Circolare mensile di Aprile 2019

Circolare mensile di Aprile 2019

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

(INPS, Circolare n. 45 del 22.03.2019)

Con circolare del 22 marzo 2019 l’INPS ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP”) dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.

Le domande già presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 (purché relative al periodo 01.07.2018 – 30.06.2019 oppure relativo ad anni precedenti) non dovranno essere reiterate.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° aprile 2019, gli importi degli assegni per il nucleo familiare saranno calcolati direttamente dall’INPS e saranno messi a disposizione del datore di lavoro all’ interno del cassetto previdenziale aziendale.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della mensilità di giugno 2019 (dopo tale data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche).

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato utilizzando il PIN dispositivo;
  • patronati o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

 

REDDITO DI CITTADINANZA

(INPS, Circolare n. 43 del 20.03.2019)

A seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, l’INPS è intervenuto fornendo le necessarie precisazioni applicative.

Introduzione e definizione: misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Salvo ben specifiche eccezioni, il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. 

Richiesta del beneficio: presso il gestore del servizio integrato (Poste Italiane S.p.A.) ovvero in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it ovvero presso i CAF convenzionati con l’INPS.

Requisiti per l’accesso al beneficio.

  1. A) I requisiti di cittadinanza,residenzae soggiorno: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, a1)della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

a2)della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

  1. B) I requisiti reddituali e patrimoniali.

Requisiti relativi al godimento di beni durevoli: – un valore dell’ISEE inferiore a €. 9.360,00; – un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro (accresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo – le predette soglie sono ulteriormente incrementate di €. 5.000,00 per ogni componente con disabilità); – un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di €. 30.000,00; – un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di €. 6.000,00 annui (incrementati a €. 7.560,00 ai fini dell’accesso alla Pdc e a €. 9.360,00 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione). Tutti questi ultimi importi devono essere moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc.

Inoltre: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti.

  1. C) I requisiti di compatibilità: sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti (fatte salve le dimissioni per giusta causa).

Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda: Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

La concessione del beneficio: l’INPS riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla ricezione della domanda.

Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc da ritirarsi presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane).

Variazioni da comunicare: A) variazioni del nucleo (entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio); B) variazioni patrimoniali; C) variazioni dell’attività lavorativa (lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma da parte di uno o più componenti il nucleo familiare è, entro determinati limiti, compatibile con il Rdc e deve essere comunicata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa).

Abrogazione del ReI e regime transitorio: a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.

Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc/PdC il cui accoglimento comporta la decadenza del ReI.

Regime fiscale: stante il suo carattere assistenziale è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it