E-FATTURA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO O DI VANTAGGIO – ADEMPIMENTI E SANZIONI
L’art. 18 del DL 36/2022 (“Decreto PNRR 2”) ha previsto l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio anche per i soggetti in regime forfetario, in regime cd. “di vantaggio” e per le ASD che nel 2021 hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro. Fino ad oggi i contribuenti di più piccole dimensioni erano esclusi da tale obbligo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015.
Tuttavia, fino al 31.12.2023, l’obbligo di emissione delle e-fatture non riguarda i soggetti passivi IVA che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.
Di conseguenza, se non vi saranno ulteriori modifiche durante l’iter di conversione del decreto, i forfetari e minimi con ricavi o compensi almeno pari a 25 mila euro nel corso del 2021 devono emettere fatture elettroniche, anche al fine di evitare le sanzioni che vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati ovvero da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Viene però previsto un periodo “cuscinetto” di moratoria sulle sanzioni, proprio per consentire ai contribuenti di adattarsi. Normalmente, a norma dell’art. 21 del Dpr 633/72, la fattura deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di consegna/spedizione dei beni o, per le prestazioni di servizi, con il momento di pagamento del corrispettivo. Tenuto conto delle difficoltà operative che i contribuenti potrebbero incontrare, l’art. 18 comma 3 ultimo periodo del decreto prevede, con riferimento al terzo trimestre 2022, che le sanzioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.lgs. 471/97 non si applicano, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, volendo esemplificare: un contribuente forfetario che incassa un pagamento in data 1° luglio 2022, ed in condizioni ordinarie dovrebbe emettere la e-fattura entro il 13 luglio, ha tempo fino al 31 agosto 2022 per emetterla senza incorrere in sanzioni. Al contrario, se dovesse incassare il pagamento il 2 ottobre 2022, dovrebbe emettere fattura entro il 14 del mese stesso.
Alcuni contribuenti forfetari, pur non essendo obbligati, potrebbero già aver fatto ricorso alle e-fattura al fine di beneficiare della riduzione di un anno del periodo di accertamento, prevista dal comma 74 della L. 190/2014 per i soli contribuenti dotati di un fatturato annuo composto esclusivamente da fatture elettroniche. Tali soggetti continueranno, quindi, ad emettere e-fatture, senza fruire della moratoria sulle sanzioni.
Per quanto concerne le modalità concrete di passaggio al formato elettronico, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire senza interruzione, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura. Non vi è, inoltre, l’obbligo di ricorrere a separati registri sezionali. Nell’emissione della fattura in caso di operazioni con operatori italiani va indicato il regime fiscale adottato “RF19”, mentre il codice natura da valorizzare per le operazioni interne è “N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi”. Sarà poi opportuno indicare il riferimento normativo che si indica solitamente sulle fatture analogiche per documentare l’esonero dall’IVA e dalla ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda la procedura di generazione della fattura, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il portale “Fatture e corrispettivi” e la App “FatturAE”. L’emissione delle e-fattura comporta, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse. Anche in tal caso, i contribuenti potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate. Gli stessi potrebbero anche avvalersi della funzionalità che consente di consultare e acquisire i duplicati delle e-fatture.
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