Circolare mensile di Marzo 2019

Circolare mensile di Marzo 2019

APPALTI ILLECITI

(Ispettorato Nazionale   del Lavoro, Circolari nn. 3 del 11.02.2019 e 5 del 28.02.2019)

Il 12 agosto u.s. è entrata in vigore la L. n. 96/2018 che ha reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “ la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato due circolari in relazione alle varie forme di sfruttamento del lavoro attraverso appalti illeciti, intermediazione illecita o somministrazione fraudolenta.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Dignità, l’illecito in questione è punito, oltre che con la sanzione amministrativa, con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

La contestazione di un appalto illecito deve essere comprovata dall’acquisizione di elementi istruttori desumibili dalla consultazione delle banche dati degli Istituti previdenziali o dello stesso INL.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI

(INPS, Messaggio n. 591 del 13.02.2019)

A seguito delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 relative al congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti anche nei confronti delle nascite e delle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019 l’ INPS è intervenuto fornendo le necessarie precisazioni applicative.

Congedo obbligatorio: la durata viene aumentata da 4 a 5 giorni complessivi da usufruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore e retribuiti, a carico INPS, al 100% della retribuzione.

Resta inteso che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

Congedo facoltativo: la durata viene confermata ad 1 giorno da fruire, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima

Modalità di presentazione delle domande: devono presentare domanda all’ Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

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