DEDUCIBILITÀ IMU AL 100%

DEDUCIBILITÀ IMU AL 100%

Dal periodo di imposta 2022 “solare”, ovvero, dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2021 per i “non solari”, è prevista la totale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (art. 1 co. 4 – 5 e 772 – 773 della L. 27.12.2019 n. 160).
Analoga regola opera per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

In base alle istruzioni ai modelli REDDITI 2023:

  • nel rigo RF16 occorre indicare l’intero ammontare dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS risultante a Conto economico;
    nel rigo RF55, occorre indicare, con il codice 38, l’IMU, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

L’impostazione adottata trova fondamento nel fatto che, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.
Ne deriva che, laddove nel 2022 sia stata versata l’IMU di competenza dello stesso periodo, il relativo importo è indicato integralmente tra le variazioni in aumento (RF16) e tra quelle in diminuzione (RF55, codice 38) del modello REDDITI 2023.

RIFERIMENTO AI PROFESSIONISTI

Con riferimento ai professionisti si considerano strumentali gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale.

L’art. 43 co. 2 del TUIR fa dipendere la strumentalità dell’immobile da un dato di fatto rappresentato dall’utilizzo o meno del bene per fini legati esclusivamente all’attività esercitata.

RAGGUAGLIO AD ANNO

Nell’ipotesi di utilizzo dell’immobile quale strumentale solo per una parte dell’anno, la deducibilità IMU dovrebbe essere ragguagliata al periodo di effettivo utilizzo.

ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI AD USO PROMISCUO

Ai fini della deducibilità dell’imposta, occorre verificare che l’utilizzo sia effettuato in via esclusiva per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo.

PERCORSO NORMATIVO

  • La percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è pari a:
  • 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
  • 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”).

Come già menzionato, tali deducibilità operano anche per l’IMI e l’IMIS per le Province autonome di Trento e Bolzano.

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CREDITO D’IMPOSTA PER L’INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI: LE NOVITÀ PER IL 2023.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI: LE NOVITÀ PER IL 2023.

Fanno parte dei provvedimenti per l’industria 4.0, i crediti d’imposta relativi ad investimenti in beni strumentali. Questo credito d’imposta fa riferimento a quattro tipologie di beni differenti:

  • Beni materiali “industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della I. 232/2016;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
  • Beni immateriali “industria 4.0” individuati nell’allegato A della I. 232/2016;
  • Beni ordinari non industria 4.0.

Le aliquote agevolative sugli investimenti si differenziano in base al tipo di bene, oppure all’anno di riferimento per l’esercizio del credito di imposta.

Periodo d’imposta 2022:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 Mln €
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.5 Mln € e fino a 10 Mln €
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra 10 Mln e 20 Mln €

Periodo d’imposta compresi tra 2023-2025:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2.5 Mln
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.5 Mln € e fino a 10 Mln €
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 Mln e i 20 Mln €

Il credito può essere esteso fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.
La legge di bilancio 2022 ha ridotto l’intensità del credito d’imposta in beni strumentali per questa categoria di prodotti, definendo un importo massimo di calcolo del costo dell’investimento pari a 1 Mln €:

  • 50 % nel 2022
  • 20 % nel 2023
  • 15 % nel 2024
  • 10 % nel 2025

Per la categoria di beni ordinari, non 4.0, le agevolazioni terminano al 31/12/2022 a meno che il venditore non abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, che deve essere completato entro il 30/01/2023. L’intensità di aiuto è inferiore rispetto a quanto stabilito per i beni inclusi nell’allegato A e nell’allegato B, che può essere sintetizzata come segue:

  • Altri beni strumentali materiali, 6 % nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 Mln €
  • Altri beni strumentali immateriali, 6 % nel limite dei costi ammissibili pari a
    1 Mln€

È importante sottolineare che il tetto massimo previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
La percentuale di credito d’imposta nel 2023 rispetto allo stesso credito d’imposta per gli stessi beni strumentali di dimezza del 50% per ogni range di investimento in beni strumentali sostenuto.

