Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e PMI innovative

Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e PMI innovative

In data 15 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 dicembre 2020 che definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Tale provvedimento dà attuazione ad una norma del decreto Rilancio (art. 38 comma 8 decreto legge 34/2020).

L’agevolazione fiscale prevede una detrazione pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative e PMI innovative, con la previsione di due diversi tetti che limitano lo sconto:

  • l’investimento in startup innovative non può superare i 100 mila euro per ciascun periodo di imposta (50 mila euro di detrazione), mentre
  • l’investimento in PMI innovative non può superare la soglia di 300 mila euro per ciascun periodo di imposta. Per la parte eccedente, la detrazione scende al 30%.

L’investimento, inoltre, dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni pena la decadenza dal beneficio.

L’agevolazione fiscale viene indicata nella dichiarazione dei redditi del soggetto investitore persona fisica relativa al periodo di imposta in cui il soggetto ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino ad un massimo di tre anni.

L’investimento nel capitale sociale di startup e PMI innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese può essere effettuato direttamente o anche indirettamente. Per investimento diretto si intendono i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. Per investimento indiretto, invece, si intende quello effettuato attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

La presentazione della domanda, la registrazione e verifica dell’aiuto “de minimis” dovrà essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal MISE (“Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in startup e PMI innovative”). Prima dell’effettuazione dell’investimento, infatti, l’impresa beneficiaria dovrà presentare un’istanza online (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva) contenente:

  • i dati dell’investitore, dell’impresa e, nel caso di investimento indiretto, dell’Oicr;
  • l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

In tal modo sarà anche possibile effettuare la verifica sul rispetto delle soglie del “de minimis” perché l’ammontare di aiuti totali concessi ad una startup o PMI innovativa non potrà superare i 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3 comma 2 del regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013). In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200 mila euro per aiuti “de minimis” già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del massimale.

Il decreto permette altresì di coprire gli investimenti effettuati nel corso del 2020. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, nella finestra compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Infine, si segnala che l’agevolazione fiscale in capo alle persone fisiche spetterà a condizione che gli investitori persone fisiche o gli Oicr ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it

Legge di Bilancio 2021 – Incentivo alle aggregazioni aziendali

Legge di Bilancio 2021 – Incentivo alle aggregazioni aziendali

La legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 233-243) ha introdotto un incentivo alle operazioni di riorganizzazione aziendale finalizzato a favorire la crescita e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale italiano. Tale incentivo prevede che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa (incorporante o risultante dalla fusione, beneficiario o conferitario), la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA, deferred tax assets), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta.

Le attività per imposte anticipate, trattate nel principio contabile OIC 25, rappresentano “gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”. Le DTA si caratterizzano per un differimento di talune voci di costo che, seppur imputate a conto economico, non sono immediatamente deducibili dal reddito imponibile d’esercizio. Tale differimento comporta il sostenimento di un onere fiscale che, poi, sarà oggetto di recupero negli esercizi successivi. Per tali ragioni, dalle imposte anticipate scaturiscono i relativi crediti, trasformando la indeducibilità temporanea in un credito per imposte anticipate. L’OIC 25 lascia una discrezionalità limitata al redattore del bilancio per l’iscrizione delle stesse, permettendolo solo quando vi sia la “ragionevole certezza del loro futuro recupero”.

Tale trasformazione avviene:

  • Per 1/4 alla data di efficacia giuridica dell’operazione, e
  • Per i restanti 3/4 al primo giorno dell’esercizio successivo.

È previsto un limite pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, risultanti dalla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater del Codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. L’effetto della norma risulta pertanto massimo in presenza di aggregazione di soggetti dimensionalmente simili. In caso di conferimento, invece, si avrà riguardo alle attività del solo conferitario, comunque nel rispetto dei limiti al riporto delle perdite in base all’art. 172 comma 7 del TUIR.

Naturalmente, alla data di efficacia giuridica dell’operazione le perdite che hanno originato DTA trasformate in credito d’imposta non potranno più essere dedotte dai redditi, e lo stesso vale per le eccedenze Ace.

