NOVITÀ DEL SOSTEGNI-BIS – NOTE DI VARIAZIONE IVA GIÀ ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

NOVITÀ DEL SOSTEGNI-BIS – NOTE DI VARIAZIONE IVA GIÀ ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

L’art. 18 del decreto “Sostegni-bis” ha riformato la disciplina delle note di variazione IVA nel caso in cui, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale. Il legislatore, con la modifica del comma 2 e l’introduzione del comma 3-bis lett. a) dell’art. 26 del DPR 633/72 introduce la possibilità di emettere la nota di variazione già a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura. L’art. 18 individua in modo puntuale tale momento, facendolo coincidere, ad esempio, con la data della sentenza dichiarativa di fallimento, con quella del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con quella che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, con quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

Viene, invece, confermata la precedente disposizione che consente la nota di variazione in diminuzione solo in presenza di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. L’individuazione di tale momento viene definita dal comma 12 del medesimo art. 26, il quale stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

  1. Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  2. Nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  3. Nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Viene, inoltre, stabilito normativamente che, qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio alla procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell’imposta in aumento. Di riflesso, il cessionario o committente avrà il diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in aumento.

Le novità di cui all’art. 18 del “Sostegni-bis” si applicano, però, alle sole procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore del decreto stesso e, pertanto, solo a quelle avviate a decorrere dal 26 maggio 2021. Per le procedure antecedenti a tale data, sembrano inapplicabili i nuovi termini di emissione delle note IVA in diminuzione. Con la circolare 7.6.2021 n. 17, Assonime ha commentato le modifiche apportate dall’art. 18 e ivi auspica che la nuova disciplina possa essere estesa anche a quelle procedure iniziate anteriormente al 26 maggio 2021 e non ancora concluse. Escludendo le procedure antecedenti, infatti, il legislatore impedisce il recupero dell’IVA “per le situazioni di crisi innescate dall’emergenza sanitaria, e cioè proprio per quelle situazioni che dovrebbero aver suggerito l’adozione di tale importante misura diretta a favorire la liquidità delle imprese”.

Resta comunque ferma l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 195/2008 secondo cui, ai fini dell’emissione della nota di credito, è richiesto che la procedura concorsuale si sia rivelata infruttuosa, non potendosi ritenere sufficiente la mera pendenza della procedura. Di conseguenza, per le procedure ante decreto “Sostegni-bis”, nel caso di fallimento, l’emissione della nota risulterebbe possibile solo in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice stabilisce tale piano o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto. Per il concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale, sarebbe ancora da attendere la definitività del decreto di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti.

Da ultimo si segnala che la data di apertura delle procedure attualmente disciplinata dal RD 267/42 è così individuata, ai fini dell’emissione della nota di variazione, nell’identico momento stabilito per la deducibilità della perdita su crediti ai sensi dell’art. 101 comma 5 del TUIR.

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CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU MINI CREDITI – Risposta ad interpello n. 342/2021

CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU MINI CREDITI – Risposta ad interpello n. 342/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 342, è tornata ad occuparsi della deducibilità ai fini IRES delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi, chiarendo che tali perdite sono interamente deducibili anche se coperte con accantonamenti “per masse” e senza una svalutazione specifica.

Sul tema si ricorda che l’art. 101 comma 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 000 euro, per le imprese di più rilevanti dimensioni (volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 500 euro, per le altre imprese.

Con riferimento al rispetto del principio di competenza, invece, l’Agenzia aveva già precisato, nella circolare n. 26/E del 2013, che il termine di sei mesi previsto dalla norma rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui a Conto Economico confluisce il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.

Pertanto, la perdita relativa ad un mini-credito scaduto da oltre 6 mesi e non incassato alla data del 31 dicembre 2020 è deducibile nel periodo d’imposta 2020 (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a Conto Economico, senza dover dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi. Nel caso in cui il costo sia confluito a Conto Economico a titolo di svalutazione, la svalutazione dei mini-crediti può essere interamente dedotta senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 del TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).  L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, confermato che la deduzione integrale dei mini-crediti, attuata indirettamente attraverso l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la parte non recuperata a tassazione è legittima, dal momento che tali accantonamenti soddisfano il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione degli oneri.

