CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L’art. 186 del D.L. 34/2020 convertito in legge ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo un “regime straordinario” per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, con riferimento solo al 2020. In particolare, il credito d’imposta viene concesso “nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea”, ossia nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”. La misura del credito d’imposta riconosciuta nel 2020 viene, rispetto agli esercizi precedenti, innalzata dal 30 al 50 per cento e viene anche meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente. Il limite massimo di spesa, inoltre, sale a 60 milioni di euro, pari cioè a 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e pari a 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Chi può usufruirne – La disposizione prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • alle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensiona aziendale e dal regime contabile adottato;
  • ai lavoratori autonomi;
  • agli enti non commerciali.

Quali investimenti sono agevolabili – Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici, nazionali o locali, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del D. Lgs. 70/2017), iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse, invece, gli investimenti effettuati per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su autovetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni o display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Ai fini dell’agevolazione, le spese sono da considerare al netto dell’IVA se detraibile (se non detraibile si considererà l’imponibile più l’IVA), delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere indicato specificatamente l’importo delle spese sostenute per la pubblicità separato dall’importo del compenso spettante all’intermediario, con indicazione della testata giornalistica o emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando quindi il momento in cui viene emessa fattura o viene effettuato il pagamento. La norma, inoltre, non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, si considerano consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Con il decreto regolamentare D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 vengono stabiliti con precisione gli investimenti che danno accesso al beneficio.

Attestazione delle spese – L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione, riguardante esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese, rilasciata:

  • dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D. Lgs. n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità, tra cui vi rientrano anche gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.
  • dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..

Come e quando presentare la domanda– I soggetti interessati devono presentare, mediante apposito modello:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con i dati relativi agli investimenti da effettuare nell’anno agevolato o già effettuati;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione predetta siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli investimenti soddisfino i requisiti.

Nessun documento dev’essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente, posto che il richiedente è comunque tenuto a conservare ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture, eventuale copia dei contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute e rilasciate dai soggetti legittimati.

Entrambi i documenti devono essere presentati al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel, Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La comunicazione telematica per l’accesso all’agevolazione deve essere presentata, per il solo 2020, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano valide anche le comunicazioni inviate nel periodo “ordinario” trasmesse dal 1° al 31 marzo 2020.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta con indicazione del credito “teorico” fruibile da ciascun soggetto. A valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive” relative agli investimenti effettuati” sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta.

Utilizzo del credito e trattamento fiscale – Il credito riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con il codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o europee. Fiscalmente, non essendovi disposizioni in senso contrario, il credito d’imposta si configura come contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Infine, visto che dovrebbe configurarsi come contributo in conto esercizio, ciò significa che il credito genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co.1 lett. g) del TUIR.

 

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ARTICOLO 55 DEL DECRETO “CURA ITALIA” – Cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti e trasformazione in crediti d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate

ARTICOLO 55 DEL DECRETO “CURA ITALIA” – Cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti e trasformazione in crediti d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate

L’art. 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha riscritto integralmente l’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 prevedendo che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari (sia commerciali che finanziari) cd. “deteriorati[1], la stessa possa trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (cd. Deferred Tax Assets, DTA) riferite ai seguenti componenti (“DTA Rilevanti”):

  1. alle perdite fiscali non ancora computate ai sensi dell’art. 84 del TUIR alla data della cessione (perdite fiscali). Le perdite fiscali rilevanti sono calcolate, ai soli fini della relativa applicazione, senza tener conto del limite di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 84 del TUIR, ossia dei limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la cui perdita, in via ordinaria, sarebbe riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti;
  2. all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011 (eccedenza ACE) non ancora dedotto né fruito come credito d’imposta ai fini IRAP alla data della cessione.

