Segnalazione dei creditori pubblici qualificati – Novità della legge 233/2021

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati – Novità della legge 233/2021

Il DL 30 aprile 2022, n. 36 ha prorogato di ulteriori due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019). Inoltre, il DL 24 agosto 2021 n. 118 aveva già ulteriormente differito l’operatività delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.
L’art. 30-sexies del DL 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 233/2021 ha però previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovranno segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), tramite pec o in mancanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, il superamento delle seguenti soglie…

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E-FATTURA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO O DI VANTAGGIO – ADEMPIMENTI E SANZIONI

E-FATTURA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO O DI VANTAGGIO – ADEMPIMENTI E SANZIONI

L’art. 18 del DL 36/2022 (“Decreto PNRR 2”) ha previsto l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio anche per i soggetti in regime forfetario, in regime cd. “di vantaggio” e per le ASD che nel 2021 hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro. Fino ad oggi i contribuenti di più piccole dimensioni erano esclusi da tale obbligo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015.

Tuttavia, fino al 31.12.2023, l’obbligo di emissione delle e-fatture non riguarda i soggetti passivi IVA che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.

Di conseguenza, se non vi saranno ulteriori modifiche durante l’iter di conversione del decreto, i forfetari e minimi con ricavi o compensi almeno pari a 25 mila euro nel corso del 2021 devono emettere fatture elettroniche, anche al fine di evitare le sanzioni che vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati ovvero da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Viene però previsto un periodo “cuscinetto” di moratoria sulle sanzioni, proprio per consentire ai contribuenti di adattarsi. Normalmente, a norma dell’art. 21 del Dpr 633/72, la fattura deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di consegna/spedizione dei beni o, per le prestazioni di servizi, con il momento di pagamento del corrispettivo. Tenuto conto delle difficoltà operative che i contribuenti potrebbero incontrare, l’art. 18 comma 3 ultimo periodo del decreto prevede, con riferimento al terzo trimestre 2022, che le sanzioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.lgs. 471/97 non si applicano, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, volendo esemplificare: un contribuente forfetario che incassa un pagamento in data 1° luglio 2022, ed in condizioni ordinarie dovrebbe emettere la e-fattura entro il 13 luglio, ha tempo fino al 31 agosto 2022 per emetterla senza incorrere in sanzioni. Al contrario, se dovesse incassare il pagamento il 2 ottobre 2022, dovrebbe emettere fattura entro il 14 del mese stesso.

Alcuni contribuenti forfetari, pur non essendo obbligati, potrebbero già aver fatto ricorso alle e-fattura al fine di beneficiare della riduzione di un anno del periodo di accertamento, prevista dal comma 74 della L. 190/2014 per i soli contribuenti dotati di un fatturato annuo composto esclusivamente da fatture elettroniche. Tali soggetti continueranno, quindi, ad emettere e-fatture, senza fruire della moratoria sulle sanzioni.

Per quanto concerne le modalità concrete di passaggio al formato elettronico, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire senza interruzione, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura. Non vi è, inoltre, l’obbligo di ricorrere a separati registri sezionali. Nell’emissione della fattura in caso di operazioni con operatori italiani va indicato il regime fiscale adottato “RF19”, mentre il codice natura da valorizzare per le operazioni interne è “N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi”. Sarà poi opportuno indicare il riferimento normativo che si indica solitamente sulle fatture analogiche per documentare l’esonero dall’IVA e dalla ritenuta d’acconto.

Per quanto riguarda la procedura di generazione della fattura, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il portale “Fatture e corrispettivi” e la App “FatturAE”. L’emissione delle e-fattura comporta, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse. Anche in tal caso, i contribuenti potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate. Gli stessi potrebbero anche avvalersi della funzionalità che consente di consultare e acquisire i duplicati delle e-fatture.

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NUOVO PATENT BOX – DISCIPLINA GENERALE

NUOVO PATENT BOX – DISCIPLINA GENERALE

L’art. 6 del DL 21 ottobre 2021 n. 146 convertito in L. 17 dicembre 2021 n. 215, così come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge di bilancio 2022, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 sono state definitive le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa che siano “investitori”. Il provv. n. 48243 definisce investitore il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività di impresa, sostiene i relativi costi, si assume i rischi e si avvale degli eventuali risultati.

L’opzione non può essere esercitata dalle imprese:

  • che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Beni immateriali agevolabili

L’opzione per la maggiorazione delle spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti può essere esercitata con riferimento ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

  1. software protetto da copyright;
  2. brevetti industriali;
  3. disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  4. due o più beni immateriali tra quelli indicati in precedenza, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Per utilizzo diretto si intende l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano ai titolari del diritto stesso. Per utilizzo indiretto si intende invece la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Attività rilevanti

Per attività rilevanti si intendono:

  1. le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentali (art. 2 decreto MISE);
  2. le attività classificabili come innovazione tecnologica (art. 3 decreto MISE);
  3. le attività classificabili come design e ideazione estetica (art. 4 decreto MISE);
  4. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali:
  5. le attività svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Spese agevolabili

Le spese rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% sono:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Tali spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109 commi 1 e 2 del Tuir.

Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

L’agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali. È, pertanto, prevista una maggiorazione del 110% dei costi rilevanti sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap. Il beneficio si concretizza, quindi, in una ripresa fiscale in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e Irap.

Opzione

L’opzione per la super deduzione ha durata per 5 periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

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MODIFICHE DELLA LEGGE EUROPEA AI BILANCI CONSOLIDATI

MODIFICHE DELLA LEGGE EUROPEA AI BILANCI CONSOLIDATI

Le principali modifiche apportate dall’art. 24 della L.238/2021 (legge europea 2019-2020) al D.lgs. 127/1991 riguardano precisazioni sulla verifica del superamento dei limiti dimensionali per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, sui diritti di voto validi ai fini della determinazione di imprese controllate e sulle informazioni attinenti all’elenco delle partecipazioni da fornire in Nota integrativa consolidata. Le nuove misure sono in vigore dal 1° febbraio e si applicano al bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

Per ciò che riguarda il primo punto, ai sensi dell’art. 27 comma 1 del D.lgs. 127/1991 non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  • 000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e prestazioni;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Fino ad ora, in un’ottica di semplificazione, il totale degli attivi e dei ricavi è stato determinato sulla base dei dati aggregati delle imprese coinvolte, senza elidere le operazioni infragruppo. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 27 del D.lgs. 127 dalla legge europea 2019-2020, la verifica dei limiti dimensionali può avvenire con due modalità alternative:

  • simulando un bilancio consolidato e, quindi, con l’elisione delle operazioni intercompany;
  • con un semplice aggregato dei dati dell’attivo e di conto economico delle società appartenenti al perimetro, ma con un innalzamento dei limiti degli attivi e dei ricavi del 20%. I nuovi limiti di esonero, pertanto, saranno: a) 24 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 48 milioni di euro nel totale dei ricavi di vendite e prestazioni; c) 250 dipendenti (invariato).

Viste le comprensibili difficoltà di calcolo delle rettifiche intercompany, in particolare per i gruppi di imprese poco strutturati, l’opzione n. 2) sarà molto probabilmente la più utilizzata. La nuova possibilità permette, da una parte, di semplificare i calcoli e, dall’altra, di alleggerire i gruppi per via dell’incremento dei limiti nella misura del 20%.

Con riferimento al secondo aspetto, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2 del D.lgs. 127, sono considerate “controllate” ai fini degli obblighi di redazione del bilancio consolidato le imprese:

  • indicate nei numeri 1) e 2) del comma 1 dell’art. 2359 c.c.;
  • su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  • in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che nel computo dei diritti di voto si considerano anche quelli spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, mentre non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. La legge europea ha introdotto due ulteriori commi, 3-bis e 3-ter, prevedendo che la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata debba essere ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote detenute dall’impresa partecipata stessa e che le imprese controllate siano oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono state costituite.

Per quanto attiene all’informativa da riportare nella Nota integrativa, all’art. 39 del D.lgs. 127 è stato inserito il comma 1-bis, secondo cui l’elenco relativo alle “altre partecipazioni in imprese controllate e collegate” deve indicare anche, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllate non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

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SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA ANCHE AI BILANCI 2021

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA ANCHE AI BILANCI 2021

Un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera conferma, alle medesime condizioni, la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali nel conto economico. La norma derogatoria, contenuta nell’art. 60 comma 7-bis e seguenti del DL 104/2020, ha trovato originariamente applicazione nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020. L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Sars-Cov 2, ha esteso la misura all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti solari, in relazione ai bilanci 2021. Il Ddl di conversione del “Milleproroghe” è intervenuto direttamente sull’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, estendendo all’esercizio 2021 l’intera norma derogatoria prevista già per il 2020, risolvendo così il dubbio per cui l’adozione del regime derogatoria 2021 fosse possibile solo per quei soggetti che nel 2020 avevano optato per la sospensione totale degli ammortamenti. La facoltà di sospendere gli ammortamenti si rivolge, pertanto, non solo ai soggetti che hanno optato per la sospensione totale nel 2020 ma a tutti.

Continuano, così, ad essere previsti l’obbligo di destinare utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento effettuata ad una riserva indisponibile e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. La scelta in merito alla quota di ammortamento sospesa nel bilancio deve, infatti, essere coerente con le ragioni fornite in Nota integrativa. In particolare, la stessa dovrà indicare su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti, le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga, l’impatto economico e patrimoniale della deroga. La quota di ammortamento sospesa nell’esercizio slitterà di un anno (oppure due se la sospensione è stata applicata anche nel 2020) se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene. In caso contrario, ad esempio quando la vita utile del bene è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi, le quote di ammortamento non spesate a conto economico sono spalmate lungo la vita utile residua. Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini Ires che Irap, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

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