Per ciò che riguarda, invece, l’esercizio in cui è possibile operare la deducibilità, l’art. 13 comma 3 del D.Lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni dei mini-crediti sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. In concreto, il contribuente può decidere di rinviare la deduzione delle svalutazioni relative ai mini-crediti al momento dell’eliminazione del credito dal bilancio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 342/2021, ha confermato che compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita, una volta soddisfatto il requisito minimo dell’avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di 6 mesi, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo di imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Laddove, pertanto, i mini-crediti siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferenti tali crediti sarà fiscalmente irrilevante al momento della loro eliminazione dal bilancio. Laddove i mini-crediti, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita prima della cancellazione dal bilancio, vengano successivamente incassati totalmente o parzialmente, si rileva una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

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Sospensione Ammortamenti 2020 – Novità del Documento Interpretativo OIC 9

Sospensione Ammortamenti 2020 – Novità del Documento Interpretativo OIC 9

In data 14 aprile 2021, la Fondazione OIC ha rilasciato la versione definitiva del documento interpretativo 9 riguardante il regime derogatorio introdotto dall’art. 60 commi 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito. Tale norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, comma 1, n.2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite ai bilanci al 31 dicembre 2020. Rispetto alla bozza del documento interpretativo precedentemente pubblicato dalla Fondazione, nella versione definitiva sono stati introdotti rilevanti chiarimenti.

Innanzitutto, sebbene la citata norma introduca la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali quali, ad esempio, quelle concernenti le perdite durevoli di valore.

L’esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti, peraltro, non esclude la possibilità di contemporaneamente rivalutare i beni materiali ed immateriali ai sensi dell’art. 110, commi 1-7, della Legge n.126/2020.  Come chiarito dal documento interpretativo OIC 7 nella versione definitiva del 31 marzo 2021, nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati.

La deroga, pur se non espressamente richiamata dalla norma, è applicabile anche alle immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio 2020. Il calcolo della quota di ammortamento per le immobilizzazioni materiali è effettuato sulla base del disposto del par. 61 dell’OIC 16 (“Immobilizzazioni Materiali”), il quale stabilisce che l’ammortamento decorre dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Le micro-imprese possono avvalersi della deroga e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa ovvero fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

Le disposizioni in tema di sospensione degli ammortamenti si applicano altresì ai bilanci consolidati; in tal caso, la Nota Integrativa recepisce gli effetti della deroga con esclusivo riferimento alle società consolidate che se ne sono avvalse nella redazione del proprio bilancio d’esercizio. Peraltro, la deroga consente di utilizzare criteri di valutazione non omogenei a livello di gruppo.

Infine, la fiscalità differita che può generare dall’applicazione della deroga dovrà essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’OIC 25 (“Imposte sul reddito”).  Dal punto di vista fiscale, infatti, il comma 7-quinquies dell’art. 60 consente alle imprese che si sono avvalse della deroga di procedere comunque alla deduzione degli ammortamenti sia ai fini IRES che IRAP, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Qualora la società scegliesse di procedere in tal modo, in ossequio al principio contabile OIC 25, vi sarebbe l’obbligo di registrare le relative imposte differite, dal momento che la deduzione degli ammortamenti genererebbe un disallineamento tra maggior valore contabile e minor valore fiscale che, negli esercizi successivi, si tradurrà in materia imponibile.

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“Nuova” legge Sabatini – Semplificate le procedure

“Nuova” legge Sabatini – Semplificate le procedure

La cd. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 e successive modifiche, al fine di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI facilitando l’accesso al credito, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Le imprese non devono essere in liquidazione volontarie o sottoposte a procedure concorsuali né trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione sono i beni nuovi riferiti a:

  • Immobilizzazioni materiali relative a “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4;
  • Hardware, software e tecnologie digitali.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o generati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono inoltre soddisfare il duplice requisito dell’autonomia funzionale e della correlazione con l’attività produttiva svolta dall’impresa. Per le caratteristiche tecniche e l’ammissibilità dei beni si rimanda alla Circolare Mise-Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E.

