NUOVO PATENT BOX – DISCIPLINA GENERALE

L’art. 6 del DL 21 ottobre 2021 n. 146 convertito in L. 17 dicembre 2021 n. 215, così come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge di bilancio 2022, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 sono state definitive le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa che siano “investitori”. Il provv. n. 48243 definisce investitore il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività di impresa, sostiene i relativi costi, si assume i rischi e si avvale degli eventuali risultati.

L’opzione non può essere esercitata dalle imprese:

  • che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Beni immateriali agevolabili

L’opzione per la maggiorazione delle spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti può essere esercitata con riferimento ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

  1. software protetto da copyright;
  2. brevetti industriali;
  3. disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  4. due o più beni immateriali tra quelli indicati in precedenza, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Per utilizzo diretto si intende l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano ai titolari del diritto stesso. Per utilizzo indiretto si intende invece la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Attività rilevanti

Per attività rilevanti si intendono:

  1. le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentali (art. 2 decreto MISE);
  2. le attività classificabili come innovazione tecnologica (art. 3 decreto MISE);
  3. le attività classificabili come design e ideazione estetica (art. 4 decreto MISE);
  4. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali:
  5. le attività svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Spese agevolabili

Le spese rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% sono:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Tali spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109 commi 1 e 2 del Tuir.

Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

L’agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali. È, pertanto, prevista una maggiorazione del 110% dei costi rilevanti sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap. Il beneficio si concretizza, quindi, in una ripresa fiscale in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e Irap.

Opzione

L’opzione per la super deduzione ha durata per 5 periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

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