Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica
L’art 1, com. 76 della legge Finanziaria per il 2023, ha riproposto la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica che era già stata riconosciuta dall’art. 1 c 56 della legge del 28 Dicembre 2015 per l’anno 2016 e prorogata sino a tutto il 2017.
La detrazione riguardo l’IVA pagata è limitata alle sole abitazioni cedute:
- Da OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio;
- Da imprese costruttrici. Per quanto riguarda questa definizione la giurisprudenza si è interrogata sulla fattispecie cercando di verificare se a far parte delle imprese costruttrici rientrino anche le imprese di “restauro” o “ristrutturatrici”. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E del 18 Maggio 2016 chiarisce che il riferimento all’impresa costruttrice, letto in senso letterale, escluderebbe l’ambito di applicazione alle imprese restauratrici e di restauro. Pertanto, è necessario leggere l’espressione in senso ampio di “impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento” considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino e restauratrici. Dunque, tutte le imprese che vendono un immobile, che sia restaurato, ristrutturato, ripristinato o che sia nuovo, possono applicare la detrazione del 50% dell’IVA.
La detrazione spetta nei casi di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale a condizione che:
- L’acquisto venga effettuato entro il 31 Dicembre 2023; gli eventuali acconti versati nell’anno 2023 per acquisti da effettuarsi nel 2024 non sono invece detraibili, in quanto la norma si riferisce espressamente agli acquisti effettuati o da effettuare entro il Dicembre 2023;
- Il pagamento dell’IVA sia stato effettuato nel corso dell’anno 2023; ai fini della detrazione ed applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento sia avvenuto nel periodo di imposta 2023; acconti IVA eventualmente effettuati nel corso del 2022 per acquisti da perfezionarsi nel 2023 non saranno detraibili.
- L’acquisto riguardi unità a destinazione residenziale di classe energetica A o B, non sono richiesti altri requisiti. Pertanto, non è necessario che si tratti di un’abitazione principale né sono previste esclusione per gli immobili di lusso. Non sono previste estensioni della beneficio fiscale anche alle pertinenze dalla norma, tuttavia si ritiene effettuabile l’estensione dell’agevolazione nel caso in cui l’acquisto della pertinenza avviene contestualmente all’acquisto dell’abitazione ad alta efficienza energetica.
- L’acquisto deve riguardare unità di nuova costruzione poste in essere: da OICR o da Imprese che hanno costruito l’immobile residenziale siano esse quelle prima descritte.
La detrazione spetta, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dell’unità immobiliare a destinazione residenziale e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei 9 periodi d’imposta successivi.
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