CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU MINI CREDITI – Risposta ad interpello n. 342/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 342, è tornata ad occuparsi della deducibilità ai fini IRES delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi, chiarendo che tali perdite sono interamente deducibili anche se coperte con accantonamenti “per masse” e senza una svalutazione specifica.

Sul tema si ricorda che l’art. 101 comma 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 000 euro, per le imprese di più rilevanti dimensioni (volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 500 euro, per le altre imprese.

Con riferimento al rispetto del principio di competenza, invece, l’Agenzia aveva già precisato, nella circolare n. 26/E del 2013, che il termine di sei mesi previsto dalla norma rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui a Conto Economico confluisce il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.

Pertanto, la perdita relativa ad un mini-credito scaduto da oltre 6 mesi e non incassato alla data del 31 dicembre 2020 è deducibile nel periodo d’imposta 2020 (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a Conto Economico, senza dover dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi. Nel caso in cui il costo sia confluito a Conto Economico a titolo di svalutazione, la svalutazione dei mini-crediti può essere interamente dedotta senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 del TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).  L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, confermato che la deduzione integrale dei mini-crediti, attuata indirettamente attraverso l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la parte non recuperata a tassazione è legittima, dal momento che tali accantonamenti soddisfano il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione degli oneri.

Per ciò che riguarda, invece, l’esercizio in cui è possibile operare la deducibilità, l’art. 13 comma 3 del D.Lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni dei mini-crediti sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. In concreto, il contribuente può decidere di rinviare la deduzione delle svalutazioni relative ai mini-crediti al momento dell’eliminazione del credito dal bilancio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 342/2021, ha confermato che compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita, una volta soddisfatto il requisito minimo dell’avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di 6 mesi, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo di imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Laddove, pertanto, i mini-crediti siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferenti tali crediti sarà fiscalmente irrilevante al momento della loro eliminazione dal bilancio. Laddove i mini-crediti, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita prima della cancellazione dal bilancio, vengano successivamente incassati totalmente o parzialmente, si rileva una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it