Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari

Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 26%. La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Le persone fisiche che cedono un bene immobile nei primi cinque anni dall’acquisto sono tenute a tassare l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione. La tassazione avviene, a scelta del contribuente, con:

  • imposta sostitutiva del 26% al momento dell’atto (responsabile il notaio del versamento), oppure
  • in dichiarazione dei redditi con tassazione IRPEF con possibilità di sfruttare oneri deducibili e detraibili.

DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMMOBILIARE

Sotto il profilo fiscale la plusvalenza immobiliare rappresenta il guadagno che il proprietario ottiene al momento della vendita di un bene immobile. La plusvalenza da cessione di immobili si determina come differenza positiva tra:

  • Il valore dell’immobile al momento della vendita
  • Il valore dell’immobile al momento dell’acquisto

TASSAZIONE SULLA CESSIONE DI UN IMMOBILE

Nel nostro sistema tributario la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un bene immobile detenuto da persone fisiche (privati) riguarda soltanto le cessioni intervenute nei cinque anni dall’acquisto. In pratica, la tassazione è prevista solo per le operazioni speculative (quelle effettuate nei cinque anni dall’acquisto). Quindi, in tutti i casi in cui la cessione avvenga in un arco temporale più lungo dei cinque anni la tassazione non è mai soggetta a tassazione.

In modo pratico, quindi, un privato che cede un immobile dopo che è trascorso il periodo minimo di cinque anni, non può essere assoggettato a tassazione. La stessa regola riguarda anche la cessione di beni immobili detenuti all’estero. Tuttavia, occorre tenere presente che questa disposizione riguarda le cessioni che avvengono da parte di privati che non esercitano un’attività commerciale. Quando, invece, viene svolta attività commerciale, come ad esempio, l’acquisto e la rivendita di beni immobili, le cose cambiano.

TASSAZIONE PLUSVALENZE ACQUISTO E RIVENDITE IMMOBILIARI

Come abbiamo visto la cessione di un bene immobile da privato consumatore non è soggetta a tassazione se non è operazione speculativa (effettuata oltre i cinque anni). A questo punto occorre approfondire anche gli effetti fiscali connessi all’effettuazione di operazioni speculative. Per la normativa fiscale la speculazione si ha in tutti i casi in cui il soggetto effettua in modo continuativo l’attività di acquisto e successiva rivendita (nei cinque anni) di beni immobili. Ebbene, in questo caso l’eventuale plusvalenza maturata deve essere tassata, ma vi è anche un ulteriore obbligo a cui prestare attenzione. Infatti, i soggetti che intendono effettuare la cessione di immobili in maniera abituale e continuativa effettuano un’attività commerciale. Attività che richiede obbligatoriamente l’esercizio con partita IVA, e tutti gli altri adempimenti che ne conseguono, da un punto di vista amministrativo, fiscale e previdenziale.

LA PLUSVALENZA IMMOBILIARE NON E’ TASSATA QUANDO

Ragionando al contrario, sono escluse da tassazione le cessioni di immobili che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto/costruzione e la rivendita sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari. Il criterio temporale di cinque anni, quindi, non trova applicazione nel caso in cui l’abitazione sia quella in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare). Questo per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita. In sostanza, la plusvalenza si realizza nel caso in cui tra l’acquisto e la rivendita sono decorsi meno di cinque anni. Ad esclusione degli immobili adibiti in tale periodo temporale ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.

Inoltre, sono esenti da tassazione le plusvalenze da cessione di immobili pervenuti per successione ex art. 67, co. 1 lett. b) del TUIR.

DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMMOBILIARE TASSABILE

Art. 68 del TUIR

Differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (da documentare analiticamente)

I costi inerenti possono riguardare l’acquisto o la costruzione dell’immobile. La decisione se includere o meno un costo, deve essere effettuata caso per caso. Comunque, è possibile riassumere che, in caso di acquisto dell’immobile i costi inerenti possono essere:

  • Tutte le spese notarili e accessorie sostenute all’atto dell’acquisto;
  • Le imposte indirette pagate al momento dell’acquisto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, oppure l’IVA);
  • Le spese incrementative sostenute dopo l’acquisto e prima della cessione (es. manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia);
  • Le spese sostenute per liberare l’immobile da servitù o altri vincoli;
  • Eventuali indennizzi e buone uscite corrisposte agli inquilini per ottenere il rilascio dell’immobile oggetto di cessione.