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo da considerare al fine dell’applicazione dell’aliquota è possibile fare riferimento alla circolare n. 4/E del 30/03/2017.
Per quanto riguarda la determinazione dei costi rilevanti bisogna seguire la legge di bilancio 1054/2021, che dichiara che nei costi rilevanti devono essere compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi negli interessi passivi e le spese generali, ai sensi dell’Art 110, comma 1, lett. B del TUIR.

Questa misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e di determinazione del reddito.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ovvero utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere:

  • Dall’anno di entrata in funzione per i beni ordinari non 4.0
  • Dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0

A seguito del Decreto Sostegni bis è stata prevista la possibilità di usufruire del credito d’imposta in un’unica soluzione, anche se limitata a:

  • Investimenti in beni ordinari non 4.0
  • Effettuati al decorrere dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021
  • Soggetti con volumi di ricavi o compensi inferiori a 5 Mln

Nel caso una parte del credito d’imposta non venga utilizzata nell’anno può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

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Regime forfetario: novità 2023.

Regime forfetario: novità 2023.

Con la Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte importanti novità per i lavoratori con partita IVA che aderiscono al regime forfetario.

L’art. 1 co. 54-57 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 prevede:

  • estensione del regime forfettario, incrementando da 65.000€ a 85.000€, il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • fuoriuscita immediata e automatica dal regime, nel caso in cui i ricavi superino i 100.000€ in corso d’anno;
  • introduzione di una nuova imposta sostitutiva al 15%, sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Tali interventi risultano applicabili al decorrere del 01/01/2023. La soglia di ricavi e compensi per aderire al regime forfettario deve essere verificata ad inizio anno, sulla base del risultato dell’anno precedente.

ATTENZIONE: Se l’anno precedente, il professionista o persona fisica esercente l’attività d’impresa ha superato la soglia precedentemente prevista di 65.000€ ma risulta un fatturato inferiore a 85.000€, può continuare ad aderire al regime forfettario, invece che passare al regime ordinario, come altrimenti sarebbe dovuto accadere.

Qualora durante il corso dell’anno venga superata la soglia dei ricavi, di un ammontare non superiore a 100.000€, il regime forfettario decade dall’anno successivo, invece, nel caso in cui la soglia venisse superata, con un livello della somma dei ricavi superiore a 100.000€, il regime forfettario decade dall’anno in corso, pertanto, la persona fisica o professionista devono adottare immediatamente il regime ordinario, (applicazione dell’IVA nei modi ordinari) e devono correggere le operazioni precedentemente fatte in regime forfettario senza applicazione dell’IVA, nonché assolvere ai conseguenti obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Pertanto, in vista della fuoriuscita immediata dal regime, è opportuno conservare la documentazione contabile a supporto della deduzione analitica dei costi sostenuti già durante l’applicazione del regime forfettario.

Non è consentita l’adesione al regime forfettario nel caso di:

  • utilizzo di regimi speciali di IVA e di determinazione forfettaria del reddito;
  • residenza fiscale all’estero;
  • possesso, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa o arti professionali, di partecipazioni in società di persone o partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata;
  • esercizio prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi precedenti l’imposta;
  • possesso, all’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000€. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Il regime forfettario esclude la possibilità di detrarre l’IVA dal costo degli acquisti. Dunque, chi aderisce a tale regime deve assolvere l’imposta di bollo di 2€ in fattura, per importi superiori a 77,47€.

La convenienza riguardo l’applicazione del regime forfettario va analizzata caso per caso. Pertanto, è bene fare ricorso all’ausilio di un professionista commercialista.

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Legge di bilancio anno 2024

Legge di bilancio anno 2024

In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Nel seguito si riassumono le principali novità in materia di lavoro.

***

  1. Fringe Benefit: nuovi limiti di esenzione

L’art. 1 comma 16 della legge di bilancio 2024 prevede l’innalzamento per l’anno 2024 del limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR.

Per il 2023 il limite era stato elevato da euro 258,23 ad euro 3.000 esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre per il 2024, è stata prevista una misura di intervento diversa.

In particolare:

  • il limite di esenzione ordinario di euro 258,23 passa ad euro 000 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
  • il limite di esenzione passa ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Inoltre, viene ampliato l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti fra i cosiddetti fringe benefit. Difatti, in aggiunta al già previsto rimborso dei pagamenti effettuati per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, rientrano fra i rimborsi possibili anche le spese sostenute per l’affitto della prima casa e le spese sostenute per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa.

