EMERGENZA CORONAVIRUS – Novità in materia di assemblee e redazione del bilancio

EMERGENZA CORONAVIRUS – Novità in materia di assemblee e redazione del bilancio

Il decreto legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito nella L. 24.04.2020 n. 27, ha disposto la proroga dei termini di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 e previsto alcune misure volte a semplificare lo svolgimento delle assemblee.  L’emergenza epidemiologica da COVID-19 produce, inoltre, rilevanti effetti ai fini della predisposizione e dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea

Per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, la normativa vigente anteriormente a quella emergenziale prevedeva la possibilità per le società di porre in essere la riunione mediante mezzi di telecomunicazione ma solo se espressamente contemplata dallo statuto, altrimenti le società avrebbero dovuto procedure “in presenza”.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni fornite al riguardo dallo statuto, è intervenuta la previsione dell’articolo 1, comma 1, lett. q) del DPCM 08 Marzo 2020 (trasfusa nell’art. 1 lett. t) del DPCM 26.04.2020), prevedendo che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Con la Massima 11 Marzo 2020, n. 187, il Consiglio Notarile di Milano semplifica ulteriormente il concreto svolgimento dell’assemblea. Nella Massima viene, infatti, affermato che “l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione- ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persone (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio”. L’inciso “comunque ammesso dalla vigente disciplina” dovrebbe leggersi come la concretizzazione della previsione dell’art. 1, co. 1, lett. q) del DPCM 08 Marzo 2020, in base al quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”. 

Rinvio dei termini di approvazione del bilancio e facilitazione allo svolgimento delle assemblee

Il decreto “Cura Italia” ha dettato specifiche disposizioni relative ai termini di svolgimento delle assemblee annuali di bilancio e relative alle modalità di intervento ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari. Tale complesso di norme, come specificato dall’art. 106, comma 7, del citato decreto legge, viene applicato alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione del bilancio, l’art. 106, comma 1, del Decreto “Cura Italia”, convertito dalla L. 24.04.2020, n. 27, ha disposto il rinvio dei termini di approvazione del bilancio, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 c. c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis, comma 1 c.c. (per le srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il prossimo 28.06.2020 che, peraltro, cade di domenica).

In una news di Assonime del 18 Marzo 2020 viene peraltro specificato che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio rappresenta una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l’assemblea nella data, antecedente al 30.06.2020, più adeguata rispetto alle esigenze della società. L’utilizzo del temine più ampio non deve essere motivato da parte della società (sarebbe sufficiente che il CdA, nella riunione per la convocazione dell’assemblea, menzioni la situazione emergenziale e ne dia poi atto nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa) e dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

L’art. 106, comma 2, del decreto legge stabilisce, in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutte le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tutte queste società possono anche prevedere che l’assemblea si svolga “anche esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 co. 4, 2479-bis co. 4 e 2358 co. 6 c.c., senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Sembrerebbe, quindi, possibile convocare un’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza alcuna indicazione del luogo di convocazione, eventualmente potendo precisare che si considera luogo di svolgimento quello in cui si trova il segretario che deve verbalizzare la riunione.

Durante il periodo emergenziale, dunque, le assemblee, a prescindere da quanto previsto negli statuti, potranno svolgersi:

  • In modalità “totalmente analogica”, ossia con un’assemblea svolta attraverso la presenza fisica dei partecipanti ma comunque nel rispetto degli obblighi di distanziamento sociale e più in generale di tutti i presidi volti a diminuire il rischio di possibili contagi;
  • In modalità “parzialmente analogica”, cioè con la possibilità di intervento dei partecipanti in collegamento audio/video e con almeno il presidente e il segretario nel luogo di convocazione;
  • In modalità full audio/video conference, cioè con tutti gli intervenuti online, compresi il segretario e il presidente, purché l’adozione di tale modalità sia indicata nell’avviso di convocazione. Attraverso tale modalità, tutti potranno essere online senza vedersi fisicamente, il segretario e il presidente potranno non essere nello stesso luogo, diviene irrilevante il luogo di convocazione dell’assemblea e il verbale potrà essere firmato solo dal segretario. Con tale modalità, quindi, ci sarà da certificare il fatto che l’assemblea si sia svolta online piuttosto che il luogo di convocazione.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

L’emergenza sanitaria ha investito l’Italia a partire dal mese di febbraio 2020 e, dunque, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.

Alla luce delle indicazioni contenute nell’art. 2427 co. 1, n. 22-quater c.c. e del documento OIC 29, l’emergenza Covid-19 viene considerata di competenza dell’esercizio 2020, in quanto sorta dopo la data di bilancio, ma in virtù della sua rilevanza rientra tra i fatti successivi alla chiusura del bilancio che devono essere illustrati in Nota integrativa. L’emergenza sanitaria rappresenta un fatto, assimilabile ad una calamità naturale, che potrebbe far venir meno il presupposto della continuità aziendale, dal momento che potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni gestionali della società, indurre gli amministratori a proporre la liquidazione della società oppure la cessazione dell’attività operativa.

L’art. 7 (“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”) del decreto legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Liquidità”) ha stabilito, al comma 1, che “nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis co. 1 n. 1 c. c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del decreto 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente”. Il comma 2 prevede poi che “Le disposizioni di cui al comma 1  si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

La Relazione Illustrativa spiega, con riferimento all’art. 7, che tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell’epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso al 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo. L’obiettivo è, quindi, quello di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso al 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. La norma mira, pertanto, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese, consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

La norma in questione introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, consentendo che nella valutazione delle voci e nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, al tempo stesso non alterando il quadro normativo riguardante le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Anzitutto, rientrano nell’ambito di applicazione della norma le sole società che applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC per la redazione del bilancio, mentre la deroga prevista si applica ai bilanci d’esercizio:

  • chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad es. i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  • chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 ma prima del 31 dicembre 2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • in corso al 31 dicembre 2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Non si applica, invece, ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

La bozza del documento interpretativo OIC 6 ha chiarito ulteriormente le modalità di applicazione della norma:

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC11. Si tratta dei casi in cui, a seguito di valutazione prospettica:

  • non siano identificate incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economicamente funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
  • siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità ma non è autorizzato l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale.

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11. Si tratta cioè dei casi in cui, a seguito di valutazione prospettica:

  • non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., situazione in cui la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo;
  • venga accertata una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., situazione in cui la valutazione delle voci di bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale, ma si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.

Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29, che riguarda tutti i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possono far venir meno il presupposto della continuità aziendale.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Contenuto dell’informativa

Se da un lato il decreto “Liquidità” consente che nella valutazione delle voci non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita secondo le regole ordinarie, perché il bilancio deve comunque assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei vari stakeholders.

La bozza del documento interpretativo OIC 6 ha precisato che la società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella Nota Integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nella Nota Integrativa dovranno, pertanto, essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Sono inoltre descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid 19.

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