Per quanto riguarda, invece, i costi inerenti legati alla costruzione dell’immobile, possiamo dedurre le fattispecie di costo legate a:

  • Contratto di appalto;
  • Progettazione e a consulenze di vario genere;
  • Oneri comunali di urbanizzazione;
  • Incrementi sostenuti dopo la costruzione e prima della cessione (es. manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia).

Una volta individuato il valore della plusvalenza immobiliare imponibile è necessario tenere in considerazione che l’imponibilità della stessa si ha nell’anno in cui il cedente percepisce il corrispettivo.

TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMMOBILIARE TRA IRPEF E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Una volta determinata la plusvalenza da cessione di immobili, secondo la modalità appena vista, è necessario andare ad individuare qual è la modalità di tassazione più conveniente. La plusvalenza da cessione di immobili rappresenta, per il/i venditore/i, un reddito tassabile appartenente alla categoria “redditi diversi” (di cui all’articolo 67 del DPR n. 917/86). Il contribuente può optare per due tipi tassazione:

La tassazione ordinaria IRPEF della plusvalenza;
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% (20% fino al 31 dicembre 2019).

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Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

L’art 1, com. 76 della legge Finanziaria per il 2023, ha riproposto la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica che era già stata riconosciuta dall’art. 1 c 56 della legge del 28 Dicembre 2015 per l’anno 2016 e prorogata sino a tutto il 2017.

La detrazione riguardo l’IVA pagata è limitata alle sole abitazioni cedute:

  • Da OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • Da imprese costruttrici. Per quanto riguarda questa definizione la giurisprudenza si è interrogata sulla fattispecie cercando di verificare se a far parte delle imprese costruttrici rientrino anche le imprese di “restauro” o “ristrutturatrici”. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E del 18 Maggio 2016 chiarisce che il riferimento all’impresa costruttrice, letto in senso letterale, escluderebbe l’ambito di applicazione alle imprese restauratrici e di restauro. Pertanto, è necessario leggere l’espressione in senso ampio di “impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento” considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino e restauratrici. Dunque, tutte le imprese che vendono un immobile, che sia restaurato, ristrutturato, ripristinato o che sia nuovo, possono applicare la detrazione del 50% dell’IVA.

La detrazione spetta nei casi di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale a condizione che:

  • L’acquisto venga effettuato entro il 31 Dicembre 2023; gli eventuali acconti versati nell’anno 2023 per acquisti da effettuarsi nel 2024 non sono invece detraibili, in quanto la norma si riferisce espressamente agli acquisti effettuati o da effettuare entro il Dicembre 2023;
  • Il pagamento dell’IVA sia stato effettuato nel corso dell’anno 2023; ai fini della detrazione ed applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento sia avvenuto nel periodo di imposta 2023; acconti IVA eventualmente effettuati nel corso del 2022 per acquisti da perfezionarsi nel 2023 non saranno detraibili.
  • L’acquisto riguardi unità a destinazione residenziale di classe energetica A o B, non sono richiesti altri requisiti. Pertanto, non è necessario che si tratti di un’abitazione principale né sono previste esclusione per gli immobili di lusso. Non sono previste estensioni della beneficio fiscale anche alle pertinenze dalla norma, tuttavia si ritiene effettuabile l’estensione dell’agevolazione nel caso in cui l’acquisto della pertinenza avviene contestualmente all’acquisto dell’abitazione ad alta efficienza energetica.
  • L’acquisto deve riguardare unità di nuova costruzione poste in essere: da OICR o da Imprese che hanno costruito l’immobile residenziale siano esse quelle prima descritte.

La detrazione spetta, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dell’unità immobiliare a destinazione residenziale e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei 9 periodi d’imposta successivi.

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Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale

Con l’art. 1 co. 106 della L. 29.12.2022 n. 197 della legge di bilancio 2023, sono state nuovamente riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, con scadenza per l’estromissione fissata nel periodo compreso tra 1.1.2023 – 31.5.2023.