Si ricorda che i fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti.

Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi.

Inoltre, per quanto attiene all’esenzione prevista per i lavoratori con figli a carico, essa è subordinata al rilascio, da parte del lavoratore dipendente, di una dichiarazione nella quale deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

In ultimo, anche per quest’anno, i datori di lavoro che abbiano intenzione di fruire di tale agevolazione dovranno provvedere ad informare, laddove presenti, le rappresentanze sindacali unitarie.

  1. Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti

L’art. 1, comma 18 della legge di bilancio 2024 ha previsto, anche per l’anno 2024, la riduzione dell’imposta sostitutiva applicata ai premi ed alle somme erogati nell’anno.

In particolare, come per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, è ridotta dal 10 al 5%.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015, i premi di risultato di ammontare variabile devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Inoltre, sarà possibile accedere a tale tassazione agevolata sino ad un importo massimo del premio di euro 3.000 lordi ed il lavoratore potrà avere diritto solo qualora nell’anno precedente abbia percepito meno di 80.000 euro.

  1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

La legge di bilancio 2024 proroga la disposizione già prevista per l’anno 2023 e, con riferimento ai periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, conferma l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS dovuti dai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici.

In particolare, l’esonero in parola è pari:

  1. al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 2.692;
  2. al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923.

Diversamente da quanto previsto per l’anno 2023, l’esonero non si applica sulla tredicesima mensilità e il calcolo circa la contribuzione da trattenere andrà fatto mensilmente al fine di verificare mese per mese la retribuzione percepita dal lavoratore e applicare il relativo esonero del 7% o 6% ovvero zero.                                                          

  1. Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Sempre in materia di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 1, commi 180, 181 e 182 della legge di bilancio, per il solo anno 2024, per le lavoratrici con due o più figli di cui almeno uno di età non superiore ai 9 anni, con rapporto a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio dell’intera quota di contributi IVS a loro carico nell’importo massimo di euro 3.000 l’anno, riparametrato su base mensile (euro 250 mensili).

Si precisa, che lo stesso sgravio si estende per gli anni 2025 e 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e con il medesimo massimale di 3.000 € l’anno.

L’esonero non spetta alle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico e inoltre la norma non fa riferimento a limiti reddituali in capo alle lavoratrici. 

  1. Trattamento integrativo speciale lavoratori dipendenti delle strutture turistiche alberghiere

Un’altra agevolazione già prevista per un periodo nel 2023 e confermata per i periodi dal 01.01.2024 al 30.06.2024 è quella per i lavoratori dipendenti privati del comparto del turismo, ai quali è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle ore di straordinario effettuate nei giorni festivi.

Possono richiedere tale trattamento i lavoratori che nel periodo d’imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 40.000 e che attestino tale dato.

Si precisa che non costituisce reddito per il lavoratore – è esente da tasse e contributi – e non costituisce costo per l’azienda – viene compensato nel mese di erogazione in F24.

  1. Congedo parentale

La legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 179) prevede per l’anno 2024 l’innalzamento dal 30 all’80% dell’indennità corrisposta per i primi due mesi di astensione richiesta per congedo parentale entro il 6° anno di vita del bambino.

Dal 2025 il primo mese sarà indennizzato all’80%, mentre il secondo mese scenderà al 60%.

I restanti mesi di congedo parentale rimangono indennizzati al 30%.

I mesi possono essere indennizzati all’80% in alternativa tra i due genitori e spetteranno esclusivamente qualora il congedo di maternità o paternità obbligatorio sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.

  1. Assunzioni agevolate

7.1 Assunzioni agevolate per beneficiari di assegno di inclusione

Dal 2024 è previsto un esonero contributivo a carico datore di lavoro per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione.

L’esonero ha una durata di 12 mesi ed è pari al 100% dei contributi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 8.000.

L’esonero ha una durata di 12 mesi ed è pari al 50% dei contributi nel caso di assunzione a tempo determinato. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 4.000.

