SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA ANCHE AI BILANCI 2021
Un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera conferma, alle medesime condizioni, la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali nel conto economico. La norma derogatoria, contenuta nell’art. 60 comma 7-bis e seguenti del DL 104/2020, ha trovato originariamente applicazione nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020. L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Sars-Cov 2, ha esteso la misura all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti solari, in relazione ai bilanci 2021. Il Ddl di conversione del “Milleproroghe” è intervenuto direttamente sull’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, estendendo all’esercizio 2021 l’intera norma derogatoria prevista già per il 2020, risolvendo così il dubbio per cui l’adozione del regime derogatoria 2021 fosse possibile solo per quei soggetti che nel 2020 avevano optato per la sospensione totale degli ammortamenti. La facoltà di sospendere gli ammortamenti si rivolge, pertanto, non solo ai soggetti che hanno optato per la sospensione totale nel 2020 ma a tutti.
Continuano, così, ad essere previsti l’obbligo di destinare utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento effettuata ad una riserva indisponibile e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. La scelta in merito alla quota di ammortamento sospesa nel bilancio deve, infatti, essere coerente con le ragioni fornite in Nota integrativa. In particolare, la stessa dovrà indicare su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti, le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga, l’impatto economico e patrimoniale della deroga. La quota di ammortamento sospesa nell’esercizio slitterà di un anno (oppure due se la sospensione è stata applicata anche nel 2020) se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene. In caso contrario, ad esempio quando la vita utile del bene è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi, le quote di ammortamento non spesate a conto economico sono spalmate lungo la vita utile residua. Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini Ires che Irap, a prescindere dall’imputazione a conto economico.
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