ARTICOLO 55 DEL DECRETO “CURA ITALIA” – Cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti e trasformazione in crediti d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate

ARTICOLO 55 DEL DECRETO “CURA ITALIA” – Cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti e trasformazione in crediti d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate

L’art. 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha riscritto integralmente l’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 prevedendo che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari (sia commerciali che finanziari) cd. “deteriorati[1], la stessa possa trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (cd. Deferred Tax Assets, DTA) riferite ai seguenti componenti (“DTA Rilevanti”):

  1. alle perdite fiscali non ancora computate ai sensi dell’art. 84 del TUIR alla data della cessione (perdite fiscali). Le perdite fiscali rilevanti sono calcolate, ai soli fini della relativa applicazione, senza tener conto del limite di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 84 del TUIR, ossia dei limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la cui perdita, in via ordinaria, sarebbe riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti;
  2. all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011 (eccedenza ACE) non ancora dedotto né fruito come credito d’imposta ai fini IRAP alla data della cessione.

La possibilità di beneficiare della norma presuppone che le società siano titolari di perdite fiscali o eccedenza Ace già presenti nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2018 o anche generate nel periodo di imposta 2019 e venute ad esistenza a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019, da presentarsi nel corso del 2020. In altre parole, ci si dovrebbe riferire al plafond esistente alla data di chiusura dell’esercizio antecedente alla cessione dei crediti (e, quindi, al 31.12.2019). Per verificare l’ammontare delle componenti rilevanti occorre previamente determinare il reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta chiuso al 31.12.2019, in modo da stabilire la quota delle suddette componenti da utilizzare in compensazione dello stesso.

Viene espressamente prevista la possibilità di trasformare le “DTA Rilevanti” in crediti d’imposta anche qualora le attività per imposte anticipate non siano state iscritte in bilancio negli esercizi precedenti, ad esempio per il mancato superamento del cd. probability test[2], purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma (perdite/eccedenza ACE) non ancora dedotti o fruiti alla data della cessione dei crediti deteriorati e già esistenti al termine del periodo d’imposta 2019[3].

Sotto il profilo soggettivo, la previsione risulta applicabile solo alle società, con esclusione di quelle per cui sia accertato lo stato o il rischio di dissesto[4] o lo stato di insolvenza[5], e non anche agli imprenditori individuali, enti commerciali e non commerciali nella misura in cui siano esercenti attività d’impresa.

Non assumono, inoltre, rilevanza le cessioni di crediti insoluti infragruppo, ossia cessioni che intervengono tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. I crediti devono, pertanto, essere ceduti solo nei confronti di società “terze”.

Meccanismo applicativo

La fruizione dell’agevolazione è condizionata alla cessione a titolo oneroso da parte della società, entro il 31 dicembre 2020, di crediti commerciali o finanziari “deteriorati”. Non è chiaro quale sia la natura delle cessioni rilevanti ma si dovrebbe propendere per una interpretazione estensiva volta a considerare rilevante qualsiasi cessione (pro-soluto o pro-solvendo) di crediti deteriorati.

Ai fini della conversione delle DTA, le perdite pregresse e le eccedenze ACE possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti a titolo oneroso (limite relativo). Non assume alcuna rilevanza il corrispettivo ottenuto in sede di cessione dei crediti.

Pertanto:

  1. se il 20% del valore nominale dei crediti ceduti supera il valore delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, la base di riferimento per il calcolo del credito d’imposta è pari al valore delle predette perdite ed eccedenze;
  2. se il valore delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE supera il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, la base di riferimento è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Alla base di computo così determinata, si applica l’aliquota IRES (24%) e si determina così la quota di DTA che può essere trasformata in crediti d’imposta.

Oltre al limite “relativo”, la norma ne prevede anche uno “assoluto” in base al quale i crediti ceduti assumono rilevanza per un valore nominale non eccedente 2 miliardi di Euro (nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato e non per singola società).