La nuova disciplina richiama la legge di stabilità del 2016, prevedendo quindi un’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’operazione.

VERSAMENTI DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

I soggetti interessati dalle disposizioni agevolative di cui sopra, sono tenuti a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30/11/2023;
  • per il rimanente 40% entro il 30/06/2024.

La norma sembra non dare spazio ad ulteriori rateizzazioni delle somme dovute. Inoltre, ove non sia approvato un nuovo codice tributo, le somme dovranno essere versate con il codice di riferimento 1127.

Facendo uno schema riassuntivo della fattispecie:

  • estromissione dell’immobile strumentale deadline 01/01/2023 fino al 31/05/2023
  • versamento delle imposte sostitutive due scadenze: 30/11/2023(60%) e 30/06/2024(40%)

IVA

Per quanto riguarda l’IVA non ci sono disposizioni che differiscono dal normale versamento dell’aliquota; pertanto, segue i termini ordinari.

REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI

Per poter beneficiare dell’estromissione agevolata è necessario rispettare i requisiti legati a:

  • profilo dei soggetti beneficiari
  • la natura dell’immobile estromesso

SOGGETTI INTERESSATI

Per l’estromissione agevolata sono interessati solo gli imprenditori individuali, pertanto esclusi:

  • gli esercenti arti o professioni
  • le società che possono beneficiare dell’agevolazione “parallela” per l’assegnazione dei beni
  • gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali

per accedere all’agevolazione non è rilevante il regime contabile adottato che può dunque essere semplificato o ordinario.

Per i contribuenti in regime forfetario, o che transitano al regime forfetario dall’01/01/2023, l’agevolazione non riveste un interesse particolare, posto che già le regole di determinazione del reddito di tale regime sono tali per cui non rilevano, tra i proventi da assoggettare alle percentuali di redditività, le plusvalenze, per cui l’estromissione avviene già “fisiologicamente” senza imposizione diretta, senza alcuna necessità di ricorrere a norme agevolative.

REQUISITO DELL’ATTIVITA’

possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

  • sia alla data del 31/10/2022, data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore;
  • sia alla data dell’01/01/2023, data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione.

L’agevolazione non compete all’imprenditore individuale che alla data del 31/10/2022, risulta imprenditore individuale; tuttavia, ha cessato la sua attività di impresa prima del 01/01/2023, pertanto l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata si è già verificato.

BENI AGEVOLATI

L’estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.

Pertanto, possono accedere all’estromissione agevolata gli:

  • immobili strumentali per natura, ovvero quegli immobili che fanno parte di categorie non abitative, come gli uffici e i magazzini;
  • immobili strumentali per destinazione, si considerano immobili strumentali per destinazione i terreni e i fabbricati utilizzati in modo esclusivo per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del possessore.

Una volta accertata la destinazione del bene o la natura dello stesso, è irrilevante la categoria catastale del bene al fine dell’accesso all’estromissione agevolata.

Non possono accedervi invece:

  • immobili “merce” ovvero, quegli immobili costruiti da ditte edili, la cui costruzione è finalizzata alla vendita dell’immobile stesso;
  • Immobili patrimoniali, immobili non utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa;
  • Immobili in leasing, poiché la norma preveder il possesso reale dell’immobile;
  • Immobili locati, in quanto il legislatore ha previsto che i beni devono risultare strumentali all’attività d’impresa, escludendo così quegli immobili che non concorrono all’espletamento dell’attività imprenditoriale ma che producono un reddito autonomo e indipendente dall’attività;

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

Ordinariamente, l’estromissione degli immobili strumentali effettuata dall’imprenditore individuale rappresenta un’ipotesi di destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e in quanto tale comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il suo costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato.

Questo regime agevolativo prevede:

  • l’assoggettamento di tale plusvalenza ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%
  • per la determinazione della plusvalenza, invece del suo valore normale, il suo valore catastale

Se l’immobile estromesso è posseduto dall’imprenditore individuale in regime di comunione, l’imposta sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell’imprenditore.

