Fringe benefit esenti fino a 3mila euro.

Fringe benefit esenti fino a 3mila euro.

Il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti sale, per il 2022, dagli attuali 600 euro a 3.000 euro.

La modifica normativa, introdotta dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022 (c.d. Aiuti-quater), riguarda l’art. 12 del DL 115/2022, che, nell’originaria versione, prevedeva che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

All’articolo 12, comma 1, del DL 9 agosto 2022, n. 115, convertito, vengono ora apportate le seguenti modifiche:

  • dopo le parole “dall’articolo 51, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “prima parte del terzo periodo,”;
  • le parole “euro 600,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000,00”.

La prima modifica vuole risolvere un dubbio applicativo, che era già stato affrontato dall’Agenzia con un’interpretazione restrittiva, ma che non era però pienamente supportata dalla lettera della norma.

Viene in sostanza precisato che la deroga prevista da tale diposizione per il 2022 riguarda soltanto la prima parte del terzo periodo dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

Il citato terzo periodo dispone che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Pertanto, la deroga riguarda soltanto l’individuazione dei fringe benefit (che non comprende ordinariamente il rimborso delle utenze domestiche) e l’importo soglia (pari ordinariamente a 258,23 euro).

Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella summenzionata circolare n. 35/2022, non è quindi prevista alcuna deroga al meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite.

La modifica più rilevante è evidentemente la seconda, che, come anticipato, prevede un notevole incremento del limite alla non imponibilità dei fringe benefit.

Tale limite, ordinariamente previsto in misura pari a 258,23 euro e inizialmente innalzato per il 2022 a 600 euro, passa ora a 3.000 euro.

Ne consegue che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.

In altri termini, i fringe benefit saranno tassati soltanto qualora si superi la soglia di 3.000 euro, fermo restando che in tal caso saranno oggetto di tassazione integralmente, quindi anche per la quota inferiore al suddetto limite.

L’intervento normativo è sicuramente apprezzabile, ma i tempi per le aziende sono strettissimi. Infatti, l’esenzione dei benefit fino a 3.000 euro è valida per il solo anno 2022: pertanto, diventa determinante la data del 12 gennaio 2023.

Entro tale data, i datori di lavoro dovranno: decidere come e se intervenire con un piano di aiuti a favore dei propri dipendenti, valutare le risorse economiche da utilizzare, individuare e mettere a disposizione dei lavoratori i benefici.

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CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – Estensione del credito per il III trimestre e proroga per i mesi di ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – Estensione del credito per il III trimestre e proroga per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’art. 6 del DL 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”) estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 6 comma 1:

  • Alle imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

  • Alle imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.
  • Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24;
  • entro il 31 dicembre 2022;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

Di seguito i codici tributo istituiti per il III trimestre 2022:

  • Imprese energivore: 6968
  • Imprese gasivore: 6969
  • Imprese non energivore: 6970
  • Imprese non gasivore: 6971

Il credito può essere utilizzato in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento e documentato mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito

Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggettivi vigilati).

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, mediante l’apposito modello approvato che si trova nel canale telematico dell’Agenzia delle Entrate. I cessionari sono tenuti ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.

PROROGA E RAFFORZAMENTO DEL CREDITO PER OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

Tra le principali novità del DL Aiuti-ter, approvato il 16 settembre dal Consiglio dei Ministri, è prevista la proroga dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.

 In primis, stando alle prime bozze circolate, sarebbe previsto un ampliamento della platea dei beneficiari, potendo usufruirne anche le imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW.

In secondo luogo, sarebbe previsto un rafforzamento della percentuale dei crediti di imposta spettanti:

  • Alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese gasivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese non energivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni;
  • Alle imprese non gasivore sarebbe riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre, a determinate condizioni.

Sempre stando alle bozze circolate, i crediti potrebbero essere utilizzati in compensazione entro la data del 31 marzo 2023

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CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL III TRIMESTRE 2022

CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL III TRIMESTRE 2022

L’art. 6 del DL 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”) estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 6 comma 1:
Alle imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

Alle imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione nel modello F24;
– entro il 31 dicembre 2022;
– senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

Di seguito i codici tributo istituiti per il III trimestre 2022:
– Imprese energivore: 6968
– Imprese gasivore: 6969
– Imprese non energivore: 6970
– Imprese non gasivore: 6971

Il credito può essere utilizzato in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento e documentato mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito
Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggettivi vigilati).
In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, mediante l’apposito modello approvato che si trova nel canale telematico dell’Agenzia delle Entrate. I cessionari sono tenuti ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.

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FRINGE BENEFIT: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO I 600 EURO

FRINGE BENEFIT: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO I 600 EURO

La crisi socioeconomica e la drastica situazione in cui versano le famiglie italiane, dovuta anche all’aumento del costo delle utenze domestiche, ha spinto il Governo ad innalzare anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.

L’art. 12 del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) dispone che, per il solo 2022, “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600”.

La previsione contenuta nell’art. 12 presenta delle differenze sostanziali rispetto alle analoghe norme emanate nel corso dei due precedenti anni. La legislazione vigente in materia prevede, per le somme erogate ai dipendenti fino a 258,23 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, l’articolo 112 del DL 14 agosto 2020 n. 104 ha raddoppiato (da 258,23 euro a 516,46 euro) la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti. L’art. 12, infatti, non solo innalza a 600 euro il valore dei fringe benefit esenti ma, derogando a quanto stabilito dall’art. 51 comma 3 del TUIR, riconosce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

L’art. 51 del TUIR prevede, da un lato, i criteri per quantificare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti e, dall’altro, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta. Nel caso in cui si superi anche solo di un euro tale franchigia, l’intero valore dei compensi in natura erogati concorre a formare il reddito dei dipendenti.

L’art. 12, utilizzando la formula “in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR”, sembrerebbe legittimare la disattivazione del criterio della franchigia. Parrebbe cioè possibile che, per il solo 2022, una volta superata la franchigia esente di 600 euro, si possa assoggettare a tassazione e contribuzione solo la differenza e non l’intero importo. E così se il valore normale dei beni e servizi ceduti ai dipendenti nel corso del 2022 dovesse esse pari ad euro 1.000, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente non sarà pari ad euro 1.000 ma soltanto l’eccedenza di euro 400.

Il dossier del Servizio studi del Senato si pone a conferma di questa interpretazione, ritenendo che debba privilegiare il dato letterale della norma. La Relazione illustrativa, invece, sembra suggerire una soluzione restrittiva, riportando che con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro. Bisognerà pertanto attendere la conversione in legge del decreto per avere informazioni più precise.

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Segnalazione dei creditori pubblici qualificati – Novità della legge 233/2021

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati – Novità della legge 233/2021

Il DL 30 aprile 2022, n. 36 ha prorogato di ulteriori due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019). Inoltre, il DL 24 agosto 2021 n. 118 aveva già ulteriormente differito l’operatività delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.
L’art. 30-sexies del DL 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 233/2021 ha però previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovranno segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), tramite pec o in mancanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, il superamento delle seguenti soglie…

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