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta coincide con la data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati, che non deve essere successiva al 31 dicembre 2020. A decorrere da tale data non sono utilizzabili o fruibili secondo le modalità ordinarie le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che hanno dato luogo alla conversione delle DTA in crediti d’imposta.

 

Esempio

Parametro

Importo

Perdite fiscali al 31.12.2019

1.500.000

Eccedenze ACE al 31.12.2019

1.300.000

V.N. del credito deteriorato ceduto

6.000.000

Plafond disponibile per la trasformazione

V.N. del credito ceduto x 20% = 1.200.000

DTA al 31.12.2019 (anche non iscritte in bilancio)

(1.500.000+1.300.000) x 24% = 672.000

DTA oggetto di trasformazione

1.200.000 x 24% = 288.000

Credito d’imposta

288.000

 

Il plafond di perdite ed eccedenze ACE è pari a 2,8 milioni di Euro, al quale corrispondono imposte anticipate, calcolate con l’aliquota del 24%, per 672 mila Euro.

La base di calcolo delle DTA trasformabili in credito d’imposta è pari al 20% del valore nominale del credito ceduto, pari a 1,2 milioni di Euro. Le DTA oggetto di trasformazione in crediti d’imposta ammontano al 24% di tale importo, pari a 240.000 euro (importo capiente rispetto al totale delle DTA riferite a perdite ed eccedenze ACE).

 

Esercizio dell’opzione

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio da parte della società cedente, entro il 31 dicembre 2020, dell’opzione per l’applicazione del cd. canone di garanzia di cui all’art. 11 del D.L. n. 59/2016 (se non già esercitata) e al conseguente pagamento, fino al periodo d’imposta 2029, del canone annuo pari all’1.5% della differenza, misurata alla fine di ciascun anno, tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate trasformate e l’ammontare delle imposte versate[6] a titolo di IRES e relative addizionali come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Se tale differenza è nulla o negativa il canone non è dovuto, ma le imprese possono comunque esercitare l’opzione attraverso l’invio di un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente[7].

Il canone di garanzia è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

La norma aggiunge, inoltre, che l’esercizio dell’opzione deve effettuarsi entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e, posto che la cessione dei crediti deteriorati deve avvenire entro il 31.12.2020, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta 2021 per i soggetti “solari”. Molti sono i dubbi sorti in relazione al momento a partire dal quale il credito è spendibile, dal momento che ragioni di coerenza con la ratio della legge farebbero propendere per un utilizzo del credito fin dalla data di cessione dei crediti deteriorati (periodo di imposta 2020).

A norma dell’art. 11 comma 1 del D.L. 59/2016, inoltre, l’opzione è irrevocabile sino all’esercizio in corso al 31.12.2020.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere alternativamente:

  1. utilizzato a compensazione di debiti tributari e contributivi, senza limiti di importo;
  2. ceduto secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
  3. richiesto a rimborso, salva la possibilità di cedere il diritto al rimborso del credito.

Simmetricamente, a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, la società non può più:

  1. portare le perdite sulle quali sono state determinate DTA trasformate in crediti d’imposta, in compensazione di futuri redditi;
  2. dedurre o usufruire tramite credito d’imposta IRAP dell’eccedenza del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformate in credito d’imposta.

Una volta avvenuta la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta occorre annullare il corrispondente ammontare di perdite o di eccedenze ACE. La società, in assenza di vincoli posti dalla legge, può decidere discrezionalmente quale dei due asset annullare a fronte della trasformazione in credito d’imposta (ne potrà annullare parte di uno, parte dell’altro o parte di entrambi).

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

 

Finalità della disposizione

La disposizione in esame è volta a sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità consentendo di “monetizzare” anticipatamente le DTA riconducibili alle perdite pregresse e alle eccedenze di ACE, anziché attraverso il naturale utilizzo di tali posizioni fiscali nei successivi periodi d’imposta a riduzione degli imponibili, mediante l’immediata fruizione di un credito d’imposta, con conseguente riduzione del fabbisogno di liquidità nel breve termine.

 

[1] Sono detti “deteriorati” i crediti vantati verso soggetti inadempienti, dove per inadempimento si intende il mancato pagamento che si protrae per oltre novanta giorni dalla data di scadenza naturale del debito.

