Regime forfetario: novità 2023.
Con la Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte importanti novità per i lavoratori con partita IVA che aderiscono al regime forfetario.
L’art. 1 co. 54-57 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 prevede:
- estensione del regime forfettario, incrementando da 65.000€ a 85.000€, il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
- fuoriuscita immediata e automatica dal regime, nel caso in cui i ricavi superino i 100.000€ in corso d’anno;
- introduzione di una nuova imposta sostitutiva al 15%, sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
Tali interventi risultano applicabili al decorrere del 01/01/2023. La soglia di ricavi e compensi per aderire al regime forfettario deve essere verificata ad inizio anno, sulla base del risultato dell’anno precedente.
ATTENZIONE: Se l’anno precedente, il professionista o persona fisica esercente l’attività d’impresa ha superato la soglia precedentemente prevista di 65.000€ ma risulta un fatturato inferiore a 85.000€, può continuare ad aderire al regime forfettario, invece che passare al regime ordinario, come altrimenti sarebbe dovuto accadere.
Qualora durante il corso dell’anno venga superata la soglia dei ricavi, di un ammontare non superiore a 100.000€, il regime forfettario decade dall’anno successivo, invece, nel caso in cui la soglia venisse superata, con un livello della somma dei ricavi superiore a 100.000€, il regime forfettario decade dall’anno in corso, pertanto, la persona fisica o professionista devono adottare immediatamente il regime ordinario, (applicazione dell’IVA nei modi ordinari) e devono correggere le operazioni precedentemente fatte in regime forfettario senza applicazione dell’IVA, nonché assolvere ai conseguenti obblighi di tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, in vista della fuoriuscita immediata dal regime, è opportuno conservare la documentazione contabile a supporto della deduzione analitica dei costi sostenuti già durante l’applicazione del regime forfettario.
Non è consentita l’adesione al regime forfettario nel caso di:
- utilizzo di regimi speciali di IVA e di determinazione forfettaria del reddito;
- residenza fiscale all’estero;
- possesso, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa o arti professionali, di partecipazioni in società di persone o partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata;
- esercizio prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi precedenti l’imposta;
- possesso, all’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000€. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Il regime forfettario esclude la possibilità di detrarre l’IVA dal costo degli acquisti. Dunque, chi aderisce a tale regime deve assolvere l’imposta di bollo di 2€ in fattura, per importi superiori a 77,47€.
La convenienza riguardo l’applicazione del regime forfettario va analizzata caso per caso. Pertanto, è bene fare ricorso all’ausilio di un professionista commercialista.
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