Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.
Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.
Con la sentenza n. 209, 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
Con la sentenza della Corte Costituzionale, dunque, anche nel vigente assetto normativo viene prevista, ai fini della qualifica dell’immobile come abitazione principale, la sola necessità che il possessore dell’immobile abbia ivi stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, senza rilievo alcuno per i componenti del nucleo familiare (venendo dunque meno la necessità di individuare un solo immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza e dimora in immobili differenti).
In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per ciascuno di essi sarà pertanto possibile, in ragione delle conclusioni cui giunge la sentenza costituzionale in esame, godere dell’esenzione IMU ex art. 1 comma 740 della L. 160/2019 (o delle agevolazioni, aliquota ridotta e detrazione, di cui all’art. 1 commi 748 e 749 della L. 160/2019).
In ogni caso, la stessa Consulta precisa che dalla sentenza non discende in alcun modo la qualifica di “abitazione principale” anche per le “seconde case”, mancando in tal caso il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi per tale secondo immobile. A tal fine, aggiunge la Corte Costituzionale, sarà cura dei Comuni verificare l’effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, accedendo ai dati relativi alla somministrazione delle utenze.
Ora, la sentenza della Corte Costituzionale ha sì effetto retroattivo, ma incontra il limite dei c.d. rapporti giuridici esauriti; quindi, l’avvenuta formazione di una prescrizione o di una decadenza “stoppa” la retroattività.
In seguito alla sentenza n. 209/2022 della Consulta con la quale è stata dichiara l’illegittimità delle summenzionate norme, i contribuenti potranno presentare le istanze di rimborso per quanto versato, e non dovuto, a titolo di IMU, sempre che non si sia già formata la decadenza per tale istanza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 164 della L. 296/2006, “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.
In base all’opinione maggioritaria, in ragione della retroattività della sentenza il dies a quo dei 5 anni coincide con la data in cui, in origine, è stato eseguito il versamento indebito.
Per coloro i quali hanno ricevuto un accertamento e non lo hanno impugnato, oppure lo hanno impugnato e su di esso è sceso il giudicato, il rapporto è esaurito quindi il principio della sentenza non può essere fatto valere.
Se il processo è in corso e il motivo relativo alla residenza dei coniugi è stato sollevato, la sentenza esplica senza dubbio effetti.
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