 

[2] Il probability test impone, per l’iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, la ragionevole certezza di generare reddito imponibile sufficiente al relativo riassorbimento negli esercizi d’imposta successivi.

[3]Sembra corretto ritenere che si debbano considerare solo le posizioni soggettive già esistenti alla chiusura del periodo d’imposta 2019 ma non le ulteriori perdite originatesi nel corso del 2020 dalla cessione dei crediti deteriorati.

 

[4]Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 180/2015 (Disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi) la società è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell’intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l’erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18.

 

[5] Ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 267/1942 (cd. Legge fallimentare) o dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi e dell’insolvenza), lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

[6]Per “imposte versate” si intende l’imposta netta di periodo, anche se non materialmente pagata per effetto dell’utilizzo di crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze riportate dall’esercizio precedente. 

 

[7] La procedura è disciplinata dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661.

 

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EMERGENZA CORONAVIRUS – Novità in materia di assemblee e redazione del bilancio

EMERGENZA CORONAVIRUS – Novità in materia di assemblee e redazione del bilancio

Il decreto legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito nella L. 24.04.2020 n. 27, ha disposto la proroga dei termini di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 e previsto alcune misure volte a semplificare lo svolgimento delle assemblee.  L’emergenza epidemiologica da COVID-19 produce, inoltre, rilevanti effetti ai fini della predisposizione e dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea

Per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, la normativa vigente anteriormente a quella emergenziale prevedeva la possibilità per le società di porre in essere la riunione mediante mezzi di telecomunicazione ma solo se espressamente contemplata dallo statuto, altrimenti le società avrebbero dovuto procedure “in presenza”.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni fornite al riguardo dallo statuto, è intervenuta la previsione dell’articolo 1, comma 1, lett. q) del DPCM 08 Marzo 2020 (trasfusa nell’art. 1 lett. t) del DPCM 26.04.2020), prevedendo che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Con la Massima 11 Marzo 2020, n. 187, il Consiglio Notarile di Milano semplifica ulteriormente il concreto svolgimento dell’assemblea. Nella Massima viene, infatti, affermato che “l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione- ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persone (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio”. L’inciso “comunque ammesso dalla vigente disciplina” dovrebbe leggersi come la concretizzazione della previsione dell’art. 1, co. 1, lett. q) del DPCM 08 Marzo 2020, in base al quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”. 

Rinvio dei termini di approvazione del bilancio e facilitazione allo svolgimento delle assemblee

Il decreto “Cura Italia” ha dettato specifiche disposizioni relative ai termini di svolgimento delle assemblee annuali di bilancio e relative alle modalità di intervento ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari. Tale complesso di norme, come specificato dall’art. 106, comma 7, del citato decreto legge, viene applicato alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione del bilancio, l’art. 106, comma 1, del Decreto “Cura Italia”, convertito dalla L. 24.04.2020, n. 27, ha disposto il rinvio dei termini di approvazione del bilancio, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 c. c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis, comma 1 c.c. (per le srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il prossimo 28.06.2020 che, peraltro, cade di domenica).

In una news di Assonime del 18 Marzo 2020 viene peraltro specificato che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio rappresenta una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l’assemblea nella data, antecedente al 30.06.2020, più adeguata rispetto alle esigenze della società. L’utilizzo del temine più ampio non deve essere motivato da parte della società (sarebbe sufficiente che il CdA, nella riunione per la convocazione dell’assemblea, menzioni la situazione emergenziale e ne dia poi atto nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa) e dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

L’art. 106, comma 2, del decreto legge stabilisce, in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutte le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tutte queste società possono anche prevedere che l’assemblea si svolga “anche esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 co. 4, 2479-bis co. 4 e 2358 co. 6 c.c., senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Sembrerebbe, quindi, possibile convocare un’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza alcuna indicazione del luogo di convocazione, eventualmente potendo precisare che si considera luogo di svolgimento quello in cui si trova il segretario che deve verbalizzare la riunione.