7.2 Deduzione extra per le assunzioni a tempo indeterminato

La nuova disposizione prevede, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal mese di gennaio 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza dei seguenti due requisiti:

  1. incremento occupazionale del 2024, ossia dovrà verificarsi un incremento tra la media dei lavoratori occupati nel 2023 e quelli assunti entro la fine del periodo d’imposta 2024;
  2. aumento del costo del lavoro nel 2024 rispetto al 2023.

I possibili fruitori sono le imprese e gli esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e che si trovino in condizioni di normale operatività.  Pertanto, sono escluse le imprese in liquidazione, le imprese con attività avviata nel 2023 (start up) e coloro che, al termine dell’anno 2024, avranno un numero di dipendenti inferiore alla media dell’esercizio precedente.

7.3 Assunzione di lavoratrici vittime di violenza

L’art. 1, commi 191 e ss. della legge di bilancio 2024 ha previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento del 100% dei contributi IVS a carico azienda, fino ad un importo massimo di euro 8.000 riparametrato su base mensile, per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza effettuate nel triennio 2024 – 2026.

L’esonero spetta:

  • per un anno dalla data di assunzione nel caso di contratto a tempo determinato;
  • per ulteriori 6 mesi (per un totale di 18 mesi) nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
  • per due anni dalla data di assunzione nel caso di contratto a tempo indeterminato.

7.4 Agevolazioni Strutturali

Non sono state confermate le agevolazioni che prevedevano uno sgravio contributivo sino al 100% dei contributi dovuti per le assunzioni di donne svantaggiate e di Under 36, né l’incentivo previsto per i cosiddetti “Neet”.

Ad oggi, pertanto, gli incentivi strutturali ed applicabili sono:

Sgravio contributivo a carico azienda pari al 50% per l’assunzione di Donne svantaggiate ed Over 50. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 3.000 riparametrato su base mensile;

Sgravio contributivo a carico azienda pari al 50% per l’assunzione di Under 30. Il tetto annuo massimo è pari ad euro 3.000 riparametrato su base mensile.

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Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.

Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.

Rimborso dell’IMU “illegittima” se non si è già formata prescrizione o decadenza.
Con la sentenza n. 209, 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
Con la sentenza della Corte Costituzionale, dunque, anche nel vigente assetto normativo viene prevista, ai fini della qualifica dell’immobile come abitazione principale, la sola necessità che il possessore dell’immobile abbia ivi stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, senza rilievo alcuno per i componenti del nucleo familiare (venendo dunque meno la necessità di individuare un solo immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza e dimora in immobili differenti).
In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per ciascuno di essi sarà pertanto possibile, in ragione delle conclusioni cui giunge la sentenza costituzionale in esame, godere dell’esenzione IMU ex art. 1 comma 740 della L. 160/2019 (o delle agevolazioni, aliquota ridotta e detrazione, di cui all’art. 1 commi 748 e 749 della L. 160/2019).
In ogni caso, la stessa Consulta precisa che dalla sentenza non discende in alcun modo la qualifica di “abitazione principale” anche per le “seconde case”, mancando in tal caso il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi per tale secondo immobile. A tal fine, aggiunge la Corte Costituzionale, sarà cura dei Comuni verificare l’effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, accedendo ai dati relativi alla somministrazione delle utenze.
Ora, la sentenza della Corte Costituzionale ha sì effetto retroattivo, ma incontra il limite dei c.d. rapporti giuridici esauriti; quindi, l’avvenuta formazione di una prescrizione o di una decadenza “stoppa” la retroattività.
In seguito alla sentenza n. 209/2022 della Consulta con la quale è stata dichiara l’illegittimità delle summenzionate norme, i contribuenti potranno presentare le istanze di rimborso per quanto versato, e non dovuto, a titolo di IMU, sempre che non si sia già formata la decadenza per tale istanza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 164 della L. 296/2006, “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.
In base all’opinione maggioritaria, in ragione della retroattività della sentenza il dies a quo dei 5 anni coincide con la data in cui, in origine, è stato eseguito il versamento indebito.
Per coloro i quali hanno ricevuto un accertamento e non lo hanno impugnato, oppure lo hanno impugnato e su di esso è sceso il giudicato, il rapporto è esaurito quindi il principio della sentenza non può essere fatto valere.
Se il processo è in corso e il motivo relativo alla residenza dei coniugi è stato sollevato, la sentenza esplica senza dubbio effetti.

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