Circolare mensile di Luglio 2019
Circolare mensile di Luglio 2019
PREMI DI RISULTATO: DETASSAZIONE E WELFARE
(Agenzia delle Entrate, Interpelli nn. 205 del 25.06.2019 e 212 del 27.05.2019)
Con le risposte ad interpelli in esame l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Detassazione: la durata del “periodo congruo” all’ interno del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività, ecc. è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che sono, altresì, necessarie le seguenti condizioni:
- il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
- la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali.
Da ciò consegue che:
- i criteri di misurazione del premio devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi;
- l’aliquota agevolata del 10% non potrà trovare applicazione nei confronti dei premi di risultato erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la valutazione dell’incremento.
Welfare: l’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite massimo di €. 3.000,00 fissato dalla legge di Stabilità 2016 nell’ipotesi di conversione del premio di risultato con il paniere dei Servizi Welfare deve essere considerato nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha esercitato la relativa opzione.
Inoltre, con particolare riferimento ai Servizi Welfare concernenti:
- la contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa sanitaria;
- i rimborsi spese previste dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR;
- le opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR;
- i buoni spesa o i buoni carburanti entro il limite di euro 258,23;
- il rilascio dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito nei limiti previsti dall’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta tramite la piattaforma, indipendentemente dal momento successivo in cui il servizio venga utilizzato, il rimborso erogato, oppure il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.
Infine, è altresì chiarito che nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro dipendente il “convivente di fatto”, non rientrando nella nozione di familiare, non può fruire del regime di favore previsto dall’ articolo 51 del TUIR.
TRASFERIMENTO D’ AZIENDA E FONDO DI GARANZIA
(INPS, Messaggio n. 2272 del 14.06.2019)
L’ INPS, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia, ha impartito le seguenti indicazioni sulle modalità di intervento del Fondo di Garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda:
Trasferimento d’azienda da parte di cedente in bonis: in ipotesi il Fondo di Garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro che ha acquistato l’azienda (colui che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto, anche se il credito maturato per TFR fino al momento della cessione d’azienda è stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente (in bonis al momento della cessione ma poi in un secondo momento sottoposto a procedure concorsuali), l’INPS non è vincolata in quanto estranea alla procedura potendo contestare il credito per TFR sulla base del fatto che, non essendo ancora in tutto o in parte esigibile, non opera la garanzia prevista dalla L. 297/1982.
Quanto sopra, trova applicazione anche in presenza di un eventuale accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento in considerazione del fatto che detto accordo vincola solo le parti che lo hanno sottoscritto non potendo in alcun modo produrre effetto per l’INPS che non ne è stata parte.
Trasferimento d’azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale: nella fattispecie in esame, a differenza dell’ ipotesi di ci sopra, il legislatore consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all’art. 2112 c.c. con la conseguenza che “il Fondo corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l’accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso”.
Nei confronti delle aziende poste in amministrazione straordinaria o in concordato preventivo, la norma in questione, attraverso l’accordo preliminare al trasferimento d’ azienda, consente di modulare le tutele di cui all’articolo 2112 c.c. e, pertanto, permette che gli accordi prevedano:
- il passaggio dei lavoratori “senza soluzione di continuità”;
- la deroga alla responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro esistenti all’atto del trasferimento.
In siffatta ipotesi:
- il datore di lavoro che acquisisce l’ azienda non risponde del debito per TFR;
- non interrompendosi il rapporto di lavoro, non si realizza la condizione di esigibilità del credito prevista dall’articolo 2120 c.c. e, quindi, il presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia.
Tuttavia, con particolare riferimento all’ amministrazione straordinaria, il TFR (maturato nei confronti del cedente) può essere considerato esigibile alla data del trasferimento consentendo l’intervento del Fondo di garanzia.
Affitto d’azienda: anche nel caso di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per TFR, in presenza degli altri requisiti previsti dalla L. 297/82, deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.
Con riferimento all’ipotesi di fallimento di una delle parti nel corso dell’esecuzione di un contratto di affitto d’azienda stipulato quando le imprese erano in bonis:
- il fallimento dell’azienda cedente non determina l’automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario e, pertanto, le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente non potranno trovare accoglimento;
il fallimento dell’ azienda cessionaria e conseguente retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, non determina l’ intervento del Fondo di Garanzia per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.
INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI
(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 12798 del 23.05.2019, 15522 del 13.06.2019, 15524 del 13.06.2019, 15525 del 13.06.2019, 16047 del 18.06.2018 e 16261 del 20.06.2018)
Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.
In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:
- per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola della proporzionalità della sanzione, occorre accertare in concreto se – in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente; per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, presupponendo una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del trasferimento, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità; in tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso, essendo, tuttavia, preclusa la considerazione di circostanze diverse rispetto a quelle contestate (il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, assicura al lavoratore incolpato). Costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione;
- le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente;
- il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost
NOVITA’ LAVORO
(L. 58 del 28.06.2019; G.U. n. 151 del 29.06.2019 – Ministero del Lavoro, Decreto 19.04.2019; G.U. n. 148 del 26.06.2019 – Ispettorato Nazionale del Lavoro, Note nn. 3861 del 19.04.2019 e 5398 del 10.06.2019 – INPS, Circolari nn. 86 del 11.06.2019, 88 del 12.06.2019 e 100 del 05.07.2019 – INAIL, Circolare n. 21 del 04.07.2019 – ANPAL, Sito Internet)
Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:
Il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto Crescita;
Il Ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza;
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato il proprio personale ispettivo in merito:
– ai controlli da effettuare nei confronti dei contratti di appalto certificati;
– al distacco transnazionale di lavoratori;
L’ INPS è intervenuta fornendo le istruzioni in merito:
- alla presentazione telematica delle domande per il rilascio del modello A1;
- alla compatibilità tra i trattamenti pensionistici anticipati (quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) con alcune prestazioni di sostegno al reddito (NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità);
- alle recenti modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza;
L’ INAIL ha comunicato le misure di riduzione dei premi per l’anno 2019;
L’ ANPAL ha pubblicato sul proprio sito internet informazioni relative al Reddito di Cittadinanza.
I NOSTRI 40 ANNI
Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.
Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.
Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.
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