Durante il periodo emergenziale, dunque, le assemblee, a prescindere da quanto previsto negli statuti, potranno svolgersi:

  • In modalità “totalmente analogica”, ossia con un’assemblea svolta attraverso la presenza fisica dei partecipanti ma comunque nel rispetto degli obblighi di distanziamento sociale e più in generale di tutti i presidi volti a diminuire il rischio di possibili contagi;
  • In modalità “parzialmente analogica”, cioè con la possibilità di intervento dei partecipanti in collegamento audio/video e con almeno il presidente e il segretario nel luogo di convocazione;
  • In modalità full audio/video conference, cioè con tutti gli intervenuti online, compresi il segretario e il presidente, purché l’adozione di tale modalità sia indicata nell’avviso di convocazione. Attraverso tale modalità, tutti potranno essere online senza vedersi fisicamente, il segretario e il presidente potranno non essere nello stesso luogo, diviene irrilevante il luogo di convocazione dell’assemblea e il verbale potrà essere firmato solo dal segretario. Con tale modalità, quindi, ci sarà da certificare il fatto che l’assemblea si sia svolta online piuttosto che il luogo di convocazione.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

L’emergenza sanitaria ha investito l’Italia a partire dal mese di febbraio 2020 e, dunque, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.

Alla luce delle indicazioni contenute nell’art. 2427 co. 1, n. 22-quater c.c. e del documento OIC 29, l’emergenza Covid-19 viene considerata di competenza dell’esercizio 2020, in quanto sorta dopo la data di bilancio, ma in virtù della sua rilevanza rientra tra i fatti successivi alla chiusura del bilancio che devono essere illustrati in Nota integrativa. L’emergenza sanitaria rappresenta un fatto, assimilabile ad una calamità naturale, che potrebbe far venir meno il presupposto della continuità aziendale, dal momento che potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni gestionali della società, indurre gli amministratori a proporre la liquidazione della società oppure la cessazione dell’attività operativa.

L’art. 7 (“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”) del decreto legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Liquidità”) ha stabilito, al comma 1, che “nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis co. 1 n. 1 c. c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del decreto 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente”. Il comma 2 prevede poi che “Le disposizioni di cui al comma 1  si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

La Relazione Illustrativa spiega, con riferimento all’art. 7, che tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell’epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso al 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo. L’obiettivo è, quindi, quello di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso al 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. La norma mira, pertanto, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese, consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

La norma in questione introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, consentendo che nella valutazione delle voci e nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, al tempo stesso non alterando il quadro normativo riguardante le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Anzitutto, rientrano nell’ambito di applicazione della norma le sole società che applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC per la redazione del bilancio, mentre la deroga prevista si applica ai bilanci d’esercizio:

  • chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad es. i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  • chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 ma prima del 31 dicembre 2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • in corso al 31 dicembre 2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Non si applica, invece, ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

La bozza del documento interpretativo OIC 6 ha chiarito ulteriormente le modalità di applicazione della norma:

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC11. Si tratta dei casi in cui, a seguito di valutazione prospettica:

  • non siano identificate incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economicamente funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
  • siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità ma non è autorizzato l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale.

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11. Si tratta cioè dei casi in cui, a seguito di valutazione prospettica:

  • non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., situazione in cui la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo;
  • venga accertata una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., situazione in cui la valutazione delle voci di bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale, ma si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.

Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29, che riguarda tutti i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possono far venir meno il presupposto della continuità aziendale.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Contenuto dell’informativa

Se da un lato il decreto “Liquidità” consente che nella valutazione delle voci non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita secondo le regole ordinarie, perché il bilancio deve comunque assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei vari stakeholders.

La bozza del documento interpretativo OIC 6 ha precisato che la società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella Nota Integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nella Nota Integrativa dovranno, pertanto, essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Sono inoltre descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid 19.

