LEGGE DI BILANCIO 2022 – LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

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AMMORTAMENTI IN 50 ANNI PER MARCHI E AVVIAMENTO

AMMORTAMENTI IN 50 ANNI PER MARCHI E AVVIAMENTO

L’art. 110 del DL 104/2020 ha consentito ai soggetti OIC di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, compresi avviamento e altre attività immateriali. A fronte delle rivalutazioni e del riallineamento era dovuto il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Il disegno di legge di Bilancio ha introdotto una norma, contenuta nell’articolo 191, che prevede, nel caso di rivalutazioni o di riallineamenti di marchi e avviamenti, la deducibilità in 50 anni dell’ammortamento di tutte le attività immateriali per le quali l’articolo 103 del Tuir prevede la deducibilità in 18 anni.

Ipotizziamo il caso di un marchio acquistato nel 2015 al costo di 150.000 euro. Alla fine dell’esercizio 2020 il bene risulta iscritto per 100.000 Euro, al netto degli ammortamenti operati per diciottesimi ai fini sia civilistici che fiscali di 50.000 Euro. Il marchio viene rivalutato nel 2020 per 1.000.000 euro. Nei successivi 12 anni, fino all’esercizio 2032, vengono dedotti ammortamenti per 28.333,33 Euro, di cui 8.333,33 Euro di ammortamento sul costo originario di 150.000 Euro per diciottesimi e 20.000 Euro sulla rivalutazione 2020 di 1.000.000 Euro per cinquantesimi.

Dal momento che, in base a quanto previsto dall’OIC 7, la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile, il nuovo valore deve essere ripartito lungo la vita utile residua dell’immobilizzazione. Il nuovo valore di 1.100.000 Euro è ripartito in 12 anni, determinando una quota di ammortamento contabile di 91.666,67 Euro. Dal periodo di imposta 2021 si determina un disallineamento tra la quota di ammortamento contabile (pari a 91.666,67 Euro) e quella fiscale (pari a 28.333,33 Euro), con conseguente necessità di apportare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi per la differenza di 63.333,33 Euro. Tale raccordo deve essere effettuato fino al completamento dell’ammortamento contabile, ovvero fino al 2032, per un totale di variazioni in aumento di 760.000 Euro. A decorrere dall’esercizio successivo e fino al 2070, si prosegue con il solo ammortamento fiscale in cinquantesimi del maggior valore di 1.000.000 Euro. L’importo annuo di 20.000 Euro può, quindi, essere portato in diminuzione annualmente in dichiarazione dei redditi. La somma delle variazioni in diminuzione (38 quote per 20.000 euro) ammonta a 760.000 euro, ossia di pari importo a quello delle riprese in aumento operate sino al 2032.

Quanto appena detto è illustrato nella tabella in calce.

Tre possibili vie d’uscita per le imprese – Per effetto delle modifiche al periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell’avviamento oggetto di rivalutazione, si profilano tre alternative pratiche per le imprese:

  1. È prevista la possibilità di mantenere la deduzione in 18 anni, con l’applicazione dell’art. 176 comma 2-ter, con versamento delle imposte sostitutive ivi previste al netto del 3% già versato. Si tratterebbe, pertanto, di versare il 9%, 11% e 13%. Contabilmente, l’importo dell’affrancamento viene portato in riduzione della riserva iscritta al momento del riallineamento con riduzione anche del patrimonio netto iscritto nello stato patrimoniale. Ne consegue che gli effetti finanziari non sono trascurabili se gli importi sono rilevanti;
  2. È prevista la possibilità di revocare fiscalmente le misure, anche solo parzialmente, ottenendo il rimborso dell’imposta sostitutiva del 3% già versata. Dal punto di vista contabile, tale alternativa sembra essere troppo penalizzante perché comporta il ritorno al doppio binario tra valori civilistici e fiscali che, essendo una differenza temporanea, impone l’iscrizione in bilancio delle imposte differite passive con imputazione alla riserva con un effetto penalizzante sull’entità del patrimonio netto. Inoltre, anche la revoca fiscale del riallineamento comporta la contabilizzazione delle imposte differite passive che, in tal caso, sarebbero imputate nel conto economico al netto dell’imposta sostitutiva rimborsabile.

