Scadenza al 30.11.2023 del termine per la sanatoria del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato.
Prorogato al 30 novembre 2023, il termine ultimo per la richiesta di regolarizzazione, senza addebito di sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
Per quanto riguarda l’attuazione di ciò è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987. Onde aderire alla procedura occorre:
- presentare il modello entro il 30.11.2023;
- eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2023 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Possono accedere alla procedura:
- i soggetti ammessi a beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 nel periodo di riferimento;
- per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2016, le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti alle condizioni di legge (art. 3 co. 1-bis della L. 145/2013).
La procedura riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Essa può riguardare l’indebito utilizzo di crediti ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
- è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;
- sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” (art. 5 co. 8 del DL 146/2021);
- sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 co. 8 del DL 146/2021).
La procedura è preclusa nel caso in cui il credito compensato sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 (art. 5 co. 12 del DL 146/2021).
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 ha precisato che “gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato”.
La regolarizzazione è altresì preclusa (art. 5 co. 8 del DL 146/2021) se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è frutto di:
- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.
Si decade se, dopo la domanda, l’Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell’art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura
La domanda deve essere presentata solo una volta telematicamente entro il 30.11.2023:
- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98).
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto interessato:
- una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica;
- una copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza.
L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 34, in unica soluzione entro il 16.12.2023 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:
- 16.12.2023;
- 16.12.2024;
- 16.12.2025.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi legali dal 17.12.2023.
Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito (provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987).
Inoltre, il medesimo provvedimento (§ 8.1) precisa che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.
È obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:
- accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
- constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021. Il provv. 1.6.2022 n. 188987 § 8.3 ha implicitamente precisato che per “atto istruttorio”, si deve intendere il PVC (la consegna al 22.10.2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impedisce la facoltà di rateizzare)
La procedura si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme.
Qualora il contribuente abbia presentato la domanda per crediti non rientranti nella procedura l’Agenzia delle Entrate procede al relativo recupero con sanzioni e interessi.
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