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Circolare mensile di Gennaio 2020

Circolare mensile di Gennaio 2020

NOVITÀ PER LE IMPRESE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 184-197) ha previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in sostituzione di super e iper-ammortamenti. Della suddetta agevolazione possono beneficiare tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito, ed anche ai soggetti in perdita e in regime forfetario. Le condizioni che devono comunque essere soddisfatte per fruire del beneficio sono:

  • l’impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali;
  • l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del D.lgs. 231/2000;
  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d’imposta “generale” – Per gli investimenti aventi ad oggetti beni materiali strumentali nuovi (quelli che erano oggetto dei super-ammortamento) diversi da quelli “4.0” è previsto un credito d’imposta “generale”, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

Credito per investimenti in beni materiali “4.0” – Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato A annesso alla Legge n.232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni immateriali “4.0” – Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, come integrato dall’art. 1 comma 32 della Legge n. 205/2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 mila euro. Viene inoltre specificato che sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Vengono esclusi dall’agevolazione alcuni tipi di beni: veicoli e altri mezzi di trasporto (di cui all’art. 164 TUIR); i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono agevolabili solo gli investimenti effettuati nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, e anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e altresì non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente tramite F24 (art. 17 del D. lgs. 241/97) e spetta per i beni materiali (sia ordinari che 4.0) in cinque quote annuali di pari importo, mentre per gli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali. Nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicato all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Obblighi documentali – I soggetti che si vogliono avvalere del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali:

  • sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020;
  • in relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • è altresì prevista una comunicazione da effettuare al MISE, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

BONUS RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE

L’art. 1 co. 198-209 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto un nuovo credito d’imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (design e ideazione estetica) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari valgono tutte le considerazioni fatte in precedenza per il bonus investimenti in beni strumentali.

Attività di ricerca e sviluppo – Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono, in linea di massima, le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (definite rispettivamente alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione 2014/C/198/01), sebbene le attività agevolabili saranno definite in un Decreto del MISE di prossima emanazione, tenuto conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Per le attività agevolabili il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate agevolabili alcune specifiche spese relative al personale, ai beni materiali mobili e software, ai contratti di ricerca extra-muros, alle privative industriali, ai servizi di consulenza e ai materiali per la realizzazione di prototipi.

Innovazione tecnologica – Le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta sono quelle, diverse da quelle indicate in precedenza, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. “Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi”. Le attività agevolabili saranno definite in un decreto del MISE di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE

Per le attività di innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate agevolabili alcune specifiche spese relative al personale, ai beni materiali mobili e software, contratti per attività da parte del commissionario, servizi di consulenza, materiali per la realizzazione di prototipi.

Design e ideazione estetica – Le attività innovative ammissibili al credito d’imposta sono le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Le attività ammissibili saranno comunque meglio definite in un Decreto del MISE di prossima emanazione.

Per tali attività il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Allo stesso modo sono dettate regole specifiche per la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che intendono avvalersi di tali misure devono effettuare una comunicazione a tale Ministero.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale ed inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Obblighi documentali – Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sez. A del registro di cui all’articolo 8 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività). Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo sono organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto. Nel caso in cui le attività siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

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Circolare mensile di Dicembre 2019

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DIGITAL TAX: Le novità della legge di Bilancio 2020 e le criticità

L’imposta sui servizi digitali entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative. Mentre la legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 35-50, legge n.145/2018) ha introdotto l’imposta sui servizi digitali, con l’obiettivo di assoggettare a tassazione i redditi prodotti dalle imprese multinazionali che operano nel settore digitale, la legge di Bilancio 2020 è intervenuta in materia al fine di circoscrivere il perimetro applicativo della digital tax, identificando quelli che non si qualificano come servizi digitali ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Tale imposta va a sostituire la “vecchia” imposta sulle transazioni digitali prevista dalla legge di Bilancio 2018 e che, peraltro, era stata prevista nelle manovre degli ultimi 5 anni rimanendo sempre inattuata.

L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare (non più in ciascun trimestre). I ricavi tassabili si intendono al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette. La tassa dovrà essere versata entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili (e non più entro il mese successivo a ciascun trimestre), mentre la presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti dovrà avvenire entro il 31 marzo dello stesso anno.

