Circolare mensile di Gennaio 2020

Circolare mensile di Gennaio 2020

NOVITÀ PER LE IMPRESE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 184-197) ha previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in sostituzione di super e iper-ammortamenti. Della suddetta agevolazione possono beneficiare tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito, ed anche ai soggetti in perdita e in regime forfetario. Le condizioni che devono comunque essere soddisfatte per fruire del beneficio sono:

  • l’impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali;
  • l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del D.lgs. 231/2000;
  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d’imposta “generale” – Per gli investimenti aventi ad oggetti beni materiali strumentali nuovi (quelli che erano oggetto dei super-ammortamento) diversi da quelli “4.0” è previsto un credito d’imposta “generale”, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

Credito per investimenti in beni materiali “4.0” – Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato A annesso alla Legge n.232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni immateriali “4.0” – Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, come integrato dall’art. 1 comma 32 della Legge n. 205/2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 mila euro. Viene inoltre specificato che sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Vengono esclusi dall’agevolazione alcuni tipi di beni: veicoli e altri mezzi di trasporto (di cui all’art. 164 TUIR); i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono agevolabili solo gli investimenti effettuati nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, e anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e altresì non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente tramite F24 (art. 17 del D. lgs. 241/97) e spetta per i beni materiali (sia ordinari che 4.0) in cinque quote annuali di pari importo, mentre per gli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali. Nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicato all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Obblighi documentali – I soggetti che si vogliono avvalere del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali:

  • sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020;
  • in relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • è altresì prevista una comunicazione da effettuare al MISE, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

BONUS RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE

L’art. 1 co. 198-209 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto un nuovo credito d’imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (design e ideazione estetica) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari valgono tutte le considerazioni fatte in precedenza per il bonus investimenti in beni strumentali.

Attività di ricerca e sviluppo – Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono, in linea di massima, le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (definite rispettivamente alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione 2014/C/198/01), sebbene le attività agevolabili saranno definite in un Decreto del MISE di prossima emanazione, tenuto conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Per le attività agevolabili il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate agevolabili alcune specifiche spese relative al personale, ai beni materiali mobili e software, ai contratti di ricerca extra-muros, alle privative industriali, ai servizi di consulenza e ai materiali per la realizzazione di prototipi.

Innovazione tecnologica – Le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta sono quelle, diverse da quelle indicate in precedenza, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. “Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi”. Le attività agevolabili saranno definite in un decreto del MISE di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE

Per le attività di innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate agevolabili alcune specifiche spese relative al personale, ai beni materiali mobili e software, contratti per attività da parte del commissionario, servizi di consulenza, materiali per la realizzazione di prototipi.

Design e ideazione estetica – Le attività innovative ammissibili al credito d’imposta sono le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Le attività ammissibili saranno comunque meglio definite in un Decreto del MISE di prossima emanazione.

Per tali attività il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Allo stesso modo sono dettate regole specifiche per la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che intendono avvalersi di tali misure devono effettuare una comunicazione a tale Ministero.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale ed inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Obblighi documentali – Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sez. A del registro di cui all’articolo 8 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività). Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo sono organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto. Nel caso in cui le attività siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

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