Legge di bilancio anno 2024

In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Nel seguito si riassumono le principali novità in materia di lavoro.

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  1. Fringe Benefit: nuovi limiti di esenzione

L’art. 1 comma 16 della legge di bilancio 2024 prevede l’innalzamento per l’anno 2024 del limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR.

Per il 2023 il limite era stato elevato da euro 258,23 ad euro 3.000 esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre per il 2024, è stata prevista una misura di intervento diversa.

In particolare:

  • il limite di esenzione ordinario di euro 258,23 passa ad euro 000 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
  • il limite di esenzione passa ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Inoltre, viene ampliato l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti fra i cosiddetti fringe benefit. Difatti, in aggiunta al già previsto rimborso dei pagamenti effettuati per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, rientrano fra i rimborsi possibili anche le spese sostenute per l’affitto della prima casa e le spese sostenute per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa.

Si ricorda che i fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti.

Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi.

Inoltre, per quanto attiene all’esenzione prevista per i lavoratori con figli a carico, essa è subordinata al rilascio, da parte del lavoratore dipendente, di una dichiarazione nella quale deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

In ultimo, anche per quest’anno, i datori di lavoro che abbiano intenzione di fruire di tale agevolazione dovranno provvedere ad informare, laddove presenti, le rappresentanze sindacali unitarie.

  1. Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti

L’art. 1, comma 18 della legge di bilancio 2024 ha previsto, anche per l’anno 2024, la riduzione dell’imposta sostitutiva applicata ai premi ed alle somme erogati nell’anno.

In particolare, come per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, è ridotta dal 10 al 5%.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015, i premi di risultato di ammontare variabile devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Inoltre, sarà possibile accedere a tale tassazione agevolata sino ad un importo massimo del premio di euro 3.000 lordi ed il lavoratore potrà avere diritto solo qualora nell’anno precedente abbia percepito meno di 80.000 euro.

  1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

La legge di bilancio 2024 proroga la disposizione già prevista per l’anno 2023 e, con riferimento ai periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, conferma l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS dovuti dai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici.

In particolare, l’esonero in parola è pari:

  1. al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 2.692;
  2. al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923.

Diversamente da quanto previsto per l’anno 2023, l’esonero non si applica sulla tredicesima mensilità e il calcolo circa la contribuzione da trattenere andrà fatto mensilmente al fine di verificare mese per mese la retribuzione percepita dal lavoratore e applicare il relativo esonero del 7% o 6% ovvero zero.                                                          

  1. Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Sempre in materia di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 1, commi 180, 181 e 182 della legge di bilancio, per il solo anno 2024, per le lavoratrici con due o più figli di cui almeno uno di età non superiore ai 9 anni, con rapporto a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio dell’intera quota di contributi IVS a loro carico nell’importo massimo di euro 3.000 l’anno, riparametrato su base mensile (euro 250 mensili).

Si precisa, che lo stesso sgravio si estende per gli anni 2025 e 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e con il medesimo massimale di 3.000 € l’anno.

L’esonero non spetta alle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico e inoltre la norma non fa riferimento a limiti reddituali in capo alle lavoratrici. 

  1. Trattamento integrativo speciale lavoratori dipendenti delle strutture turistiche alberghiere

Un’altra agevolazione già prevista per un periodo nel 2023 e confermata per i periodi dal 01.01.2024 al 30.06.2024 è quella per i lavoratori dipendenti privati del comparto del turismo, ai quali è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle ore di straordinario effettuate nei giorni festivi.

Possono richiedere tale trattamento i lavoratori che nel periodo d’imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 40.000 e che attestino tale dato.

Si precisa che non costituisce reddito per il lavoratore – è esente da tasse e contributi – e non costituisce costo per l’azienda – viene compensato nel mese di erogazione in F24.

  1. Congedo parentale

La legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 179) prevede per l’anno 2024 l’innalzamento dal 30 all’80% dell’indennità corrisposta per i primi due mesi di astensione richiesta per congedo parentale entro il 6° anno di vita del bambino.

Dal 2025 il primo mese sarà indennizzato all’80%, mentre il secondo mese scenderà al 60%.

I restanti mesi di congedo parentale rimangono indennizzati al 30%.

I mesi possono essere indennizzati all’80% in alternativa tra i due genitori e spetteranno esclusivamente qualora il congedo di maternità o paternità obbligatorio sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.

  1. Assunzioni agevolate

7.1 Assunzioni agevolate per beneficiari di assegno di inclusione

Dal 2024 è previsto un esonero contributivo a carico datore di lavoro per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione.

L’esonero ha una durata di 12 mesi ed è pari al 100% dei contributi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 8.000.

L’esonero ha una durata di 12 mesi ed è pari al 50% dei contributi nel caso di assunzione a tempo determinato. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 4.000.

7.2 Deduzione extra per le assunzioni a tempo indeterminato

La nuova disposizione prevede, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal mese di gennaio 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza dei seguenti due requisiti:

  1. incremento occupazionale del 2024, ossia dovrà verificarsi un incremento tra la media dei lavoratori occupati nel 2023 e quelli assunti entro la fine del periodo d’imposta 2024;
  2. aumento del costo del lavoro nel 2024 rispetto al 2023.

I possibili fruitori sono le imprese e gli esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e che si trovino in condizioni di normale operatività.  Pertanto, sono escluse le imprese in liquidazione, le imprese con attività avviata nel 2023 (start up) e coloro che, al termine dell’anno 2024, avranno un numero di dipendenti inferiore alla media dell’esercizio precedente.

7.3 Assunzione di lavoratrici vittime di violenza

L’art. 1, commi 191 e ss. della legge di bilancio 2024 ha previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento del 100% dei contributi IVS a carico azienda, fino ad un importo massimo di euro 8.000 riparametrato su base mensile, per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza effettuate nel triennio 2024 – 2026.

L’esonero spetta:

  • per un anno dalla data di assunzione nel caso di contratto a tempo determinato;
  • per ulteriori 6 mesi (per un totale di 18 mesi) nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
  • per due anni dalla data di assunzione nel caso di contratto a tempo indeterminato.

7.4 Agevolazioni Strutturali

Non sono state confermate le agevolazioni che prevedevano uno sgravio contributivo sino al 100% dei contributi dovuti per le assunzioni di donne svantaggiate e di Under 36, né l’incentivo previsto per i cosiddetti “Neet”.

Ad oggi, pertanto, gli incentivi strutturali ed applicabili sono:

Sgravio contributivo a carico azienda pari al 50% per l’assunzione di Donne svantaggiate ed Over 50. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 3.000 riparametrato su base mensile;

Sgravio contributivo a carico azienda pari al 50% per l’assunzione di Under 30. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 3.000 riparametrato su base mensile.

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