Per ciò che attiene ai requisiti soggettivi, la digital tax si applica ai soggetti passivi che, nel corso dell’anno solare precedente rispetto a quello di applicazione dell’imposta, hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, congiuntamente:

  • Un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro;
  • Un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni.

Le soglie andranno calcolate rispetto ai ricavi conseguiti l’anno precedente.

In base al dettato normativo previsto dall’art. 1 comma 37, legge n. 145/2019, sono qualificati come servizi digitali, da assoggettare a tassazione:

  • La veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • La messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • La trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il gettito atteso dal Governo è di 708 milioni, 108 milioni in più rispetto a quanto si prevedeva di incassare con la web tax prevista nella manovra dell’anno precedente. Ma quante tasse pagano effettivamente i giganti del web in Italia? Secondo la recente analisi di R&S Mediobanca, la somma versata al fisco italiano dalle 15 principali società WebSoft (tra cui Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Facebook, Uber e Alibaba) sarebbe appena di 64 milioni di euro, comunque in aumento rispetto ai 59 milioni dell’anno passato.

Il meccanismo utilizzato dalle big tech è sempre lo stesso: spostare il fatturato delle controllate italiane in Paesi a fiscalità agevolata, con un conseguente risparmio fiscale cumulato stimato in oltre 49 miliardi nel periodo dal 2014 al 2018. Anziché fatturare in Italia, le multinazionali continuano a trovare più conveniente pagare centinaia di milioni in transazioni.

La digital tax sembra così essere una risposta significativa al contrasto del fenomeno dell’erosione della base imponibile mediante il profit shifting, sulla scia degli interventi iniziati dall’OCSE e finalizzati, con particolare riferimento all’Action 1 del Progetto “Base Erosion and Profit shifting”, a rinvenire soluzioni che consentano di superare le criticità tipiche legate alla tassazione del settore della digital economy.

Se però da una parte c’è chi invoca una maggiore equità fiscale della norma, ritenendola ingiusta poiché colpisce nello stesso modo le imprese nel volume complessivo di ricavi e non sono quelli derivanti da servizi digitali, svantaggiando quindi le piccole aziende che si appoggiano ai colossi del web, dall’altra parte del mondo (negli Stati Uniti) c’è chi minaccia dazi fino al 100% contro le importazioni di tutti quei paesi Europei che intendano dotarsi di simili imposte sui servizi digitali. L’amministrazione Trump, sebbene l’offensiva commerciale fosse nello specifico indirizzata contro la Francia, sembrerebbe aver messo nel mirino anche l’Italia, l’Austria e la Turchia, colpevoli a suo avviso di danneggiare indebitamente i giganti hi-tech statunitensi.

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Circolare mensile di Novembre 2019

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INTERPELLI IN MATERIA FISCALE

(Agenzia delle Entrate, Interpelli nn. 304 del 23.07.2019, 312 del 24.07.2019, 417 del 17.10.2019, 456 del 31.10.2019 e 475 del 08.11.2019)

L’ Agenzia delle Entrate ha recentemente intensificato la sua attività di risposta a interpelli:

  • Dopo aver ricordato il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente, nell’ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), l’ Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini dell’applicazione della ritenuta fiscale, qualora l’ indennità di trasferta sia erogata da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, il soggetto tenuto ad operare la ritenuta è sempre a comunque il datore di lavoro.

Il terzo erogatore, al fine di consentire al datore di lavoro di effettuare la ritenuta sugli emolumenti, è tenuto a comunicare tempestivamente a quest’ultimo l’avvenuta erogazione degli stessi.

In tema di indennità di trasferta viene ribadito che:

  • le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore) concorrono integralmente a formare il reddito da lavoro dipendente;
  • per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso scelto (analitico, forfetario o misto) e non è in ogni caso possibile ipotizzare nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito;
  • le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente €. 46,48 al giorno, elevate a €. 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione); in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il suddetto limite è ridotto di un terzo ed è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto (€. 30,98 o €. 15,49 per trasferte Italia – €. 51,64 o €. 25,82 per trasferte estero).
  • Gli enti e le società estere non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Ne consegue che, in “assenza di stabile organizzazione in Italia”, non potranno rivestire il ruolo di sostituto d’imposta e non saranno tenute ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Peraltro, resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società interpellante, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa (c.d. stabile organizzazione personale).

