FRINGE BENEFIT: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO I 600 EURO

La crisi socioeconomica e la drastica situazione in cui versano le famiglie italiane, dovuta anche all’aumento del costo delle utenze domestiche, ha spinto il Governo ad innalzare anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.

L’art. 12 del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) dispone che, per il solo 2022, “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600”.

La previsione contenuta nell’art. 12 presenta delle differenze sostanziali rispetto alle analoghe norme emanate nel corso dei due precedenti anni. La legislazione vigente in materia prevede, per le somme erogate ai dipendenti fino a 258,23 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, l’articolo 112 del DL 14 agosto 2020 n. 104 ha raddoppiato (da 258,23 euro a 516,46 euro) la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti. L’art. 12, infatti, non solo innalza a 600 euro il valore dei fringe benefit esenti ma, derogando a quanto stabilito dall’art. 51 comma 3 del TUIR, riconosce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

L’art. 51 del TUIR prevede, da un lato, i criteri per quantificare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti e, dall’altro, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta. Nel caso in cui si superi anche solo di un euro tale franchigia, l’intero valore dei compensi in natura erogati concorre a formare il reddito dei dipendenti.

L’art. 12, utilizzando la formula “in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR”, sembrerebbe legittimare la disattivazione del criterio della franchigia. Parrebbe cioè possibile che, per il solo 2022, una volta superata la franchigia esente di 600 euro, si possa assoggettare a tassazione e contribuzione solo la differenza e non l’intero importo. E così se il valore normale dei beni e servizi ceduti ai dipendenti nel corso del 2022 dovesse esse pari ad euro 1.000, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente non sarà pari ad euro 1.000 ma soltanto l’eccedenza di euro 400.

Il dossier del Servizio studi del Senato si pone a conferma di questa interpretazione, ritenendo che debba privilegiare il dato letterale della norma. La Relazione illustrativa, invece, sembra suggerire una soluzione restrittiva, riportando che con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro. Bisognerà pertanto attendere la conversione in legge del decreto per avere informazioni più precise.

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