La possibilità di beneficiare della norma presuppone che le società siano titolari di perdite fiscali o eccedenza Ace già presenti nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2018 o anche generate nel periodo di imposta 2019 e venute ad esistenza a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019, da presentarsi nel corso del 2020. In altre parole, ci si dovrebbe riferire al plafond esistente alla data di chiusura dell’esercizio antecedente alla cessione dei crediti (e, quindi, al 31.12.2019). Per verificare l’ammontare delle componenti rilevanti occorre previamente determinare il reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta chiuso al 31.12.2019, in modo da stabilire la quota delle suddette componenti da utilizzare in compensazione dello stesso.

Viene espressamente prevista la possibilità di trasformare le “DTA Rilevanti” in crediti d’imposta anche qualora le attività per imposte anticipate non siano state iscritte in bilancio negli esercizi precedenti, ad esempio per il mancato superamento del cd. probability test[2], purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma (perdite/eccedenza ACE) non ancora dedotti o fruiti alla data della cessione dei crediti deteriorati e già esistenti al termine del periodo d’imposta 2019[3].

Sotto il profilo soggettivo, la previsione risulta applicabile solo alle società, con esclusione di quelle per cui sia accertato lo stato o il rischio di dissesto[4] o lo stato di insolvenza[5], e non anche agli imprenditori individuali, enti commerciali e non commerciali nella misura in cui siano esercenti attività d’impresa.

Non assumono, inoltre, rilevanza le cessioni di crediti insoluti infragruppo, ossia cessioni che intervengono tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. I crediti devono, pertanto, essere ceduti solo nei confronti di società “terze”.

Meccanismo applicativo

La fruizione dell’agevolazione è condizionata alla cessione a titolo oneroso da parte della società, entro il 31 dicembre 2020, di crediti commerciali o finanziari “deteriorati”. Non è chiaro quale sia la natura delle cessioni rilevanti ma si dovrebbe propendere per una interpretazione estensiva volta a considerare rilevante qualsiasi cessione (pro-soluto o pro-solvendo) di crediti deteriorati.

Ai fini della conversione delle DTA, le perdite pregresse e le eccedenze ACE possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti a titolo oneroso (limite relativo). Non assume alcuna rilevanza il corrispettivo ottenuto in sede di cessione dei crediti.

Pertanto:

  1. se il 20% del valore nominale dei crediti ceduti supera il valore delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, la base di riferimento per il calcolo del credito d’imposta è pari al valore delle predette perdite ed eccedenze;
  2. se il valore delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE supera il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, la base di riferimento è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Alla base di computo così determinata, si applica l’aliquota IRES (24%) e si determina così la quota di DTA che può essere trasformata in crediti d’imposta.

Oltre al limite “relativo”, la norma ne prevede anche uno “assoluto” in base al quale i crediti ceduti assumono rilevanza per un valore nominale non eccedente 2 miliardi di Euro (nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato e non per singola società).

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta coincide con la data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati, che non deve essere successiva al 31 dicembre 2020. A decorrere da tale data non sono utilizzabili o fruibili secondo le modalità ordinarie le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che hanno dato luogo alla conversione delle DTA in crediti d’imposta.

 

Esempio

Parametro

Importo

Perdite fiscali al 31.12.2019

1.500.000

Eccedenze ACE al 31.12.2019

1.300.000

V.N. del credito deteriorato ceduto

6.000.000

Plafond disponibile per la trasformazione

V.N. del credito ceduto x 20% = 1.200.000

DTA al 31.12.2019 (anche non iscritte in bilancio)

(1.500.000+1.300.000) x 24% = 672.000

DTA oggetto di trasformazione

1.200.000 x 24% = 288.000

Credito d’imposta

288.000

 

Il plafond di perdite ed eccedenze ACE è pari a 2,8 milioni di Euro, al quale corrispondono imposte anticipate, calcolate con l’aliquota del 24%, per 672 mila Euro.