Teoricamente potrebbe esistere una terza possibilità che non sembra però di facile accesso: la revoca della rivalutazione anche ai fini contabili. Tale possibilità, tutta ancora da verificare dal punto di vista civilistico e del bilancio, comporterebbe il ritorno ai valori ante rivalutazione con storno dei maggiori valori in contropartita della riserva e iscrizione del credito per l’imposta sostitutiva del 3%. In tal caso non sarebbero iscritte le imposte differite passive, non essendoci divergenza tra valori civilistici e fiscali.

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VENDITA CON CONTABILIZZAZIONE SEPARATA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

VENDITA CON CONTABILIZZAZIONE SEPARATA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

L’Organismo italiano di contabilità ha posto in consultazione fino al 7 marzo 2022 la bozza del principio contabile 34 “Ricavi”. La principale novità contenuta nella bozza prevede che un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse che richiedono la contabilizzazione separata. È il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione contabilizzato a parte.

Il documento impone al redattore del bilancio di procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione. I singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente devono essere trattati separatamente. Tale segmentazione si ritiene necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente. La separazione non avviene quando: a) i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro, nel senso che non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; b) una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente. La separazione è, invece, necessaria quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita è effettuata con modalità e tempi differenti.

Tale complesso di regole può essere disatteso dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle micro-imprese che possono non procedere all’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto o in altri atti legati alla vendita. Questa semplificazione, che costituisce una facoltà, è una politica contabile che, se adottata, deve essere applicata a tutte le transazioni che generano ricavi. Applicando le regole generali, si ricade però nelle previsioni dell’OIC 31 che impongono la contabilizzazione dei fondi per oneri relativi agli impegni contrattualmente previsti.

Dopo aver determinato quali siano le unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata. Il prezzo complessivo è allocato sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto. Nella determinazione del prezzo complessivo si tiene conto anche degli importi pagati al cliente che sono assimilabili a sconti e, pertanto, contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo. Per quanto riguarda, invece gli importi pagati al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono contabilizzati come costi. I corrispettivi aggiuntivi, quali ad esempio i premi di risultato, sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui diventano ragionevolmente certi.

Nel caso in cui, inoltre, il contratto prevede termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato, il prezzo del contratto è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interessi di mercato. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o le società che redigono il bilancio delle micro-imprese possono non applicare tale disposto.

Una volta che è stato determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Il metodo di rilevazione del ricavo distingue, come al solito, tra vendita di beni e prestazione di servizi:

  1. I ricavi per vendita di beni sono rilevanti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; nella valutazione circa il trasferimento sostanziale dei rischi la società deve tener conto di fattori sia qualitativi (clausole contrattuali) sia quantitativi (esperienza storica). Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.
  • l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
  • il processo produttivo dei beni è completato.
  1. I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita;
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

            Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi, che il redattore deve scegliere in relazione al tipo di operazione: i) proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; o ii) proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati.

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AGEVOLAZIONI L’ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

AGEVOLAZIONI L’ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Il DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni-bis), così come modificato dalle L. 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto, con i commi da 6 a 10 dell’art. 64, nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” da parte degli under 36. La finalità del legislatore è quella di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

Requisiti soggettivi – Le agevolazioni si applicano a favore di soggetti che:

  1. non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo. Un soggetto che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021 non potrà, pertanto, beneficiare dell’agevolazione;
  2. hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Requisiti oggettivi – Per quanto riguarda le tipologie di atti agevolabili si fa riferimento a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione. Per quanto concerne, invece, gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4 A/5, A/6, A/7, A/11. Sono invece esclusi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dal momento che si fa esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, la disciplina agevolativa non si applica ai contratti preliminari di compravendita, che producono solo effetti obbligatori ma non reali tra le parti. Di conseguenza, la tassazione del contratto preliminare resta invariata con riguardo all’applicazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra. Nel caso in cui l’imposta corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il soggetto potrà richiedere il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare in base a quanto disposto dall’art. 77 TUIR.

