Fiscalità delle holding industriali con criticità per il 2026

Fiscalità delle holding industriali con criticità per il 2026

Le holding industriali dovranno necessariamente valutare con attenzione l’iter di approvazione del Ddl. di bilancio 2026, essendo potenzialmente interessate da alcune norme suscettibili di incrementare, in taluni casi in modo sensibile, il quantum delle imposte dovute all’Erario.
Si definisce holding industriale una società che detiene partecipazioni di controllo in altre società commerciali e fornisce loro supporto strategico e finanziario.
La prima è quella contenuta all’art. 18 sui dividendi, la quale, se approvata, determinerebbe l’inclusione integrale, e non più limitata al 5% del relativo ammontare, dei dividendi percepiti, ove la partecipazione detenuta nella società che li distribuisce sia inferiore al 10%. 
Inoltre, effetti potenzialmente negativi per l’IRAP derivano dall’art. 21 del Ddl. di bilancio 2026, il quale aumenta di due punti percentuali, in via transitoria per il triennio 2026-2028, le aliquote IRAP per le banche e gli altri enti finanziari (la cui misura passa, quindi, dal 4,65% al 6,65%) e per le imprese di assicurazione (la cui misura sale dal 5,90% al 7,90%). Non appare chiaro se l’incremento dell’aliquota per le holding industriali sia effettivamente voluto o se, al contrario, si tratta di uno dei numerosi casi in cui esse sono state accomunate ai soggetti finanziari “puri”, salvo poi vedersi riconosciute ex post le proprie specificità con successivi interventi del legislatore: l’ultimo caso è quello dell’addizionale IRPEF del 10% per i dirigenti e amministratori di cui all’art. 33 del DL 78/2010, la cui applicazione è stata esclusa in capo alle holding industriali solo dall’art. 1-bis del DL 84/2025, dopo anni in cui l’Amministrazione finanziaria (supportata dalla giurisprudenza di Cassazione) aveva invece ritenuto assimilabili, a questi specifici fini, holding industriali e società finanziarie vere e proprie. Si tratta, probabilmente, dell’ennesimo fraintendimento dovuto al fatto che le norme di riferimento per l’IRAP sono state concepite in un contesto in cui la holding era soggetto vigilato, mentre ora l’attività è sostanzialmente liberalizzata.
Ulteriori questioni, infine, potrebbero porsi in relazione alle operazioni sulle azioni proprie. L’art. 32 comma 1 lett. a) del Ddl. di bilancio 2026, infatti, prevede in sostanza l’imponibilità integrale dei maggiori valori delle azioni proprie cedute rispetto al loro costo di acquisto, pur se tali maggiori valori non transitano a Conto economico, ma sono iscritti in una riserva di patrimonio netto.

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Decreto legge n.60 del 7 maggio 2024

Decreto legge n.60 del 7 maggio 2024

In data 7 maggio u.s. è stato pubblicato il DL 60/2024 (c.d. decreto di Coesione) che prevede incentivi all’assunzione di lavoratori subordinati e benefici all’autoimprenditorialità.

Di seguito si indicano alcuni degli interventi più significativi.

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Giovani Imprenditori – Art. 21

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano dal 1 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale, avente le caratteristiche definite con il decreto ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere per la durata massima di tre anni l’esonero del versamento dei contributi previdenziali in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato.

Le agevolazioni riguarderanno le nuove assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025  di  lavoratori che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Le imprese così avviate potranno altresì richiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito.

Bonus Giovani – Art. 22

Sempre con l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile stabile,  ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumeranno  a tempo indeterminato personale non dirigenziale (o effettueranno la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato) sarà riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Anche in questo caso l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo in questione è altresì riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

L’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed entro i limiti di spesa stanziati.

Bonus Donne – art. 23

Allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L’assunzione dovrà essere effettuata dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

L’agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle assunzioni:

  • a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego da almeno sei mesi per i residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);
  • a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni indicate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Bonus Area del Mezzogiorno –  Art. 24

I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti che assumono in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,  personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’agevolazione spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi e ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva ed è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

*********

I benefici contributivi indicati non riguardano i premi INAIL, sono riconosciuti nel limite di spesa individuati negli articoli di legge e non si di applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

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Conversione in legge del Decreto Anticipi le principali novità

Conversione in legge del Decreto Anticipi le principali novità

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2023 la legge 15 dicembre 2023 n. 191 che ha convertito in legge il c.d. Decreto Anticipi.

Di seguito riportiamo le novità di maggiore rilievo. 

***

  1. Proroga smart working nel settore privato

Viene prorogato di tre mesi, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori fragili del settore privato.

Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore. Questi lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

I lavoratori fragili sono invece coloro maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 per l’età o l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, da comorbilità, a condizione che la condizione venga certificata dal medico.

