CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU MINI CREDITI – Risposta ad interpello n. 342/2021
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 342, è tornata ad occuparsi della deducibilità ai fini IRES delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi, chiarendo che tali perdite sono interamente deducibili anche se coperte con accantonamenti “per masse” e senza una svalutazione specifica.
Sul tema si ricorda che l’art. 101 comma 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
- 000 euro, per le imprese di più rilevanti dimensioni (volume d’affari o ricavi non inferiore a
100.000.000 di euro); - 500 euro, per le altre imprese.
Con riferimento al rispetto del principio di competenza, invece, l’Agenzia aveva già precisato, nella circolare n. 26/E del 2013, che il termine di sei mesi previsto dalla norma rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui a Conto Economico confluisce il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.
Pertanto, la perdita relativa ad un mini-credito scaduto da oltre 6 mesi e non incassato alla data del 31 dicembre 2020 è deducibile nel periodo d’imposta 2020 (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a Conto Economico, senza dover dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi. Nel caso in cui il costo sia confluito a Conto Economico a titolo di svalutazione, la svalutazione dei mini-crediti può essere interamente dedotta senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 del TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio). L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, confermato che la deduzione integrale dei mini-crediti, attuata indirettamente attraverso l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la parte non recuperata a tassazione è legittima, dal momento che tali accantonamenti soddisfano il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione degli oneri.
Per ciò che riguarda, invece, l’esercizio in cui è possibile operare la deducibilità, l’art. 13 comma 3 del D.Lgs.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.
Laddove, pertanto, i mini-crediti siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferenti tali crediti sarà fiscalmente irrilevante al momento della loro eliminazione dal bilancio. Laddove i mini-crediti, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita prima della cancellazione dal bilancio, vengano successivamente incassati totalmente o parzialmente, si rileva una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.
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