Conversione in legge del Decreto Anticipi le principali novità
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2023 la legge 15 dicembre 2023 n. 191 che ha convertito in legge il c.d. Decreto Anticipi.
Di seguito riportiamo le novità di maggiore rilievo.
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- Proroga smart working nel settore privato
Viene prorogato di tre mesi, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori fragili del settore privato.
Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore. Questi lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
I lavoratori fragili sono invece coloro maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 per l’età o l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, da comorbilità, a condizione che la condizione venga certificata dal medico.
Ad oggi, non è prevista alcuna proroga del diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili, cioè affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal D.M. 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate dal medico.
Per tali soggetti, dunque, il diritto allo smart working scade al 31 dicembre 2023.
- Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti
In sede di conversione in legge, è stata prevista la modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.
In base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.
Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
- Indennità per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time ciclico
Il decreto-legge 50/2022 ha previsto, per l’anno 2022, un’indennità una tantum pari a 550 euro per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno precedente.
Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, oggetto della conversione, conferma l’indennità prevista nel 2022 anche per il 2023 e specifica che è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane.
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La presente circolare ha scopo informativo e non deve essere considerata come consulenza specifica.
Non appena saranno noti ulteriori sviluppi normativi, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, sarà nostra cura informarvi sulle novità a voi più di interesse.
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