Circolare mensile di Febbraio 2019
Circolare mensile di Febbraio 2019
QUOTA CENTO
(DL. 4 del 28.01.2019 – G.U. 23 del 28.01.2019 – INPS, Circolare n. 11 del 29.01.2019)
Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti in materia pensionistica (c.d. quota 100).
In particolare, viene attribuita a determinate categorie di soggetti la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Pensione quota 100
Destinatari della norma: lavoratori che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato).
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Cumulo dei periodi assicurativi: il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.
Decorrenza del trattamento pensionistico: è prevista una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
In estrema sintesi i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti:
- entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro: è prevista l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c., nel limite di €. 5.000 lordi annui (il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito).
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale di cui sopra.
REDDITO DI CITTADINANZA
(DL. 4 del 28.01.2019 – G.U. 23 del 28.01.2019 – INPS, Messaggio n. 405 del 28.01.2019 – Ministero del Lavoro, Sito Internet – INPS, Sito Internet)
Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, oltre alle nuove disposizioni in materia di requisiti per il trattamento pensionistico (c.d. quota 100), anche il Reddito di Cittadinanza.
In estrema sintesi, il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico (accreditato mensilmente su carta prepagata: “CartaRdc”) erogato alle famiglie in difficoltà allo scopo di consentire il reinserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale.
Pertanto, salvo ben determinate eccezioni, tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e il richiedente può possedere redditi e patrimoni entro ben specifici limiti previsti.
Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto dai cittadini italiani e dell’Unione Europea, e dagli stranieri titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato o di diritto di soggiorno purché residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che, fatte salve le dimissioni per giusta causa, hanno presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Il beneficio economico è dato dalla somma di un importo a integrazione del reddito familiare (c.d. quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (c.d. quota B), entrambe calcolate dall’ Inps sulla base dei componenti del nucleo familiare e delle informazioni rilevate dall’ISEE.
Il Reddito di Cittadinanza ha a durata massima di 18 mesi ed è compatibile con l’indennità NASPI e, a determinate condizioni, con lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata, autonoma o d’ impresa) ovvero con le prestazioni destinate agli invalidi civili da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
Infine, è prevista la decadenza del beneficio nei casi in cui manchi: la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, oppure la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale oppure la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione oppure l’accettazione di tre offerte di lavoro congrue, ecc.
Incentivi
- Datori di lavoro: se l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.
- Soggetti accreditati: Al fine di garantire ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza un percorso formativo e di riqualificazione professionale, gli enti formativi accreditati possono stipulare un Patto di Formazione presso il Centro Per l’Impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Se le attività intraprese portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di €. 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario e la restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza è riconosciuta all’ente formativo accreditato, (sempre per un massimo di €. 390 mensili).
Quanto sopra a condizione che l’assunzione realizzi un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).
- Autoimpiego: i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio si vedranno riconoscere un beneficio addizionale pari a sei mensilitàdi Reddito di Cittadinanza, nei limiti di €. 780 mensili.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO E DISTACCO
(Ministero del Lavoro, Nota n. 1118 del 17.01.2019)
In risposta ad apposito quesito, il Ministero del Lavoro, confermando sostanzialmente quanto previsto in passato, è intervenuto in ordine alla possibilità di distaccare l’apprendista.
Innanzitutto, è necessario considerare che, ferma restando la necessità della previsione del distacco nel piano formativo dell’apprendista, il distacco deve risultare legittimo in quanto motivato dall’ esistenza di un interesse del distaccante e, in via prioritaria, deve prevedere il rispetto degli impegni formativi assunti nei confronti del l’apprendista.
Pertanto, le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione sia interna che esterna ed al contempo consentire la necessaria assistenza del tutor che deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate.
Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
Infine, per prevenire possibili situazioni elusive e che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato.
Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.
I NOSTRI 40 ANNI
Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.
Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.
Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.
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