Le agevolazioni

Consistono nella concessione:

  • Di finanziamenti per sostenere i suddetti investimenti, da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche fino ad intera copertura dello stesso.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) deve essere stipulato solo successivamente alla data di presentazione della domanda; (ii) non deve avere durata superiore a 5 anni; (iii) di importo compreso tra 20 mila euro e 4 milioni di euro; (iv) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili; (v) deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento o, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o dalla data del collaudo.

  • Di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico il cui ammontare viene determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, convenzionalmente, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: (i) 2,75% per gli investimenti ordinari; (ii) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie “industria 4.0).

Inoltre, i beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “Industria 4.0” possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30%; lo stesso vale per l’acquisizione, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliore l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Presentazione delle domande ed erogazione del contributo

Le domande di accesso sono presentate secondo le modalità previste dalla circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017, n. 14036, così come modificata dalla circ. 22.7.2019 n. 296976. La Legge di bilancio 2021 ha previsto, infine, che dal 1.1.2021 il contributo sia erogato in unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, anziché in sei quote annuali come previsto originariamente.

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Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e PMI innovative

Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e PMI innovative

In data 15 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 dicembre 2020 che definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Tale provvedimento dà attuazione ad una norma del decreto Rilancio (art. 38 comma 8 decreto legge 34/2020).

L’agevolazione fiscale prevede una detrazione pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative e PMI innovative, con la previsione di due diversi tetti che limitano lo sconto:

  • l’investimento in startup innovative non può superare i 100 mila euro per ciascun periodo di imposta (50 mila euro di detrazione), mentre
  • l’investimento in PMI innovative non può superare la soglia di 300 mila euro per ciascun periodo di imposta. Per la parte eccedente, la detrazione scende al 30%.

L’investimento, inoltre, dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni pena la decadenza dal beneficio.

L’agevolazione fiscale viene indicata nella dichiarazione dei redditi del soggetto investitore persona fisica relativa al periodo di imposta in cui il soggetto ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino ad un massimo di tre anni.

L’investimento nel capitale sociale di startup e PMI innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese può essere effettuato direttamente o anche indirettamente. Per investimento diretto si intendono i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. Per investimento indiretto, invece, si intende quello effettuato attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

La presentazione della domanda, la registrazione e verifica dell’aiuto “de minimis” dovrà essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal MISE (“Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in startup e PMI innovative”). Prima dell’effettuazione dell’investimento, infatti, l’impresa beneficiaria dovrà presentare un’istanza online (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva) contenente:

  • i dati dell’investitore, dell’impresa e, nel caso di investimento indiretto, dell’Oicr;
  • l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

In tal modo sarà anche possibile effettuare la verifica sul rispetto delle soglie del “de minimis” perché l’ammontare di aiuti totali concessi ad una startup o PMI innovativa non potrà superare i 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3 comma 2 del regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013). In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200 mila euro per aiuti “de minimis” già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del massimale.

Il decreto permette altresì di coprire gli investimenti effettuati nel corso del 2020. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, nella finestra compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Infine, si segnala che l’agevolazione fiscale in capo alle persone fisiche spetterà a condizione che gli investitori persone fisiche o gli Oicr ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

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Legge di Bilancio 2021 – Incentivo alle aggregazioni aziendali

Legge di Bilancio 2021 – Incentivo alle aggregazioni aziendali

La legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 233-243) ha introdotto un incentivo alle operazioni di riorganizzazione aziendale finalizzato a favorire la crescita e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale italiano. Tale incentivo prevede che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa (incorporante o risultante dalla fusione, beneficiario o conferitario), la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA, deferred tax assets), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta.

Le attività per imposte anticipate, trattate nel principio contabile OIC 25, rappresentano “gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”. Le DTA si caratterizzano per un differimento di talune voci di costo che, seppur imputate a conto economico, non sono immediatamente deducibili dal reddito imponibile d’esercizio. Tale differimento comporta il sostenimento di un onere fiscale che, poi, sarà oggetto di recupero negli esercizi successivi. Per tali ragioni, dalle imposte anticipate scaturiscono i relativi crediti, trasformando la indeducibilità temporanea in un credito per imposte anticipate. L’OIC 25 lascia una discrezionalità limitata al redattore del bilancio per l’iscrizione delle stesse, permettendolo solo quando vi sia la “ragionevole certezza del loro futuro recupero”.