BASE IMPONIBILE

L’imposta sostitutiva dell’8% si applica ad una base imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile all’atto dell’estromissione e il suo costo fiscalmente riconosciuto. È però possibile adottare, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile va determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2022. Si computano le eventuali rivalutazioni, purché abbiano acquisito efficacia ai fini fiscali, Non rilevano, quindi, a questi fini, le eventuali rivalutazioni eseguite ai soli fini civilistici, senza assolvimento dell’imposta sostitutiva.

Da ultimo, va segnalato che, nella circ. 01/06/2016 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la parte del costo riferita al terreno sottostante il fabbricato strumentale, anche se non ammortizzabile fiscalmente, deve essere computata nel costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile, da contrapporre al valore normale o al valore catastale.

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DEDUCIBILITÀ IMU AL 100%

DEDUCIBILITÀ IMU AL 100%

Dal periodo di imposta 2022 “solare”, ovvero, dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2021 per i “non solari”, è prevista la totale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (art. 1 co. 4 – 5 e 772 – 773 della L. 27.12.2019 n. 160).
Analoga regola opera per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

In base alle istruzioni ai modelli REDDITI 2023:

  • nel rigo RF16 occorre indicare l’intero ammontare dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS risultante a Conto economico;
    nel rigo RF55, occorre indicare, con il codice 38, l’IMU, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

L’impostazione adottata trova fondamento nel fatto che, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.
Ne deriva che, laddove nel 2022 sia stata versata l’IMU di competenza dello stesso periodo, il relativo importo è indicato integralmente tra le variazioni in aumento (RF16) e tra quelle in diminuzione (RF55, codice 38) del modello REDDITI 2023.

RIFERIMENTO AI PROFESSIONISTI

Con riferimento ai professionisti si considerano strumentali gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale.

L’art. 43 co. 2 del TUIR fa dipendere la strumentalità dell’immobile da un dato di fatto rappresentato dall’utilizzo o meno del bene per fini legati esclusivamente all’attività esercitata.

RAGGUAGLIO AD ANNO

Nell’ipotesi di utilizzo dell’immobile quale strumentale solo per una parte dell’anno, la deducibilità IMU dovrebbe essere ragguagliata al periodo di effettivo utilizzo.

ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI AD USO PROMISCUO

Ai fini della deducibilità dell’imposta, occorre verificare che l’utilizzo sia effettuato in via esclusiva per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo.

PERCORSO NORMATIVO

  • La percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è pari a:
  • 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
  • 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”).

Come già menzionato, tali deducibilità operano anche per l’IMI e l’IMIS per le Province autonome di Trento e Bolzano.

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CREDITO D’IMPOSTA PER L’INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI: LE NOVITÀ PER IL 2023.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI: LE NOVITÀ PER IL 2023.

Fanno parte dei provvedimenti per l’industria 4.0, i crediti d’imposta relativi ad investimenti in beni strumentali. Questo credito d’imposta fa riferimento a quattro tipologie di beni differenti:

  • Beni materiali “industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della I. 232/2016;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
  • Beni immateriali “industria 4.0” individuati nell’allegato A della I. 232/2016;
  • Beni ordinari non industria 4.0.

Le aliquote agevolative sugli investimenti si differenziano in base al tipo di bene, oppure all’anno di riferimento per l’esercizio del credito di imposta.

Periodo d’imposta 2022:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 Mln €
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.5 Mln € e fino a 10 Mln €
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra 10 Mln e 20 Mln €

Periodo d’imposta compresi tra 2023-2025:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 Mln
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.5 Mln € e fino a 10 Mln €
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 Mln e i 20 Mln €

Il credito può essere esteso fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.
La legge di bilancio 2022 ha ridotto l’intensità del credito d’imposta in beni strumentali per questa categoria di prodotti, definendo un importo massimo di calcolo del costo dell’investimento pari a 1 Mln €:

  • 50 % nel 2022
  • 20 % nel 2023
  • 15 % nel 2024
  • 10 % nel 2025

Per la categoria di beni ordinari, non 4.0, le agevolazioni terminano al 31/12/2022 a meno che il venditore non abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, che deve essere completato entro il 30/01/2023. L’intensità di aiuto è inferiore rispetto a quanto stabilito per i beni inclusi nell’allegato A e nell’allegato B, che può essere sintetizzata come segue:

  • Altri beni strumentali materiali, 6 % nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 Mln €
  • Altri beni strumentali immateriali, 6 % nel limite dei costi ammissibili pari a
    1 Mln€

È importante sottolineare che il tetto massimo previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
La percentuale di credito d’imposta nel 2023 rispetto allo stesso credito d’imposta per gli stessi beni strumentali di dimezza del 50% per ogni range di investimento in beni strumentali sostenuto.

