CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L’art. 186 del D.L. 34/2020 convertito in legge ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo un “regime straordinario” per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, con riferimento solo al 2020. In particolare, il credito d’imposta viene concesso “nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea”, ossia nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”. La misura del credito d’imposta riconosciuta nel 2020 viene, rispetto agli esercizi precedenti, innalzata dal 30 al 50 per cento e viene anche meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente. Il limite massimo di spesa, inoltre, sale a 60 milioni di euro, pari cioè a 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e pari a 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Chi può usufruirne – La disposizione prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • alle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensiona aziendale e dal regime contabile adottato;
  • ai lavoratori autonomi;
  • agli enti non commerciali.

Quali investimenti sono agevolabili – Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici, nazionali o locali, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del D. Lgs. 70/2017), iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse, invece, gli investimenti effettuati per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su autovetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni o display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Ai fini dell’agevolazione, le spese sono da considerare al netto dell’IVA se detraibile (se non detraibile si considererà l’imponibile più l’IVA), delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere indicato specificatamente l’importo delle spese sostenute per la pubblicità separato dall’importo del compenso spettante all’intermediario, con indicazione della testata giornalistica o emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando quindi il momento in cui viene emessa fattura o viene effettuato il pagamento. La norma, inoltre, non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, si considerano consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Con il decreto regolamentare D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 vengono stabiliti con precisione gli investimenti che danno accesso al beneficio.

Attestazione delle spese – L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione, riguardante esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese, rilasciata:

  • dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D. Lgs. n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità, tra cui vi rientrano anche gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.
  • dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..

Come e quando presentare la domanda– I soggetti interessati devono presentare, mediante apposito modello:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con i dati relativi agli investimenti da effettuare nell’anno agevolato o già effettuati;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione predetta siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli investimenti soddisfino i requisiti.

Nessun documento dev’essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente, posto che il richiedente è comunque tenuto a conservare ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture, eventuale copia dei contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute e rilasciate dai soggetti legittimati.

Entrambi i documenti devono essere presentati al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel, Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La comunicazione telematica per l’accesso all’agevolazione deve essere presentata, per il solo 2020, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano valide anche le comunicazioni inviate nel periodo “ordinario” trasmesse dal 1° al 31 marzo 2020.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta con indicazione del credito “teorico” fruibile da ciascun soggetto. A valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive” relative agli investimenti effettuati” sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta.

Utilizzo del credito e trattamento fiscale – Il credito riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con il codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o europee. Fiscalmente, non essendovi disposizioni in senso contrario, il credito d’imposta si configura come contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Infine, visto che dovrebbe configurarsi come contributo in conto esercizio, ciò significa che il credito genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co.1 lett. g) del TUIR.

 

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it