Tale trasformazione avviene:

  • Per 1/4 alla data di efficacia giuridica dell’operazione, e
  • Per i restanti 3/4 al primo giorno dell’esercizio successivo.

È previsto un limite pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, risultanti dalla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater del Codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. L’effetto della norma risulta pertanto massimo in presenza di aggregazione di soggetti dimensionalmente simili. In caso di conferimento, invece, si avrà riguardo alle attività del solo conferitario, comunque nel rispetto dei limiti al riporto delle perdite in base all’art. 172 comma 7 del TUIR.

Naturalmente, alla data di efficacia giuridica dell’operazione le perdite che hanno originato DTA trasformate in credito d’imposta non potranno più essere dedotte dai redditi, e lo stesso vale per le eccedenze Ace.

Per poter usufruire dell’incentivo, le operazioni di aggregazione devono essere deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) nel corso del 2021, mentre il perfezionamento giuridico (generalmente coincidente con l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione, scissione o conferimento) può avvenire anche successivamente. Il nuovo incentivo risulta così ancorato alla delibera assembleare, consentendo che l’operazione possa essere perfezionata (stipula ed iscrizione dell’atto di fusione, scissione e conferimento), e quindi acquisire efficacia giuridica, anche successivamente al 31.12.2021. La data di efficacia giuridica dell’operazione rileva, invece, ai fini della decorrenza e quantificazione del bonus e ai fini dell’individuazione delle perdite e delle eccedenze ACE monetizzabili con il tax credit, che sono quelle in essere nell’esercizio precedente la data di efficacia dell’aggregazione. Si ipotizzi una fusione deliberata tra due soggetti nel corso del 2021 ma con efficacia giuridica nel corso del 2022: le DTA convertibili saranno quelle esistenti alla data del 31.12.2021 (in caso di esercizio solare).

Vengono posti, similmente al bonus aggregazioni (art. 11 del DL 34/2019), dei limiti con riguardo:

  • l’operatività dei partecipanti, che deve essere di almeno due anni;
  • ai rapporti tra partecipanti, i quali non devono far parte dello stesso gruppo societario né devono essere legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile. Tuttavia, l’incentivo si applica ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo societario, ovvero nel caso in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma solo se il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di aggregazione tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 e, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie. Rientra quindi nell’incentivo anche l’acquisto di una partecipazione in una società target effettuato nel corso del 2021, seguito dalla fusione della target nella società acquirente.
  • Allo stato di dissesto o rischio di dissesto e allo stato di insolvenza, che non deve essere accertato nei loro confronti.

A differenza del bonus aggregazioni, invece, l’incentivo spetta anche nel caso di acquisto della partecipazione seguita da una delle operazioni straordinarie citate.

Per poter beneficiare dell’incentivo occorre pagare una commissione pari al 25% delle DTA trasformate, da versarsi:

  • per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni, e
  • per il 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.

Il credito, non produttivo di interessi, può essere utilizzato, senza limiti di importo in compensazione con F24 ovvero essere ceduto o chiesto a rimborso.

Il nuovo incentivo è cumulabile con il bonus aggregazioni, che consiste invece nel riconoscimento ai fini fiscali, entro il limite di cinque milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio (in caso di fusioni o scissioni) o dell’iscrizione dei maggiori valori nel bilancio del conferitario (in caso di conferimento d’azienda). Tale bonus riguarda le operazioni di aggregazione aziendale realizzate dal 1.05.2020 al 31.12.2022 ed è, pertanto, combinabile con la possibilità di convertire le DTA prevista dal nuovo incentivo.

 La norma prevista dalla recente legge di Bilancio consente, quindi, sia di ampliare il meccanismo del bonus aggregazioni, dal momento che consente di incentivare anche l’acquisto di partecipazioni a seguito dell’operazione straordinaria e, dall’altro, incentiva la fornitura di liquidità secondo la logica della monetizzazione delle DTA di cui all’art. 55 del DL 18/2020.

Ciascun soggetto può applicare l’incentivo una sola volta, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate nell’arco temporale di riferimento.

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