Legge di bilancio anno 2024

Legge di bilancio anno 2024

In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Nel seguito si riassumono le principali novità in materia di lavoro.

***

  1. Fringe Benefit: nuovi limiti di esenzione

L’art. 1 comma 16 della legge di bilancio 2024 prevede l’innalzamento per l’anno 2024 del limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR.

Per il 2023 il limite era stato elevato da euro 258,23 ad euro 3.000 esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre per il 2024, è stata prevista una misura di intervento diversa.

In particolare:

  • il limite di esenzione ordinario di euro 258,23 passa ad euro 000 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
  • il limite di esenzione passa ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Inoltre, viene ampliato l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti fra i cosiddetti fringe benefit. Difatti, in aggiunta al già previsto rimborso dei pagamenti effettuati per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, rientrano fra i rimborsi possibili anche le spese sostenute per l’affitto della prima casa e le spese sostenute per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa.

Si ricorda che i fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti.

Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi.

Inoltre, per quanto attiene all’esenzione prevista per i lavoratori con figli a carico, essa è subordinata al rilascio, da parte del lavoratore dipendente, di una dichiarazione nella quale deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

In ultimo, anche per quest’anno, i datori di lavoro che abbiano intenzione di fruire di tale agevolazione dovranno provvedere ad informare, laddove presenti, le rappresentanze sindacali unitarie.

  1. Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti

L’art. 1, comma 18 della legge di bilancio 2024 ha previsto, anche per l’anno 2024, la riduzione dell’imposta sostitutiva applicata ai premi ed alle somme erogati nell’anno.

In particolare, come per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, è ridotta dal 10 al 5%.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015, i premi di risultato di ammontare variabile devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Inoltre, sarà possibile accedere a tale tassazione agevolata sino ad un importo massimo del premio di euro 3.000 lordi ed il lavoratore potrà avere diritto solo qualora nell’anno precedente abbia percepito meno di 80.000 euro.

  1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

La legge di bilancio 2024 proroga la disposizione già prevista per l’anno 2023 e, con riferimento ai periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, conferma l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS dovuti dai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici.

In particolare, l’esonero in parola è pari:

  1. al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 2.692;
  2. al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923.

Diversamente da quanto previsto per l’anno 2023, l’esonero non si applica sulla tredicesima mensilità e il calcolo circa la contribuzione da trattenere andrà fatto mensilmente al fine di verificare mese per mese la retribuzione percepita dal lavoratore e applicare il relativo esonero del 7% o 6% ovvero zero.                                                          

  1. Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Sempre in materia di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 1, commi 180, 181 e 182 della legge di bilancio, per il solo anno 2024, per le lavoratrici con due o più figli di cui almeno uno di età non superiore ai 9 anni, con rapporto a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio dell’intera quota di contributi IVS a loro carico nell’importo massimo di euro 3.000 l’anno, riparametrato su base mensile (euro 250 mensili).

Si precisa, che lo stesso sgravio si estende per gli anni 2025 e 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e con il medesimo massimale di 3.000 € l’anno.

L’esonero non spetta alle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico e inoltre la norma non fa riferimento a limiti reddituali in capo alle lavoratrici. 

  1. Trattamento integrativo speciale lavoratori dipendenti delle strutture turistiche alberghiere

Un’altra agevolazione già prevista per un periodo nel 2023 e confermata per i periodi dal 01.01.2024 al 30.06.2024 è quella per i lavoratori dipendenti privati del comparto del turismo, ai quali è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle ore di straordinario effettuate nei giorni festivi.

Possono richiedere tale trattamento i lavoratori che nel periodo d’imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 40.000 e che attestino tale dato.

Si precisa che non costituisce reddito per il lavoratore – è esente da tasse e contributi – e non costituisce costo per l’azienda – viene compensato nel mese di erogazione in F24.