Oggetto dell’agevolazione – In relazione ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili per cui ricorrano le condizioni cd. “prima casa” e gli ulteriori requisiti sopramenzionati, all’acquirente spetta:

  1. l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, laddove l’atto di acquisto sia soggetto ad imposta di registro;
  2. un credito di imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto (nella misura del 4%), laddove si tratti di acquisti soggetti ad Iva. Anche in relazione a questa seconda ipotesi è prevista l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Il credito d’imposta può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; il credito potrà essere fatto valere in sede di dichiarazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.
  • utilizzato in compensazione.

L’agevolazione in questione trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, intendendosi le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato (circolare n. 18/E del 2013). In tale ultimo caso, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggetti previsti.

Finanziamenti – Viene disposta l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, in ragione dello 0,25%, sui finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili per cui ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte prima. L’agevolazione è rivolta a favore di soggetti mutuatari che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata dal mutuatario nel contratto di mutuo o in un documento allo stesso allegato.

Requisiti temporali – Le disposizioni menzionati si applicano agli atti di trasferimento e di finanziamento stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

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AGEVOLAZIONE “SUPER ACE” 2021

AGEVOLAZIONE “SUPER ACE” 2021

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, l’art. 19 co. 2-7 del DL 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) ha introdotto un rafforzamento dell’ACE per l’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell’incentivo anticipatamente sotto forma di credito d’imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto. Con il provvedimento attuativo n. 238235/2021 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all’Agenzia al fine di utilizzare il credito d’imposta.

Peculiarità dell’agevolazione per il 2021

Pur essendo la disciplina in larga parte mutuata dalle previsioni in materia di ACE, molte sono le peculiarità della cd. super ACE:

  • l’agevolazione viene calcolata sulla base di un maggior coefficiente di remunerazione, pari al 15% in luogo dell’1,3%;
  • assumono rilievo esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio del 2021 rispetto a quello esistente nel 2020, nel limite di 5 milioni di euro. L’eccedenza, invece, viene agevolata con l’ACE “ordinaria”.
  • i conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti confluiscono nella base di calcolo dell’agevolazione per il loro intero importo, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non viene richiesto il ragguaglio ad anno);
  • l’agevolazione può essere fruita come deduzione dalla base imponibile oppure sottoforma di credito d’imposta. Il credito viene calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef ed Ires di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR.
  • i commi 4 e 5 stabiliscono dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
  • ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l’importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito di imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell’effetto di eventuali perdite di bilancio. Pertanto, possono usufruire della super ACE anche le imprese con patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2020 o con il rinvio delle perdite previsto dall’art. 6 del DL 23/2020.

Soggetti interessati

In generale, possono beneficiare dell’agevolazione:

  • Le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti;
  • Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa;
  • Le società in nome collettivo e in accomandita semplice (se in contabilità ordinaria).
  • Le società e gli enti non residenti ex art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR limitatamente alle stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato.

Calcolo del beneficio

L’art. 19 del DL Sostegni-bis stabilisce che, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente, si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio [1].

[1] La disciplina generale, infatti, prevede che la base ACE non possa mai eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, compreso il risultato dell’esercizio.

Con riferimento all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%.

Ad esempio, si consideri una società di capitali che nel 2021 ha accantonato a riserva l’utile del 2020 per 600.000 euro e ricevuto dai soci versamenti in conto capitale per 2 milioni di euro. La variazione in aumento del capitale proprio è, quindi, pari a 2,6 milioni di Euro. L’importo del rendimento nozionale è pari a 390 mila euro (15% degli incrementi), mentre il credito d’imposta è pari a 93.600 euro (il 24% del rendimento nozionale).

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati per la determinazione del credito d’imposta

I soggetti che possiedono i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate:

  • la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente,
  • il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento, e
  • il credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.

La comunicazione ACE deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche. La comunicazione può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio. Se, ad esempio, nel 2021 sono stati effettuati due distinti versamenti da parte dei soci, la società può presentare una prima comunicazione ACE per il primo versamento, in modo da poter compensare anticipatamente il credito d’imposta derivante da questo apporto, e poi una seconda comunicazione, senza dover riportare gli incrementi indicati nella comunicazione precedente.

