CREDITO D’IMPOSTA PER L’INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI: LE NOVITÀ PER IL 2023.
Fanno parte dei provvedimenti per l’industria 4.0, i crediti d’imposta relativi ad investimenti in beni strumentali. Questo credito d’imposta fa riferimento a quattro tipologie di beni differenti:
- Beni materiali “industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della I. 232/2016;
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
- Beni immateriali “industria 4.0” individuati nell’allegato A della I. 232/2016;
- Beni ordinari non industria 4.0.
Le aliquote agevolative sugli investimenti si differenziano in base al tipo di bene, oppure all’anno di riferimento per l’esercizio del credito di imposta.
Periodo d’imposta 2022:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 Mln €
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.5 Mln € e fino a 10 Mln €
- 10% del costo per la quota di investimenti tra 10 Mln e 20 Mln €
Periodo d’imposta compresi tra 2023-2025:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 Mln
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.5 Mln € e fino a 10 Mln €
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 Mln e i 20 Mln €
Il credito può essere esteso fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.
La legge di bilancio 2022 ha ridotto l’intensità del credito d’imposta in beni strumentali per questa categoria di prodotti, definendo un importo massimo di calcolo del costo dell’investimento pari a 1 Mln €:
- 50 % nel 2022
- 20 % nel 2023
- 15 % nel 2024
- 10 % nel 2025
Per la categoria di beni ordinari, non 4.0, le agevolazioni terminano al 31/12/2022 a meno che il venditore non abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, che deve essere completato entro il 30/01/2023. L’intensità di aiuto è inferiore rispetto a quanto stabilito per i beni inclusi nell’allegato A e nell’allegato B, che può essere sintetizzata come segue:
- Altri beni strumentali materiali, 6 % nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 Mln €
- Altri beni strumentali immateriali, 6 % nel limite dei costi ammissibili pari a
1 Mln€
È importante sottolineare che il tetto massimo previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
La percentuale di credito d’imposta nel 2023 rispetto allo stesso credito d’imposta per gli stessi beni strumentali di dimezza del 50% per ogni range di investimento in beni strumentali sostenuto.
Per quanto riguarda l’individuazione del periodo da considerare al fine dell’applicazione dell’aliquota è possibile fare riferimento alla circolare n. 4/E del 30/03/2017.
Per quanto riguarda la determinazione dei costi rilevanti bisogna seguire la legge di bilancio 1054/2021, che dichiara che nei costi rilevanti devono essere compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi negli interessi passivi e le spese generali, ai sensi dell’Art 110, comma 1, lett. B del TUIR.
Questa misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e di determinazione del reddito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ovvero utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere:
- Dall’anno di entrata in funzione per i beni ordinari non 4.0
- Dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0
A seguito del Decreto Sostegni bis è stata prevista la possibilità di usufruire del credito d’imposta in un’unica soluzione, anche se limitata a:
- Investimenti in beni ordinari non 4.0
- Effettuati al decorrere dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021
- Soggetti con volumi di ricavi o compensi inferiori a 5 Mln
Nel caso una parte del credito d’imposta non venga utilizzata nell’anno può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
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