Ad oggi, non è prevista alcuna proroga del diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili, cioè affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal D.M. 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate dal medico.

Per tali soggetti, dunque, il diritto allo smart working scade al 31 dicembre 2023.

  1. Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti

In sede di conversione in legge, è stata prevista la modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.

In base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.

Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

  1. Indennità per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time ciclico

Il decreto-legge 50/2022 ha previsto, per l’anno 2022, un’indennità una tantum pari a 550 euro per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno precedente.

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, oggetto della conversione, conferma l’indennità prevista nel 2022 anche per il 2023 e specifica che è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane.

*** 

La presente circolare ha scopo informativo e non deve essere considerata come consulenza specifica.

Non appena saranno noti ulteriori sviluppi normativi, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, sarà nostra cura informarvi sulle novità a voi più di interesse.

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Contratti a tempo determinato

Contratti a tempo determinato

A seguito della pubblicazione nel mese di luglio 2023 della legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del c.d. Decreto Lavoro e della pubblicazione della Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro, siamo a riportare e ricordare sinteticamente le novità di maggiore rilievo e la disciplina per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

***

  1. Disciplina delle causali

Resta confermato che il contratto di durata inferiore all’anno non necessita di causale.

Per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, è richiesta la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria);
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  3. c) in sostituzione di altri lavoratori.

Fra le ulteriori novità introdotte, è stato previsto l’esonero dalla necessità di una causale anche per le ipotesi di rinnovo. Ciò significa che – come già previsto per le proroghe – è stata esclusa l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.

Si precisa che, ai fini del computo del termine di 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

  1. Limiti e divieti al ricorso del contratto a termine

Per quanto attiene ai limiti previsti per il ricorso ai contratti di lavoro a termine, la disciplina vigente rimane invariata nel porre un limite percentuale. Difatti, i datori di lavoro possono assumere lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

In caso di violazione del limite percentuale, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

Inoltre, restano immutati i seguenti limiti:

  1. durata massima del contratto a tempo determinato pari a 24 mesi;
  2. possibilità di ricorrere al massimo di n. 4 proroghe per il medesimo contratto;
  3. in caso di rinnovo, obbligo di rispettare l’intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine (c.d. stop & go) pari a 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 20 giorni per i contratti di durata superiore.

Si ricorda inoltre, che è fatto divieto di apporre un termine ad un contratto di lavoro subordinato, pena la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, nei seguenti casi:

  1. a) per sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti oppure per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  3. c) presso unità produttive nelle quali sono operanti la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  4. d) da parte di datori di lavoro che non abbiano eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Si ricorda l’importanza di quest’ultimo adempimento, non solo ai fini dell’oggetto della presente circolare, ma con riferimento più generale al quadro normativo vigente a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Scadenza al 30.11.2023 del termine per la sanatoria del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato.

Scadenza al 30.11.2023 del termine per la sanatoria del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato.

Prorogato al 30 novembre 2023, il termine ultimo per la richiesta di regolarizzazione, senza addebito di sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

L’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
Per quanto riguarda l’attuazione di ciò è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987. Onde aderire alla procedura occorre:

  • presentare il modello entro il 30.11.2023;
  • eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2023 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Possono accedere alla procedura:

  • i soggetti ammessi a beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 nel periodo di riferimento;
  • per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2016, le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti alle condizioni di legge (art. 3 co. 1-bis della L. 145/2013).

La procedura riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Essa può riguardare l’indebito utilizzo di crediti ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
  • è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;
  • sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” (art. 5 co. 8 del DL 146/2021);
  • sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 co. 8 del DL 146/2021).

La procedura è preclusa nel caso in cui il credito compensato sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 (art.  5 co. 12 del DL 146/2021).
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 ha precisato che “gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato”.
La regolarizzazione è altresì preclusa (art. 5 co. 8 del DL 146/2021) se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è frutto di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.

Si decade se, dopo la domanda, l’Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell’art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura

La domanda deve essere presentata solo una volta telematicamente entro il 30.11.2023:

  • direttamente dal contribuente;
  • da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art.  3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98).

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto interessato:

  • una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica;
  • una copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza.

L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 34, in unica soluzione entro il 16.12.2023 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:

  • 16.12.2023;
  • 16.12.2024;
  • 16.12.2025.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi legali dal 17.12.2023.
Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito (provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987).
Inoltre, il medesimo provvedimento (§ 8.1) precisa che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.

È obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:

  • accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
  • constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021. Il provv. 1.6.2022 n. 188987 § 8.3 ha implicitamente precisato che per “atto istruttorio”, si deve intendere il PVC (la consegna al 22.10.2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impedisce la facoltà di rateizzare)

La procedura si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme.
Qualora il contribuente abbia presentato la domanda per crediti non rientranti nella procedura l’Agenzia delle Entrate procede al relativo recupero con sanzioni e interessi.