  1. Congedo parentale

La legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 179) prevede per l’anno 2024 l’innalzamento dal 30 all’80% dell’indennità corrisposta per i primi due mesi di astensione richiesta per congedo parentale entro il 6° anno di vita del bambino.

Dal 2025 il primo mese sarà indennizzato all’80%, mentre il secondo mese scenderà al 60%.

I restanti mesi di congedo parentale rimangono indennizzati al 30%.

I mesi possono essere indennizzati all’80% in alternativa tra i due genitori e spetteranno esclusivamente qualora il congedo di maternità o paternità obbligatorio sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.

  1. Assunzioni agevolate

7.1 Assunzioni agevolate per beneficiari di assegno di inclusione

Dal 2024 è previsto un esonero contributivo a carico datore di lavoro per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione.

L’esonero ha una durata di 12 mesi ed è pari al 100% dei contributi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 8.000.

L’esonero ha una durata di 12 mesi ed è pari al 50% dei contributi nel caso di assunzione a tempo determinato. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 4.000.

7.2 Deduzione extra per le assunzioni a tempo indeterminato

La nuova disposizione prevede, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal mese di gennaio 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza dei seguenti due requisiti:

  1. incremento occupazionale del 2024, ossia dovrà verificarsi un incremento tra la media dei lavoratori occupati nel 2023 e quelli assunti entro la fine del periodo d’imposta 2024;
  2. aumento del costo del lavoro nel 2024 rispetto al 2023.

I possibili fruitori sono le imprese e gli esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e che si trovino in condizioni di normale operatività.  Pertanto, sono escluse le imprese in liquidazione, le imprese con attività avviata nel 2023 (start up) e coloro che, al termine dell’anno 2024, avranno un numero di dipendenti inferiore alla media dell’esercizio precedente.

7.3 Assunzione di lavoratrici vittime di violenza

L’art. 1, commi 191 e ss. della legge di bilancio 2024 ha previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento del 100% dei contributi IVS a carico azienda, fino ad un importo massimo di euro 8.000 riparametrato su base mensile, per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza effettuate nel triennio 2024 – 2026.

L’esonero spetta:

  • per un anno dalla data di assunzione nel caso di contratto a tempo determinato;
  • per ulteriori 6 mesi (per un totale di 18 mesi) nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
  • per due anni dalla data di assunzione nel caso di contratto a tempo indeterminato.

7.4 Agevolazioni Strutturali

Non sono state confermate le agevolazioni che prevedevano uno sgravio contributivo sino al 100% dei contributi dovuti per le assunzioni di donne svantaggiate e di Under 36, né l’incentivo previsto per i cosiddetti “Neet”.

Ad oggi, pertanto, gli incentivi strutturali ed applicabili sono:

Sgravio contributivo a carico azienda pari al 50% per l’assunzione di Donne svantaggiate ed Over 50. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 3.000 riparametrato su base mensile;

Sgravio contributivo a carico azienda pari al 50% per l’assunzione di Under 30. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 3.000 riparametrato su base mensile.

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Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.

Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.

Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.
Con la sentenza n. 209, 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
Con la sentenza della Corte Costituzionale, dunque, anche nel vigente assetto normativo viene prevista, ai fini della qualifica dell’immobile come abitazione principale, la sola necessità che il possessore dell’immobile abbia ivi stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, senza rilievo alcuno per i componenti del nucleo familiare (venendo dunque meno la necessità di individuare un solo immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza e dimora in immobili differenti).
In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per ciascuno di essi sarà pertanto possibile, in ragione delle conclusioni cui giunge la sentenza costituzionale in esame, godere dell’esenzione IMU ex art. 1 comma 740 della L. 160/2019 (o delle agevolazioni, aliquota ridotta e detrazione, di cui all’art. 1 commi 748 e 749 della L. 160/2019).
In ogni caso, la stessa Consulta precisa che dalla sentenza non discende in alcun modo la qualifica di “abitazione principale” anche per le “seconde case”, mancando in tal caso il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi per tale secondo immobile. A tal fine, aggiunge la Corte Costituzionale, sarà cura dei Comuni verificare l’effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, accedendo ai dati relativi alla somministrazione delle utenze.
Ora, la sentenza della Corte Costituzionale ha sì effetto retroattivo, ma incontra il limite dei c.d. rapporti giuridici esauriti; quindi, l’avvenuta formazione di una prescrizione o di una decadenza “stoppa” la retroattività.
In seguito alla sentenza n. 209/2022 della Consulta con la quale è stata dichiara l’illegittimità delle summenzionate norme, i contribuenti potranno presentare le istanze di rimborso per quanto versato, e non dovuto, a titolo di IMU, sempre che non si sia già formata la decadenza per tale istanza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 164 della L. 296/2006, “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.
In base all’opinione maggioritaria, in ragione della retroattività della sentenza il dies a quo dei 5 anni coincide con la data in cui, in origine, è stato eseguito il versamento indebito.
Per coloro i quali hanno ricevuto un accertamento e non lo hanno impugnato, oppure lo hanno impugnato e su di esso è sceso il giudicato, il rapporto è esaurito quindi il principio della sentenza non può essere fatto valere.
Se il processo è in corso e il motivo relativo alla residenza dei coniugi è stato sollevato, la sentenza esplica senza dubbio effetti.

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Fringe benefit esenti fino a 3mila euro.

Fringe benefit esenti fino a 3mila euro.

Il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti sale, per il 2022, dagli attuali 600 euro a 3.000 euro.

La modifica normativa, introdotta dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022 (c.d. Aiuti-quater), riguarda l’art. 12 del DL 115/2022, che, nell’originaria versione, prevedeva che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

All’articolo 12, comma 1, del DL 9 agosto 2022, n. 115, convertito, vengono ora apportate le seguenti modifiche:

  • dopo le parole “dall’articolo 51, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “prima parte del terzo periodo,”;
  • le parole “euro 600,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000,00”.

La prima modifica vuole risolvere un dubbio applicativo, che era già stato affrontato dall’Agenzia con un’interpretazione restrittiva, ma che non era però pienamente supportata dalla lettera della norma.

Viene in sostanza precisato che la deroga prevista da tale diposizione per il 2022 riguarda soltanto la prima parte del terzo periodo dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

Il citato terzo periodo dispone che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Pertanto, la deroga riguarda soltanto l’individuazione dei fringe benefit (che non comprende ordinariamente il rimborso delle utenze domestiche) e l’importo soglia (pari ordinariamente a 258,23 euro).

Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella summenzionata circolare n. 35/2022, non è quindi prevista alcuna deroga al meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite.

La modifica più rilevante è evidentemente la seconda, che, come anticipato, prevede un notevole incremento del limite alla non imponibilità dei fringe benefit.

Tale limite, ordinariamente previsto in misura pari a 258,23 euro e inizialmente innalzato per il 2022 a 600 euro, passa ora a 3.000 euro.

Ne consegue che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.

In altri termini, i fringe benefit saranno tassati soltanto qualora si superi la soglia di 3.000 euro, fermo restando che in tal caso saranno oggetto di tassazione integralmente, quindi anche per la quota inferiore al suddetto limite.

L’intervento normativo è sicuramente apprezzabile, ma i tempi per le aziende sono strettissimi. Infatti, l’esenzione dei benefit fino a 3.000 euro è valida per il solo anno 2022: pertanto, diventa determinante la data del 12 gennaio 2023.

Entro tale data, i datori di lavoro dovranno: decidere come e se intervenire con un piano di aiuti a favore dei propri dipendenti, valutare le risorse economiche da utilizzare, individuare e mettere a disposizione dei lavoratori i benefici.