Per poter usufruire dell’incentivo, le operazioni di aggregazione devono essere deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) nel corso del 2021, mentre il perfezionamento giuridico (generalmente coincidente con l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione, scissione o conferimento) può avvenire anche successivamente. Il nuovo incentivo risulta così ancorato alla delibera assembleare, consentendo che l’operazione possa essere perfezionata (stipula ed iscrizione dell’atto di fusione, scissione e conferimento), e quindi acquisire efficacia giuridica, anche successivamente al 31.12.2021. La data di efficacia giuridica dell’operazione rileva, invece, ai fini della decorrenza e quantificazione del bonus e ai fini dell’individuazione delle perdite e delle eccedenze ACE monetizzabili con il tax credit, che sono quelle in essere nell’esercizio precedente la data di efficacia dell’aggregazione. Si ipotizzi una fusione deliberata tra due soggetti nel corso del 2021 ma con efficacia giuridica nel corso del 2022: le DTA convertibili saranno quelle esistenti alla data del 31.12.2021 (in caso di esercizio solare).

Vengono posti, similmente al bonus aggregazioni (art. 11 del DL 34/2019), dei limiti con riguardo:

  • l’operatività dei partecipanti, che deve essere di almeno due anni;
  • ai rapporti tra partecipanti, i quali non devono far parte dello stesso gruppo societario né devono essere legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile. Tuttavia, l’incentivo si applica ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo societario, ovvero nel caso in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma solo se il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di aggregazione tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 e, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie. Rientra quindi nell’incentivo anche l’acquisto di una partecipazione in una società target effettuato nel corso del 2021, seguito dalla fusione della target nella società acquirente.
  • Allo stato di dissesto o rischio di dissesto e allo stato di insolvenza, che non deve essere accertato nei loro confronti.

A differenza del bonus aggregazioni, invece, l’incentivo spetta anche nel caso di acquisto della partecipazione seguita da una delle operazioni straordinarie citate.

Per poter beneficiare dell’incentivo occorre pagare una commissione pari al 25% delle DTA trasformate, da versarsi:

  • per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni, e
  • per il 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.

Il credito, non produttivo di interessi, può essere utilizzato, senza limiti di importo in compensazione con F24 ovvero essere ceduto o chiesto a rimborso.

Il nuovo incentivo è cumulabile con il bonus aggregazioni, che consiste invece nel riconoscimento ai fini fiscali, entro il limite di cinque milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio (in caso di fusioni o scissioni) o dell’iscrizione dei maggiori valori nel bilancio del conferitario (in caso di conferimento d’azienda). Tale bonus riguarda le operazioni di aggregazione aziendale realizzate dal 1.05.2020 al 31.12.2022 ed è, pertanto, combinabile con la possibilità di convertire le DTA prevista dal nuovo incentivo.

 La norma prevista dalla recente legge di Bilancio consente, quindi, sia di ampliare il meccanismo del bonus aggregazioni, dal momento che consente di incentivare anche l’acquisto di partecipazioni a seguito dell’operazione straordinaria e, dall’altro, incentiva la fornitura di liquidità secondo la logica della monetizzazione delle DTA di cui all’art. 55 del DL 18/2020.

Ciascun soggetto può applicare l’incentivo una sola volta, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate nell’arco temporale di riferimento.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL 2020

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL 2020

La legge di conversione del DL 104/2020 (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies) ha confermato la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non imputare a Conto economico del bilancio 2020 fino al 100% della quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”. Tale misura, che ha la finalità di mitigare gli effetti economici negativi sul bilancio 2020, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF.

A chi si applica – La facoltà di deroga all’art. 2426, comma 1, n.2, c.c. viene concessa ai soli soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC, mentre restano esclusi i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si tende a ritenere che nell’ambito applicativo della norma rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette microimprese; per quest’ultime, qualche dubbio sorgerebbe in relazione all’informativa da fornire in Nota integrativa, dal momento che tali imprese sono esonerate dalla redazione della stessa. L’orientamento prevalente è quello per cui le microimprese dovrebbero fornire adeguata informativa in calce allo Stato Patrimoniale.

Come si applica – Il meccanismo applicativo della norma prevede che la quota di ammortamento non effettuata nel 2020 viene imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo (ossia quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti “solari”); allo stesso modo vengono differite le quote di ammortamento successive, così producendo l’effetto di un allungamento temporale di un anno del piano di ammortamento originario dei cespiti.

Riserva indisponibile – I soggetti che decideranno di attivare la sospensione, parziale o totale, degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili, con la conseguenza che:

  • se gli utili di esercizio sono di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, allora la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
  • in mancanza di utili, la riserva dovrà essere integrata attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Informativa nel bilancio 2020 – Apposita informativa nella Nota integrativa dovrà essere fornita con riguardo all’attivazione della deroga e alla relativa motivazione, all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile, agli impatti che tale disposizione genera sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico d’esercizio.

