Circolare mensile di Novembre 2019

INTERPELLI IN MATERIA FISCALE

(Agenzia delle Entrate, Interpelli nn. 304 del 23.07.2019, 312 del 24.07.2019, 417 del 17.10.2019, 456 del 31.10.2019 e 475 del 08.11.2019)

L’ Agenzia delle Entrate ha recentemente intensificato la sua attività di risposta a interpelli:

  • Dopo aver ricordato il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente, nell’ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), l’ Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini dell’applicazione della ritenuta fiscale, qualora l’ indennità di trasferta sia erogata da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, il soggetto tenuto ad operare la ritenuta è sempre a comunque il datore di lavoro.

Il terzo erogatore, al fine di consentire al datore di lavoro di effettuare la ritenuta sugli emolumenti, è tenuto a comunicare tempestivamente a quest’ultimo l’avvenuta erogazione degli stessi.

In tema di indennità di trasferta viene ribadito che:

  • le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore) concorrono integralmente a formare il reddito da lavoro dipendente;
  • per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso scelto (analitico, forfetario o misto) e non è in ogni caso possibile ipotizzare nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito;
  • le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente €. 46,48 al giorno, elevate a €. 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione); in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il suddetto limite è ridotto di un terzo ed è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto (€. 30,98 o €. 15,49 per trasferte Italia – €. 51,64 o €. 25,82 per trasferte estero).
  • Gli enti e le società estere non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Ne consegue che, in “assenza di stabile organizzazione in Italia”, non potranno rivestire il ruolo di sostituto d’imposta e non saranno tenute ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Peraltro, resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società interpellante, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa (c.d. stabile organizzazione personale).

  • La funzione incentivante del premio di risultato e, quindi il presupposto per la sua tassazione agevolata, può ritenersi assolta solamente quando la maturazione del premio, e non solo la sua erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto di secondo livello e sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e misurati in un periodo necessariamente congruo (anch’esso stabilito su base contrattuale).

Pertanto, affinché possa essere correttamente applicata la c.d. detassazione, i criteri di misurazione degli obiettivi devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un incremento di produttività eventuale, futuro e non ancora realizzatosi.

Con gli Interpelli in esame sono state altresì forniti chiarimenti in merito alle modalità di conservazione informatizzata delle note spese dei lavoratori subordinati e al particolare regime fiscale applicabile ai lavoratori rimpatriati.

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn.  20774 del 17.08.2018, 21715 del 06.09.2018, 21958 del 10.09.2018, 22382 del 13.09.2018, 22689 del 25.09.2018  e 23022 del 26.09.2018)

Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. 

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è da considerarsi assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia;

l’ambito del sindacato giurisdizionale in tema di giustificato motivo oggettivo è limitato alla verifica della effettività delle ragioni tecniche, produttive e organizzative indicate come integranti il giustificato motivo oggettivo alla base del recesso datoriale senza estendersi anche alla valutazione di opportunità delle scelte imprenditoriali, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.;

anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore è suscettibile di rilievo disciplinare, e, pertanto, anche di dar luogo alla più grave delle sanzioni, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a non porre in essere, fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario, comportamenti il cui apprezzamento in concreto è rimesso al giudice di merito;

il comportamento reiteratamente inadempiente posto in essere dal lavoratore, come l’abbandono per un’ora e mezzo del posto di lavoro, l’uscita dal lavoro in anticipo e la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative gerarchiche, è contraddistinto da un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale tale da far venir meno il permanere dell’indispensabile elemento fiduciario. In questo contesto l’insubordinazione si rende evidente dalla somma di tutti i comportamenti che possono essere tali da integrare una giusta causa di licenziamento;

è giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il ravvisare la cumulabilità tra la qualità di amministratore delegato e quella di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

La prova del vincolo della subordinazione (e cioè l’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società) è a carico del soggetto interessato a far valere la natura subordinata del rapporto;

nella vigenza di un contratto di solidarietà cd. difensivo, al datore di lavoro, in ragione delle specifiche finalità alle quali è intesa la stipula del contratto di solidarietà, è precluso solo il licenziamento collettivo (vale a dire il licenziamento programmato al fine dell’eliminazione dell’esuberanza di personale) ma non anche il licenziamento individuale, ancorché plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

NOVITÀ LAVORO

(Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale del 24.09.2019 – Ministero del Lavoro, Circolare n. 18 del 17.10.2019 – Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 8716 del 09.10.2019 – INPS, Messaggio n. 3854 del 24.10.2019 – Garante Privacy, Comunicato Stampa del 17.10.2019)

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

  • Il Ministero del Lavoro ha:
  • pubblicato il Decreto relativo alla riduzione contributiva nel settore edile che, anche per il 2019, viene confermato all’ 11,50%;
  • fornito ulteriori precisazioni in relazione al Contratto di Espansione.
  • L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’ utilizzo del Modello UNIIntermittenti da utilizzarsi per la comunicazione telematica della chiamata dei lavoratori intermittenti.
  • L’ INPS è intervenuta fornendo istruzioni sulle modalità di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento di TFR e crediti da lavoro da parte di lavoratori dipendenti di datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali.

Il Garante Privacy ha pubblicato i propri commenti alla recente sentenza della Corte di Strasburgo in merito all’ installazione delle telecamere sul luogo di lavoro.

I NOSTRI 40 ANNI

Il progetto nasce nel 1985 e si è evoluto nell’attuale struttura.

Negli anni si sono affiancati professionisti che hanno contribuito alla crescita anche in ambiti diversi.

Ad oggi lo studio è costituito da 25 collaboratori ed assiste oltre 400 clienti.

Contattaci

Revisioni Commerciali Spa
Via G. Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma
Tel +39 06 7726471 - 772647230

P.iva/C.F. 03517051003
Trib. Roma 2330/89 - CCIAA 673543
info@revisionicommerciali.it
www.revisionicommerciali.it