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Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

L’agevolazione è stata confermata per l’anno 2023 dalla scorsa Legge di Bilancio, che ha prorogato la misura per favorire l’acquisto dell’abitazione da parte di giovani.
Una sintesi sui requisiti da rispettare e sui motivi che possono portare alla perdita del bonus è nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.
Anche per il 2023 si applicano le misure che rientrano nel bonus prima casa per giovani under 36. A stabilire la proroga fino al 31 dicembre prossimo è stata la scorsa Legge di Bilancio. La Manovra ha esteso le misure inizialmente introdotte dal decreto Sostegni bis.

Ma come funziona l’agevolazione? A rispondere, sintetizzando i principali aspetti, è la mini guida dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento aggiornato, relativo alla misura per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, chiarisce i dubbi su diversi aspetti:

  • in cosa consiste l’agevolazione;
  • chi ne ha diritto;
  • quali sono gli immobili interessati dalla misura;
  • e quando si perdono le agevolazioni.

Nel rispetto di determinati requisiti, per l’acquisto della prima casa per under 36 è previsto l’esonero dal versamento di alcune imposte.
Per gli acquisti non soggetti a IVA non si devono pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Se, invece, l’acquisto è soggetto a IVA, oltre all’esonero dalle imposte indicate sarà riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare come segue:

  • per pagare imposte su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • per pagare l’IRPEF dovuta all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi successiva alla data dell’acquisto agevolato;
  • per compensare importi dovuti, tramite modello F24.

Nel documento dell’Agenzia delle Entrate viene anche specificato chi ha diritto all’agevolazione e in quali casi si perde il bonus prima casa per under 36.

REQUISITI BONUS PRIMA CASA UNDER 36

I requisiti da rispettare per l’accesso all’agevolazione riguardano sia le caratteristiche dell’acquirente che la data del rogito.

Partiamo da questo secondo aspetto. La data in cui è stipulato il contratto definitivo di compravendita deve rientrare nel periodo agevolativo. In altre parole, si deve “comprare casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Gli acquirenti devono inoltre rispettare alcune condizioni. A livello anagrafico, per beneficiare delle agevolazioni, gli stessi non devono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età nell’anno in cui viene stipulato il rogito. Anche in questo caso è quindi determinante la data del contratto definitivo di compravendita.

Inoltre, si deve tenere in considerazione del requisito ISEE: l’indicatore della situazione economica equivalente non deve essere superiore a 40.000 euro.

Ci sono inoltre altre tre condizioni da rispettare:

  • i soggetti devono avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro i 18 mesi successivi all’acquisto;
  • gli stessi non devono essere titolari, coniuge compreso, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
  • i soggetti non devono possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Vediamo ora quali sono i requisiti “oggettivi”, quelli cioè che riguardano l’immobile oggetto di acquisto.

Sono ammessi al bonus prima casa under 36 quelli che rientrano nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2;
  • A/3;
  • A/4;
  • A/5;
  • A/6;
  • A/7;
  • A/11.

Oltre all’immobile, l’accesso all’agevolazione è previsto anche per le pertinenze. In questo caso si deve rispettare la condizione che ciascun immobile abbia al massimo una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

  • C2;
  • C6;
  • C7.

L’acquisto della pertinenza può essere effettuato anche in un secondo momento e con atto separato successivo al rogito.
Anche la data di stipula del secondo contratto di compravendita deve però ricadere nella finestra agevolativa compresa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL BONUS

Una parte della mini guida diffusa dall’Agenzia delle Entrate riguarda anche le condizioni che fanno perdere il diritto all’agevolazione.
Se viene rispettato il requisito dell’età ma non quello del valore ISEE, gli acquirenti possono comunque avere diritto alle agevolazioni per la prima casa.

Dovranno però essere corrisposte le imposte che sarebbero rientrate nell’agevolazione, ovvero:

  • l’imposta di registro nella misura del 2 per cento;
  • le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuno.

Nel caso degli acquisti soggetti a IVA, invece:

  • dovranno essere pagate le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • si dovrà restituire il credito d’imposta non spettante;
  • si dovrà pagare l’IVA, con aliquota al 4 per cento.

Conseguenze di gran lunga più gravi sono previste per la decadenza dall’agevolazione, per uno dei seguenti casi:

  • dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto;
  • Mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
  • vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno;
  • mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova.

In tali casi si dovrà provvedere:

  • al versamento dell’imposta di registro nella misura del 9 per cento;
  • al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Il recupero delle somme riguarda anche il credito IVA. Infine, oltre alla somma dovuta per le imposte, si dovranno applicare le sanzioni previste e la maggiorazione degli interessi.

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