Profilo fiscale – Dal punto di vista fiscale la norma introduce una deroga alla regola generale sancita dall’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR (secondo cui le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza), in quanto i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto Economico, sia ai fini IRES che ai fini IRAP. La deduzione anticipata rispetto all’imputazione a Conto economico genera così un effetto finanziario positivo in conseguenza del minor versamento delle imposte dirette da parte dell’impresa.

A fronte della deduzione senza imputazione civilistica in bilancio (disallineamento tra valore civilistico e fiscale), occorrerà rilevare le imposte differite con contropartita il relativo fondo imposte differite. Il fondo sarà riassorbito completamente nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto in quello stesso periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile. Nel caso di cessione del cespite in via anticipata rispetto al piano di ammortamento, invece, oltre all’utilizzo delle imposte differite stanziate in precedenza, dovrà essere svincolata anche la quota di riserva di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

La disposizione non chiarisce se i soggetti che beneficiano della sospensione civilistica dell’ammortamento possano optare anche per la sospensione dell’imputazione dell’ammortamento anche ai fini fiscali, così non essendovi la necessità di procedere allo stanziamento delle relative imposte differite.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it

NOVITÀ IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

NOVITÀ IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Numerosi sono stati i provvedimenti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno riguardato la normativa della rivalutazione dei beni d’impresa. L’ultimo, oggetto della presente circolare, è il provvedimento contenuto nell’art. 110, commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modificazioni del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

 L’art. 110 ha introdotto un nuovo provvedimento di rivalutazione “generale” dei beni che, a differenza dei precedenti, apporta importanti novità che si possono così riassumere:

  • possibilità di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
  • eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
  • aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3%, particolarmente vantaggiosa rispetto a quella prevista, ad esempio, dalla Legge di bilancio 2020 che era del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
  1. AMBITO SOGGETTIVO

 La rivalutazione può essere eseguita da imprese di qualsiasi natura giuridica, purché non adottino i principi contabili internazionali IFRS nella redazione del bilancio.

Non rileva il regime contabile adottato, motivo per il quale sono ammesse anche le imprese in contabilità semplificata.

  1. AMBITO OGGETTIVO

Oggetto di rivalutazione possono essere i beni materiali ed immateriali di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, ad esclusione dei beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. I beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Ne consegue che potranno essere oggetto di rivalutazione tanto le immobilizzazioni materiali quanto le immobilizzazioni immateriali anche se completamente ammortizzate.

Sono altresì esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, i quali potranno essere rivalutati solo se già riscattati dalla società.

Ai sensi dell’art. 110 comma 2, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. L’impresa, pertanto, può decidere di rivalutare un singolo bene senza dover necessariamente operare la rivalutazione anche per gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, come invece previsto dalle precedenti normative. 

  1. BILANCI DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dal 1.07.2019 al 30.06.2020) se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Agosto” ed a condizione che i beni e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

  1. CONTABILIZZAZIONE E MODALITÀ DELLA RIVALUTAZIONE

A fronte del maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale viene rilevato, in contropartita, il corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione deve, infatti, essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la rivalutazione può essere eseguita tramite diverse modalità:

  • rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento;
  • rivalutazione del solo costo storico;
  • riduzione del fondo ammortamento.

L’utilizzo di ciascuno di questi metodi conduce all’iscrizione in bilancio dello stesso valore contabile che, successivamente, va ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione. Di norma la rivalutazione non comporta la modifica della vita utile, che andrà invece effettuata nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Per quanto concerne l’ammortamento dei maggiori valori, esso viene effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione. Ciò implica che nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati.

  1. EFFETTI FISCALI

La più importante novità riguarda, come detto, la possibilità di effettuare:

  • una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica;
  • una rivalutazione con efficacia sia civilistica che fiscale.

Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali

Se l’impresa non ha interesse a vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti sotto il profilo fiscale, la rivalutazione può essere effettuata solo ai fini civilistici, senza assolvimento di un’imposta sostitutiva. In tal caso, la rivalutazione determina l’insorgere di una differenza temporanea tra il valore contabile e il valore fiscale dei beni rivalutati e, pertanto, alla data della rivalutazione, la società iscrive imposte differite IRES ed IRAP a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore.

Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali

Nel caso opposto, il maggior valore attribuito ai beni rivalutati può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP mediante il versamento di un’imposta sostituiva nella misura del 3% per qualsiasi bene. Tale imposta può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo e viene portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. 

In termini generali, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ipotizzando che la rivalutazione sia eseguita al 31.12.2020, i maggiori valori sono riconosciuti dal 2021, ad esempio ai fini dell’ammortamento).

Ai fini, invece, della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, i maggiori valori sono riconosciuti a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita (nell’esempio precedente, i beni sono riconosciuti solo a partire dal 1.1.2024).

Nel caso in cui si procedesse al realizzo dei beni prima di tale data, le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate con riferimento al costo “ante rivalutazione”.

Dal momento che il valore contabile è pari al valore fiscale, non sorge alcuna differenza temporanea alla data di rivalutazione e, pertanto, la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui viene effettuata la rivalutazione. 

  1. NATURA FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE E AFFRANCAMENTO

Il regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione dipende dalle modalità con cui viene effettuata la rivalutazione: 

  • Se la rivalutazione ha effetti solo civilistici, il saldo attivo rappresenta una riserva ordinaria di utili; in caso di distribuzione non si generano oneri in capo alla società;
  • Se la rivalutazione ha anche effetti fiscali, il saldo attivo ha natura di riserva in sospensione di imposta; in caso di distribuzione sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci.

L’impresa ha la possibilità di affrancare ai fini fiscali, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%, anch’essa oggetto di rateizzazione su opzione da parte dell’impresa.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it

CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L’art. 186 del D.L. 34/2020 convertito in legge ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo un “regime straordinario” per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, con riferimento solo al 2020. In particolare, il credito d’imposta viene concesso “nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea”, ossia nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”. La misura del credito d’imposta riconosciuta nel 2020 viene, rispetto agli esercizi precedenti, innalzata dal 30 al 50 per cento e viene anche meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente. Il limite massimo di spesa, inoltre, sale a 60 milioni di euro, pari cioè a 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e pari a 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Chi può usufruirne – La disposizione prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • alle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensiona aziendale e dal regime contabile adottato;
  • ai lavoratori autonomi;
  • agli enti non commerciali.

Quali investimenti sono agevolabili – Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici, nazionali o locali, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del D. Lgs. 70/2017), iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse, invece, gli investimenti effettuati per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su autovetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni o display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Ai fini dell’agevolazione, le spese sono da considerare al netto dell’IVA se detraibile (se non detraibile si considererà l’imponibile più l’IVA), delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere indicato specificatamente l’importo delle spese sostenute per la pubblicità separato dall’importo del compenso spettante all’intermediario, con indicazione della testata giornalistica o emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando quindi il momento in cui viene emessa fattura o viene effettuato il pagamento. La norma, inoltre, non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, si considerano consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Con il decreto regolamentare D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 vengono stabiliti con precisione gli investimenti che danno accesso al beneficio.

Attestazione delle spese – L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione, riguardante esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese, rilasciata:

  • dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D. Lgs. n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità, tra cui vi rientrano anche gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.
  • dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..

Come e quando presentare la domanda– I soggetti interessati devono presentare, mediante apposito modello:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con i dati relativi agli investimenti da effettuare nell’anno agevolato o già effettuati;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione predetta siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli investimenti soddisfino i requisiti.

Nessun documento dev’essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente, posto che il richiedente è comunque tenuto a conservare ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture, eventuale copia dei contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute e rilasciate dai soggetti legittimati.

Entrambi i documenti devono essere presentati al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel, Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La comunicazione telematica per l’accesso all’agevolazione deve essere presentata, per il solo 2020, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano valide anche le comunicazioni inviate nel periodo “ordinario” trasmesse dal 1° al 31 marzo 2020.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta con indicazione del credito “teorico” fruibile da ciascun soggetto. A valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive” relative agli investimenti effettuati” sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta.

Utilizzo del credito e trattamento fiscale – Il credito riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con il codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o europee. Fiscalmente, non essendovi disposizioni in senso contrario, il credito d’imposta si configura come contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Infine, visto che dovrebbe configurarsi come contributo in conto esercizio, ciò significa che il credito genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co.1 lett. g) del TUIR.

 

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it