CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – Estensione del credito per il III trimestre e proroga per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’art. 6 del DL 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”) estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 6 comma 1:

  • Alle imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

  • Alle imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.
  • Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24;
  • entro il 31 dicembre 2022;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

Di seguito i codici tributo istituiti per il III trimestre 2022:

  • Imprese energivore: 6968
  • Imprese gasivore: 6969
  • Imprese non energivore: 6970
  • Imprese non gasivore: 6971

Il credito può essere utilizzato in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento e documentato mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito

Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggettivi vigilati).

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, mediante l’apposito modello approvato che si trova nel canale telematico dell’Agenzia delle Entrate. I cessionari sono tenuti ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.

PROROGA E RAFFORZAMENTO DEL CREDITO PER OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

Tra le principali novità del DL Aiuti-ter, approvato il 16 settembre dal Consiglio dei Ministri, è prevista la proroga dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.

 In primis, stando alle prime bozze circolate, sarebbe previsto un ampliamento della platea dei beneficiari, potendo usufruirne anche le imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW.

In secondo luogo, sarebbe previsto un rafforzamento della percentuale dei crediti di imposta spettanti:

  • Alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese gasivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese non energivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese non gasivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni.

Sempre stando alle bozze circolate, i crediti potrebbero essere utilizzati in compensazione entro la data del 31 marzo 2023

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