Legge di Bilancio 2021 – Incentivo alle aggregazioni aziendali

La legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 233-243) ha introdotto un incentivo alle operazioni di riorganizzazione aziendale finalizzato a favorire la crescita e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale italiano. Tale incentivo prevede che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa (incorporante o risultante dalla fusione, beneficiario o conferitario), la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA, deferred tax assets), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta.

Le attività per imposte anticipate, trattate nel principio contabile OIC 25, rappresentano “gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”. Le DTA si caratterizzano per un differimento di talune voci di costo che, seppur imputate a conto economico, non sono immediatamente deducibili dal reddito imponibile d’esercizio. Tale differimento comporta il sostenimento di un onere fiscale che, poi, sarà oggetto di recupero negli esercizi successivi. Per tali ragioni, dalle imposte anticipate scaturiscono i relativi crediti, trasformando la indeducibilità temporanea in un credito per imposte anticipate. L’OIC 25 lascia una discrezionalità limitata al redattore del bilancio per l’iscrizione delle stesse, permettendolo solo quando vi sia la “ragionevole certezza del loro futuro recupero”.

Tale trasformazione avviene:

  • Per 1/4 alla data di efficacia giuridica dell’operazione, e
  • Per i restanti 3/4 al primo giorno dell’esercizio successivo.

È previsto un limite pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, risultanti dalla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater del Codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. L’effetto della norma risulta pertanto massimo in presenza di aggregazione di soggetti dimensionalmente simili. In caso di conferimento, invece, si avrà riguardo alle attività del solo conferitario, comunque nel rispetto dei limiti al riporto delle perdite in base all’art. 172 comma 7 del TUIR.

Naturalmente, alla data di efficacia giuridica dell’operazione le perdite che hanno originato DTA trasformate in credito d’imposta non potranno più essere dedotte dai redditi, e lo stesso vale per le eccedenze Ace.

Per poter usufruire dell’incentivo, le operazioni di aggregazione devono essere deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) nel corso del 2021, mentre il perfezionamento giuridico (generalmente coincidente con l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione, scissione o conferimento) può avvenire anche successivamente. Il nuovo incentivo risulta così ancorato alla delibera assembleare, consentendo che l’operazione possa essere perfezionata (stipula ed iscrizione dell’atto di fusione, scissione e conferimento), e quindi acquisire efficacia giuridica, anche successivamente al 31.12.2021. La data di efficacia giuridica dell’operazione rileva, invece, ai fini della decorrenza e quantificazione del bonus e ai fini dell’individuazione delle perdite e delle eccedenze ACE monetizzabili con il tax credit, che sono quelle in essere nell’esercizio precedente la data di efficacia dell’aggregazione. Si ipotizzi una fusione deliberata tra due soggetti nel corso del 2021 ma con efficacia giuridica nel corso del 2022: le DTA convertibili saranno quelle esistenti alla data del 31.12.2021 (in caso di esercizio solare).

Vengono posti, similmente al bonus aggregazioni (art. 11 del DL 34/2019), dei limiti con riguardo:

  • l’operatività dei partecipanti, che deve essere di almeno due anni;
  • ai rapporti tra partecipanti, i quali non devono far parte dello stesso gruppo societario né devono essere legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile. Tuttavia, l’incentivo si applica ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo societario, ovvero nel caso in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma solo se il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di aggregazione tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 e, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie. Rientra quindi nell’incentivo anche l’acquisto di una partecipazione in una società target effettuato nel corso del 2021, seguito dalla fusione della target nella società acquirente.
  • Allo stato di dissesto o rischio di dissesto e allo stato di insolvenza, che non deve essere accertato nei loro confronti.

A differenza del bonus aggregazioni, invece, l’incentivo spetta anche nel caso di acquisto della partecipazione seguita da una delle operazioni straordinarie citate.

Per poter beneficiare dell’incentivo occorre pagare una commissione pari al 25% delle DTA trasformate, da versarsi:

  • per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni, e
  • per il 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.

Il credito, non produttivo di interessi, può essere utilizzato, senza limiti di importo in compensazione con F24 ovvero essere ceduto o chiesto a rimborso.

Il nuovo incentivo è cumulabile con il bonus aggregazioni, che consiste invece nel riconoscimento ai fini fiscali, entro il limite di cinque milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio (in caso di fusioni o scissioni) o dell’iscrizione dei maggiori valori nel bilancio del conferitario (in caso di conferimento d’azienda). Tale bonus riguarda le operazioni di aggregazione aziendale realizzate dal 1.05.2020 al 31.12.2022 ed è, pertanto, combinabile con la possibilità di convertire le DTA prevista dal nuovo incentivo.

 La norma prevista dalla recente legge di Bilancio consente, quindi, sia di ampliare il meccanismo del bonus aggregazioni, dal momento che consente di incentivare anche l’acquisto di partecipazioni a seguito dell’operazione straordinaria e, dall’altro, incentiva la fornitura di liquidità secondo la logica della monetizzazione delle DTA di cui all’art. 55 del DL 18/2020.

Ciascun soggetto può applicare l’incentivo una sola volta, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate nell’arco temporale di riferimento.

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