  • La funzione incentivante del premio di risultato e, quindi il presupposto per la sua tassazione agevolata, può ritenersi assolta solamente quando la maturazione del premio, e non solo la sua erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto di secondo livello e sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e misurati in un periodo necessariamente congruo (anch’esso stabilito su base contrattuale).

Pertanto, affinché possa essere correttamente applicata la c.d. detassazione, i criteri di misurazione degli obiettivi devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un incremento di produttività eventuale, futuro e non ancora realizzatosi.

Con gli Interpelli in esame sono state altresì forniti chiarimenti in merito alle modalità di conservazione informatizzata delle note spese dei lavoratori subordinati e al particolare regime fiscale applicabile ai lavoratori rimpatriati.

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn.  20774 del 17.08.2018, 21715 del 06.09.2018, 21958 del 10.09.2018, 22382 del 13.09.2018, 22689 del 25.09.2018  e 23022 del 26.09.2018)

Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. 

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è da considerarsi assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia;

l’ambito del sindacato giurisdizionale in tema di giustificato motivo oggettivo è limitato alla verifica della effettività delle ragioni tecniche, produttive e organizzative indicate come integranti il giustificato motivo oggettivo alla base del recesso datoriale senza estendersi anche alla valutazione di opportunità delle scelte imprenditoriali, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.;

anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore è suscettibile di rilievo disciplinare, e, pertanto, anche di dar luogo alla più grave delle sanzioni, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a non porre in essere, fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario, comportamenti il cui apprezzamento in concreto è rimesso al giudice di merito;

il comportamento reiteratamente inadempiente posto in essere dal lavoratore, come l’abbandono per un’ora e mezzo del posto di lavoro, l’uscita dal lavoro in anticipo e la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative gerarchiche, è contraddistinto da un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale tale da far venir meno il permanere dell’indispensabile elemento fiduciario. In questo contesto l’insubordinazione si rende evidente dalla somma di tutti i comportamenti che possono essere tali da integrare una giusta causa di licenziamento;

è giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il ravvisare la cumulabilità tra la qualità di amministratore delegato e quella di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

La prova del vincolo della subordinazione (e cioè l’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società) è a carico del soggetto interessato a far valere la natura subordinata del rapporto;

nella vigenza di un contratto di solidarietà cd. difensivo, al datore di lavoro, in ragione delle specifiche finalità alle quali è intesa la stipula del contratto di solidarietà, è precluso solo il licenziamento collettivo (vale a dire il licenziamento programmato al fine dell’eliminazione dell’esuberanza di personale) ma non anche il licenziamento individuale, ancorché plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

NOVITÀ LAVORO

(Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale del 24.09.2019 – Ministero del Lavoro, Circolare n. 18 del 17.10.2019 – Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 8716 del 09.10.2019 – INPS, Messaggio n. 3854 del 24.10.2019 – Garante Privacy, Comunicato Stampa del 17.10.2019)

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

  • Il Ministero del Lavoro ha:
  • pubblicato il Decreto relativo alla riduzione contributiva nel settore edile che, anche per il 2019, viene confermato all’ 11,50%;
  • fornito ulteriori precisazioni in relazione al Contratto di Espansione.
  • L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’ utilizzo del Modello UNIIntermittenti da utilizzarsi per la comunicazione telematica della chiamata dei lavoratori intermittenti.
  • L’ INPS è intervenuta fornendo istruzioni sulle modalità di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento di TFR e crediti da lavoro da parte di lavoratori dipendenti di datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali.

Il Garante Privacy ha pubblicato i propri commenti alla recente sentenza della Corte di Strasburgo in merito all’ installazione delle telecamere sul luogo di lavoro.

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