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo da considerare al fine dell’applicazione dell’aliquota è possibile fare riferimento alla circolare n. 4/E del 30/03/2017.
Per quanto riguarda la determinazione dei costi rilevanti bisogna seguire la legge di bilancio 1054/2021, che dichiara che nei costi rilevanti devono essere compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi negli interessi passivi e le spese generali, ai sensi dell’Art 110, comma 1, lett. B del TUIR.

Questa misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e di determinazione del reddito.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ovvero utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere:

  • Dall’anno di entrata in funzione per i beni ordinari non 4.0
  • Dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0

A seguito del Decreto Sostegni bis è stata prevista la possibilità di usufruire del credito d’imposta in un’unica soluzione, anche se limitata a:

  • Investimenti in beni ordinari non 4.0
  • Effettuati al decorrere dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021
  • Soggetti con volumi di ricavi o compensi inferiori a 5 Mln

Nel caso una parte del credito d’imposta non venga utilizzata nell’anno può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

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Regime forfetario: novità 2023.

Regime forfetario: novità 2023.

Con la Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte importanti novità per i lavoratori con partita IVA che aderiscono al regime forfetario.

L’art. 1 co. 54-57 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 prevede:

  • estensione del regime forfettario, incrementando da 65.000€ a 85.000€, il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • fuoriuscita immediata e automatica dal regime, nel caso in cui i ricavi superino i 100.000€ in corso d’anno;
  • introduzione di una nuova imposta sostitutiva al 15%, sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Tali interventi risultano applicabili al decorrere del 01/01/2023. La soglia di ricavi e compensi per aderire al regime forfettario deve essere verificata ad inizio anno, sulla base del risultato dell’anno precedente.

ATTENZIONE: Se l’anno precedente, il professionista o persona fisica esercente l’attività d’impresa ha superato la soglia precedentemente prevista di 65.000€ ma risulta un fatturato inferiore a 85.000€, può continuare ad aderire al regime forfettario, invece che passare al regime ordinario, come altrimenti sarebbe dovuto accadere.

Qualora durante il corso dell’anno venga superata la soglia dei ricavi, di un ammontare non superiore a 100.000€, il regime forfettario decade dall’anno successivo, invece, nel caso in cui la soglia venisse superata, con un livello della somma dei ricavi superiore a 100.000€, il regime forfettario decade dall’anno in corso, pertanto, la persona fisica o professionista devono adottare immediatamente il regime ordinario, (applicazione dell’IVA nei modi ordinari) e devono correggere le operazioni precedentemente fatte in regime forfettario senza applicazione dell’IVA, nonché assolvere ai conseguenti obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Pertanto, in vista della fuoriuscita immediata dal regime, è opportuno conservare la documentazione contabile a supporto della deduzione analitica dei costi sostenuti già durante l’applicazione del regime forfettario.

Non è consentita l’adesione al regime forfettario nel caso di:

  • utilizzo di regimi speciali di IVA e di determinazione forfettaria del reddito;
  • residenza fiscale all’estero;
  • possesso, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa o arti professionali, di partecipazioni in società di persone o partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata;
  • esercizio prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi precedenti l’imposta;
  • possesso, all’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000€. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Il regime forfettario esclude la possibilità di detrarre l’IVA dal costo degli acquisti. Dunque, chi aderisce a tale regime deve assolvere l’imposta di bollo di 2€ in fattura, per importi superiori a 77,47€.

La convenienza riguardo l’applicazione del regime forfettario va analizzata caso per caso. Pertanto, è bene fare ricorso all’ausilio di un professionista commercialista.

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Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

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