VENDITA CON CONTABILIZZAZIONE SEPARATA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
L’Organismo italiano di contabilità ha posto in consultazione fino al 7 marzo 2022 la bozza del principio contabile 34 “Ricavi”. La principale novità contenuta nella bozza prevede che un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse che richiedono la contabilizzazione separata. È il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione contabilizzato a parte.
Il documento impone al redattore del bilancio di procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione. I singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente devono essere trattati separatamente. Tale segmentazione si ritiene necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente. La separazione non avviene quando: a) i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro, nel senso che non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; b) una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente. La separazione è, invece, necessaria quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita è effettuata con modalità e tempi differenti.
Tale complesso di regole può essere disatteso dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle micro-imprese che possono non procedere all’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto o in altri atti legati alla vendita. Questa semplificazione, che costituisce una facoltà, è una politica contabile che, se adottata, deve essere applicata a tutte le transazioni che generano ricavi. Applicando le regole generali, si ricade però nelle previsioni dell’OIC 31 che impongono la contabilizzazione dei fondi per oneri relativi agli impegni contrattualmente previsti.
Dopo aver determinato quali siano le unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata. Il prezzo complessivo è allocato sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto. Nella determinazione del prezzo complessivo si tiene conto anche degli importi pagati al cliente che sono assimilabili a sconti e, pertanto, contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo. Per quanto riguarda, invece gli importi pagati al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono contabilizzati come costi. I corrispettivi aggiuntivi, quali ad esempio i premi di risultato, sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui diventano ragionevolmente certi.
Nel caso in cui, inoltre, il contratto prevede termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato, il prezzo del contratto è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interessi di mercato. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o le società che redigono il bilancio delle micro-imprese possono non applicare tale disposto.
Una volta che è stato determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Il metodo di rilevazione del ricavo distingue, come al solito, tra vendita di beni e prestazione di servizi:
- I ricavi per vendita di beni sono rilevanti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; nella valutazione circa il trasferimento sostanziale dei rischi la società deve tener conto di fattori sia qualitativi (clausole contrattuali) sia quantitativi (esperienza storica). Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.
- l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
- il processo produttivo dei beni è completato.
- I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
- l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita;
- l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi, che il redattore deve scegliere in relazione al tipo di operazione: i) proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; o ii) proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati.
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