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto. Per poter utilizzare il credito d’imposta è, però, necessario attendere il riconoscimento da parte dell’Agenzia, che può avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione.

Essendo la compensazione nel modello F24 subordinata alla comunicazione del riconoscimento del credito, l’orizzonte temporale su cui si va a collocare il beneficio è individuabile nel dicembre del 2021. Infatti, a meno di comunicazioni ACE tempestive e di rapidi riscontri da parte dell’Agenzia, il credito d’imposta non potrà essere utilizzato per la scadenza dei secondi acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap prevista il 30 novembre 2021.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito di imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo:

  • a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro,
  • alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
  • alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile a fronte di tutti i versamenti da effettuarsi tramite modello F24;
  • non è produttivo di interessi;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito, esso può:

  • essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo;
  • essere chiesto a rimborso;
  • essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal soggetto cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Relativamente alle comunicazioni ACE per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150 mila euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice Antimafia”).

Meccanismo di recapture dell’agevolazione

I commi 4 e 5 dell’art. 19 contengono delle clausole finalizzate ad evitare un utilizzo strumentale della super ACE a fronte di incrementi patrimoniali meramente temporanei e finalizzati al solo beneficio fiscale. La norma richiede, infatti, un monitoraggio degli incrementi ACE avvenuti nel corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2021. Ciò significa che per godere integralmente della super ACE occorrerà che gli incrementi posti a base del beneficio rafforzato rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno fino al 2023.

Qualora l’incentivo sia stato fruito avvalendosi dell’opzione per il credito d’imposta, il comma 4 prevede che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verifichino decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d’imposta. Se, quindi, la variazione del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d’imposta, il credito d’imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Analogo meccanismo di controllo è previsto per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Qualora, invece, la super ACE sia stata fruita mediante l’ordinario meccanismo di detassazione del reddito complessivo, il comma 5 prevede che:

  • se nel 2022 risulta una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 deve essere restituito, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo del 2022, per un importo pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2022;

se nel 2023 risulta una variazione in aumento del capitale proprio inferiore rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023, per un importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023 (al netto dell’eventuale ripresa già effettuata nel 2022).

 

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CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” – NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI-BIS”

CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” – NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI-BIS”

L’art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (cd. “Sostegni-bis”) convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto con l’obiettivo di offrire ulteriori sostegni alle attività economiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica.  

Il nuovo contributo è articolato in tre componenti:

  • Un contributo automatico” pari a quello del DL “Sostegni”, a favore dei soggetti che, avendo presentato la relativa istanza, non abbiano indebitamente percepito il relativo contributo a fondo perduto o non lo abbiano restituito;
  • Se più conveniente, un contributo alternativo” parametrato al calo del fatturato relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • Un ulteriore contributoperequativo” legato al risultato economico d’esercizio.

Per quanto attiene a quest’ultimo, l’art. 1 co. 16-27 del DL 73/2021 ha stabilito che tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF.

Il contributo, in ogni caso, non spetta ai seguenti soggetti:

  • alle partite IVA che risultino non attive alla data del 26 maggio 2021;
  • agli organi e alle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, ai comuni, alle unioni di comuni, ai consorzi tra enti locali, alle associazioni e agli enti gestori di demanio collettivo, alle comunità montane, alle province e alle regioni, di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari, alle società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati, di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti nel corso dell’intera durata del periodo di emergenza, una determinata percentuale. L’importo del contributo non potrà comunque essere superiore all’ammontare di 150.000 euro.

Il riconoscimento del contributo avverrà previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione dell’istanza saranno definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza, inoltre, potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021. Non è escluso che il termine per la presentazione della dichiarazione sarà prorogata al 31.10.2021, così come auspicato dall’ANC.

Così come per gli altri contributi, anche il contributo “perequativo” può essere riconosciuto sotto forma di credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, alle attività di controllo e al regime sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 25 co. 9-14 del Decreto “Rilancio” per l’analogo contributo a fondo perduto previsto da tale ultima normativa.

Il contributo non concorre, al pari dei precedenti, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa.

L’efficacia delle disposizioni istitutive del contributo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del TFUE.

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Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

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