Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e PMI innovative

In data 15 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 dicembre 2020 che definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Tale provvedimento dà attuazione ad una norma del decreto Rilancio (art. 38 comma 8 decreto legge 34/2020).

L’agevolazione fiscale prevede una detrazione pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative e PMI innovative, con la previsione di due diversi tetti che limitano lo sconto:

  • l’investimento in startup innovative non può superare i 100 mila euro per ciascun periodo di imposta (50 mila euro di detrazione), mentre
  • l’investimento in PMI innovative non può superare la soglia di 300 mila euro per ciascun periodo di imposta. Per la parte eccedente, la detrazione scende al 30%.

L’investimento, inoltre, dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni pena la decadenza dal beneficio.

L’agevolazione fiscale viene indicata nella dichiarazione dei redditi del soggetto investitore persona fisica relativa al periodo di imposta in cui il soggetto ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino ad un massimo di tre anni.

L’investimento nel capitale sociale di startup e PMI innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese può essere effettuato direttamente o anche indirettamente. Per investimento diretto si intendono i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. Per investimento indiretto, invece, si intende quello effettuato attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

La presentazione della domanda, la registrazione e verifica dell’aiuto “de minimis” dovrà essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal MISE (“Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in startup e PMI innovative”). Prima dell’effettuazione dell’investimento, infatti, l’impresa beneficiaria dovrà presentare un’istanza online (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva) contenente:

  • i dati dell’investitore, dell’impresa e, nel caso di investimento indiretto, dell’Oicr;
  • l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

In tal modo sarà anche possibile effettuare la verifica sul rispetto delle soglie del “de minimis” perché l’ammontare di aiuti totali concessi ad una startup o PMI innovativa non potrà superare i 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3 comma 2 del regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013). In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200 mila euro per aiuti “de minimis” già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del massimale.

Il decreto permette altresì di coprire gli investimenti effettuati nel corso del 2020. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, nella finestra compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Infine, si segnala che l’agevolazione fiscale in capo alle persone fisiche spetterà a condizione che gli investitori persone fisiche o gli Oicr ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

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