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CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – Estensione del credito per il III trimestre e proroga per i mesi di ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – Estensione del credito per il III trimestre e proroga per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’art. 6 del DL 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”) estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 6 comma 1:

  • Alle imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

  • Alle imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.
  • Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24;
  • entro il 31 dicembre 2022;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

Di seguito i codici tributo istituiti per il III trimestre 2022:

  • Imprese energivore: 6968
  • Imprese gasivore: 6969
  • Imprese non energivore: 6970
  • Imprese non gasivore: 6971

Il credito può essere utilizzato in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento e documentato mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito

Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggettivi vigilati).

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, mediante l’apposito modello approvato che si trova nel canale telematico dell’Agenzia delle Entrate. I cessionari sono tenuti ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.

PROROGA E RAFFORZAMENTO DEL CREDITO PER OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

Tra le principali novità del DL Aiuti-ter, approvato il 16 settembre dal Consiglio dei Ministri, è prevista la proroga dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.

 In primis, stando alle prime bozze circolate, sarebbe previsto un ampliamento della platea dei beneficiari, potendo usufruirne anche le imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW.

In secondo luogo, sarebbe previsto un rafforzamento della percentuale dei crediti di imposta spettanti:

  • Alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese gasivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese non energivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese non gasivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni.

Sempre stando alle bozze circolate, i crediti potrebbero essere utilizzati in compensazione entro la data del 31 marzo 2023

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CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL III TRIMESTRE 2022

CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL III TRIMESTRE 2022

L’art. 6 del DL 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”) estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 6 comma 1:
Alle imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

Alle imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione nel modello F24;
– entro il 31 dicembre 2022;
– senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

Di seguito i codici tributo istituiti per il III trimestre 2022:
– Imprese energivore: 6968
– Imprese gasivore: 6969
– Imprese non energivore: 6970
– Imprese non gasivore: 6971

Il credito può essere utilizzato in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento e documentato mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito
Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggettivi vigilati).
In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, mediante l’apposito modello approvato che si trova nel canale telematico dell’Agenzia delle Entrate. I cessionari sono tenuti ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.

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FRINGE BENEFIT: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO I 600 EURO

FRINGE BENEFIT: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO I 600 EURO

La crisi socioeconomica e la drastica situazione in cui versano le famiglie italiane, dovuta anche all’aumento del costo delle utenze domestiche, ha spinto il Governo ad innalzare anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.

L’art. 12 del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) dispone che, per il solo 2022, “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600”.

La previsione contenuta nell’art. 12 presenta delle differenze sostanziali rispetto alle analoghe norme emanate nel corso dei due precedenti anni. La legislazione vigente in materia prevede, per le somme erogate ai dipendenti fino a 258,23 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, l’articolo 112 del DL 14 agosto 2020 n. 104 ha raddoppiato (da 258,23 euro a 516,46 euro) la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti. L’art. 12, infatti, non solo innalza a 600 euro il valore dei fringe benefit esenti ma, derogando a quanto stabilito dall’art. 51 comma 3 del TUIR, riconosce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

L’art. 51 del TUIR prevede, da un lato, i criteri per quantificare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti e, dall’altro, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta. Nel caso in cui si superi anche solo di un euro tale franchigia, l’intero valore dei compensi in natura erogati concorre a formare il reddito dei dipendenti.

L’art. 12, utilizzando la formula “in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR”, sembrerebbe legittimare la disattivazione del criterio della franchigia. Parrebbe cioè possibile che, per il solo 2022, una volta superata la franchigia esente di 600 euro, si possa assoggettare a tassazione e contribuzione solo la differenza e non l’intero importo. E così se il valore normale dei beni e servizi ceduti ai dipendenti nel corso del 2022 dovesse esse pari ad euro 1.000, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente non sarà pari ad euro 1.000 ma soltanto l’eccedenza di euro 400.

Il dossier del Servizio studi del Senato si pone a conferma di questa interpretazione, ritenendo che debba privilegiare il dato letterale della norma. La Relazione illustrativa, invece, sembra suggerire una soluzione restrittiva, riportando che con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro. Bisognerà pertanto attendere la conversione in legge del decreto per avere informazioni più precise.

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