Sospensione Ammortamenti 2020 – Novità del Documento Interpretativo OIC 9

In data 14 aprile 2021, la Fondazione OIC ha rilasciato la versione definitiva del documento interpretativo 9 riguardante il regime derogatorio introdotto dall’art. 60 commi 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito. Tale norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, comma 1, n.2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite ai bilanci al 31 dicembre 2020. Rispetto alla bozza del documento interpretativo precedentemente pubblicato dalla Fondazione, nella versione definitiva sono stati introdotti rilevanti chiarimenti.

Innanzitutto, sebbene la citata norma introduca la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali quali, ad esempio, quelle concernenti le perdite durevoli di valore.

L’esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti, peraltro, non esclude la possibilità di contemporaneamente rivalutare i beni materiali ed immateriali ai sensi dell’art. 110, commi 1-7, della Legge n.126/2020.  Come chiarito dal documento interpretativo OIC 7 nella versione definitiva del 31 marzo 2021, nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati.

La deroga, pur se non espressamente richiamata dalla norma, è applicabile anche alle immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio 2020. Il calcolo della quota di ammortamento per le immobilizzazioni materiali è effettuato sulla base del disposto del par. 61 dell’OIC 16 (“Immobilizzazioni Materiali”), il quale stabilisce che l’ammortamento decorre dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Le micro-imprese possono avvalersi della deroga e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa ovvero fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

Le disposizioni in tema di sospensione degli ammortamenti si applicano altresì ai bilanci consolidati; in tal caso, la Nota Integrativa recepisce gli effetti della deroga con esclusivo riferimento alle società consolidate che se ne sono avvalse nella redazione del proprio bilancio d’esercizio. Peraltro, la deroga consente di utilizzare criteri di valutazione non omogenei a livello di gruppo.

Infine, la fiscalità differita che può generare dall’applicazione della deroga dovrà essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’OIC 25 (“Imposte sul reddito”).  Dal punto di vista fiscale, infatti, il comma 7-quinquies dell’art. 60 consente alle imprese che si sono avvalse della deroga di procedere comunque alla deduzione degli ammortamenti sia ai fini IRES che IRAP, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Qualora la società scegliesse di procedere in tal modo, in ossequio al principio contabile OIC 25, vi sarebbe l’obbligo di registrare le relative imposte differite, dal momento che la deduzione degli ammortamenti genererebbe un disallineamento tra maggior valore contabile e minor valore fiscale che, negli esercizi successivi, si tradurrà in materia imponibile.

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