La base di calcolo delle DTA trasformabili in credito d’imposta è pari al 20% del valore nominale del credito ceduto, pari a 1,2 milioni di Euro. Le DTA oggetto di trasformazione in crediti d’imposta ammontano al 24% di tale importo, pari a 240.000 euro (importo capiente rispetto al totale delle DTA riferite a perdite ed eccedenze ACE).

 

Esercizio dell’opzione

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio da parte della società cedente, entro il 31 dicembre 2020, dell’opzione per l’applicazione del cd. canone di garanzia di cui all’art. 11 del D.L. n. 59/2016 (se non già esercitata) e al conseguente pagamento, fino al periodo d’imposta 2029, del canone annuo pari all’1.5% della differenza, misurata alla fine di ciascun anno, tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate trasformate e l’ammontare delle imposte versate[6] a titolo di IRES e relative addizionali come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Se tale differenza è nulla o negativa il canone non è dovuto, ma le imprese possono comunque esercitare l’opzione attraverso l’invio di un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente[7].

Il canone di garanzia è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

La norma aggiunge, inoltre, che l’esercizio dell’opzione deve effettuarsi entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e, posto che la cessione dei crediti deteriorati deve avvenire entro il 31.12.2020, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta 2021 per i soggetti “solari”. Molti sono i dubbi sorti in relazione al momento a partire dal quale il credito è spendibile, dal momento che ragioni di coerenza con la ratio della legge farebbero propendere per un utilizzo del credito fin dalla data di cessione dei crediti deteriorati (periodo di imposta 2020).

A norma dell’art. 11 comma 1 del D.L. 59/2016, inoltre, l’opzione è irrevocabile sino all’esercizio in corso al 31.12.2020.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere alternativamente:

  1. utilizzato a compensazione di debiti tributari e contributivi, senza limiti di importo;
  2. ceduto secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
  3. richiesto a rimborso, salva la possibilità di cedere il diritto al rimborso del credito.

Simmetricamente, a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, la società non può più:

  1. portare le perdite sulle quali sono state determinate DTA trasformate in crediti d’imposta, in compensazione di futuri redditi;
  2. dedurre o usufruire tramite credito d’imposta IRAP dell’eccedenza del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformate in credito d’imposta.

Una volta avvenuta la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta occorre annullare il corrispondente ammontare di perdite o di eccedenze ACE. La società, in assenza di vincoli posti dalla legge, può decidere discrezionalmente quale dei due asset annullare a fronte della trasformazione in credito d’imposta (ne potrà annullare parte di uno, parte dell’altro o parte di entrambi).

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

 

Finalità della disposizione

La disposizione in esame è volta a sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità consentendo di “monetizzare” anticipatamente le DTA riconducibili alle perdite pregresse e alle eccedenze di ACE, anziché attraverso il naturale utilizzo di tali posizioni fiscali nei successivi periodi d’imposta a riduzione degli imponibili, mediante l’immediata fruizione di un credito d’imposta, con conseguente riduzione del fabbisogno di liquidità nel breve termine.

 

[1] Sono detti “deteriorati” i crediti vantati verso soggetti inadempienti, dove per inadempimento si intende il mancato pagamento che si protrae per oltre novanta giorni dalla data di scadenza naturale del debito.

 

[2] Il probability test impone, per l’iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, la ragionevole certezza di generare reddito imponibile sufficiente al relativo riassorbimento negli esercizi d’imposta successivi.

[3]Sembra corretto ritenere che si debbano considerare solo le posizioni soggettive già esistenti alla chiusura del periodo d’imposta 2019 ma non le ulteriori perdite originatesi nel corso del 2020 dalla cessione dei crediti deteriorati.

 

[4]Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 180/2015 (Disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi) la società è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell’intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l’erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18.

 

[5] Ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 267/1942 (cd. Legge fallimentare) o dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi e dell’insolvenza), lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

[6]Per “imposte versate” si intende l’imposta netta di periodo, anche se non materialmente pagata per effetto dell’utilizzo di crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze riportate dall’esercizio precedente. 

 

[7] La procedura è disciplinata dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661.

 

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