Circolare mensile di Aprile 2019

Circolare mensile di Aprile 2019

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

(INPS, Circolare n. 45 del 22.03.2019)

Con circolare del 22 marzo 2019 l’INPS ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP”) dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.

Le domande già presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 (purché relative al periodo 01.07.2018 – 30.06.2019 oppure relativo ad anni precedenti) non dovranno essere reiterate.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° aprile 2019, gli importi degli assegni per il nucleo familiare saranno calcolati direttamente dall’INPS e saranno messi a disposizione del datore di lavoro all’ interno del cassetto previdenziale aziendale.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della mensilità di giugno 2019 (dopo tale data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche).

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato utilizzando il PIN dispositivo;
  • patronati o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

 

REDDITO DI CITTADINANZA

(INPS, Circolare n. 43 del 20.03.2019)

A seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, l’INPS è intervenuto fornendo le necessarie precisazioni applicative.

Introduzione e definizione: misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Salvo ben specifiche eccezioni, il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. 

Richiesta del beneficio: presso il gestore del servizio integrato (Poste Italiane S.p.A.) ovvero in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it ovvero presso i CAF convenzionati con l’INPS.

Requisiti per l’accesso al beneficio.

  1. A) I requisiti di cittadinanza,residenzae soggiorno: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, a1)della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

a2)della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

  1. B) I requisiti reddituali e patrimoniali.

Requisiti relativi al godimento di beni durevoli: – un valore dell’ISEE inferiore a €. 9.360,00; – un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro (accresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo – le predette soglie sono ulteriormente incrementate di €. 5.000,00 per ogni componente con disabilità); – un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di €. 30.000,00; – un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di €. 6.000,00 annui (incrementati a €. 7.560,00 ai fini dell’accesso alla Pdc e a €. 9.360,00 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione). Tutti questi ultimi importi devono essere moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc.

Inoltre: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti.

  1. C) I requisiti di compatibilità: sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti (fatte salve le dimissioni per giusta causa).

Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda: Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

La concessione del beneficio: l’INPS riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla ricezione della domanda.

Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc da ritirarsi presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane).

Variazioni da comunicare: A) variazioni del nucleo (entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio); B) variazioni patrimoniali; C) variazioni dell’attività lavorativa (lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma da parte di uno o più componenti il nucleo familiare è, entro determinati limiti, compatibile con il Rdc e deve essere comunicata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa).

Abrogazione del ReI e regime transitorio: a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.

Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc/PdC il cui accoglimento comporta la decadenza del ReI.

Regime fiscale: stante il suo carattere assistenziale è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

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Circolare mensile di Marzo 2019

Circolare mensile di Marzo 2019

APPALTI ILLECITI

(Ispettorato Nazionale   del Lavoro, Circolari nn. 3 del 11.02.2019 e 5 del 28.02.2019)

Il 12 agosto u.s. è entrata in vigore la L. n. 96/2018 che ha reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “ la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato due circolari in relazione alle varie forme di sfruttamento del lavoro attraverso appalti illeciti, intermediazione illecita o somministrazione fraudolenta.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Dignità, l’illecito in questione è punito, oltre che con la sanzione amministrativa, con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

La contestazione di un appalto illecito deve essere comprovata dall’acquisizione di elementi istruttori desumibili dalla consultazione delle banche dati degli Istituti previdenziali o dello stesso INL.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI

(INPS, Messaggio n. 591 del 13.02.2019)

A seguito delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 relative al congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti anche nei confronti delle nascite e delle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019 l’ INPS è intervenuto fornendo le necessarie precisazioni applicative.

Congedo obbligatorio: la durata viene aumentata da 4 a 5 giorni complessivi da usufruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore e retribuiti, a carico INPS, al 100% della retribuzione.

Resta inteso che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

Congedo facoltativo: la durata viene confermata ad 1 giorno da fruire, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima

Modalità di presentazione delle domande: devono presentare domanda all’ Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

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Circolare mensile di Febbraio 2019

Circolare mensile di Febbraio 2019

QUOTA CENTO

(DL. 4 del 28.01.2019 – G.U. 23 del 28.01.2019 – INPS, Circolare n. 11 del 29.01.2019)

Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti in materia pensionistica (c.d. quota 100). 

In particolare, viene attribuita a determinate categorie di soggetti la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

 

Pensione quota 100

Destinatari della norma: lavoratori che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato).

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Cumulo dei periodi assicurativi: il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.

Decorrenza del trattamento pensionistico: è prevista una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In estrema sintesi i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti: 

  • entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro: è prevista l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c., nel limite di €. 5.000 lordi annui (il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito).

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale di cui sopra.

 

REDDITO DI CITTADINANZA

(DL. 4 del 28.01.2019 – G.U. 23 del 28.01.2019 – INPS, Messaggio n. 405 del 28.01.2019 – Ministero del Lavoro, Sito Internet – INPS, Sito Internet)

Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, oltre alle nuove disposizioni in materia di requisiti per il trattamento pensionistico (c.d. quota 100), anche il Reddito di Cittadinanza.

In estrema sintesi, il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico (accreditato mensilmente su carta prepagata: “CartaRdc”) erogato alle famiglie in difficoltà allo scopo di consentire il reinserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale.

Pertanto, salvo ben determinate eccezioni, tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e il richiedente può possedere redditi e patrimoni entro ben specifici limiti previsti.

Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto dai cittadini italiani e dell’Unione Europea, e dagli stranieri titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato o di diritto di soggiorno purché residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che, fatte salve le dimissioni per giusta causa, hanno presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il beneficio economico è dato dalla somma di un importo a integrazione del reddito familiare (c.d. quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (c.d. quota B), entrambe calcolate dall’ Inps sulla base dei componenti del nucleo familiare e delle informazioni rilevate dall’ISEE.

Il Reddito di Cittadinanza ha a durata massima di 18 mesi ed è compatibile con l’indennità NASPI e, a determinate condizioni, con lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata, autonoma o d’ impresa) ovvero con le prestazioni destinate agli invalidi civili da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.

Infine, è prevista la decadenza del beneficio nei casi in cui manchi: la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, oppure la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale oppure la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione oppure l’accettazione di tre offerte di lavoro congrue, ecc.

Incentivi

  1. Datori di lavoro: se l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.
  2. Soggetti accreditati: Al fine di garantire ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza un percorso formativo e di riqualificazione professionale, gli enti formativi accreditati possono stipulare un Patto di Formazione presso il Centro Per l’Impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Se le attività intraprese portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di €. 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario e la restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza è riconosciuta all’ente formativo accreditato, (sempre per un massimo di €. 390 mensili).

Quanto sopra a condizione che l’assunzione realizzi un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

  1. Autoimpiego: i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio si vedranno riconoscere un beneficio addizionale pari a sei mensilitàdi Reddito di Cittadinanza, nei limiti di €. 780 mensili.

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO E DISTACCO

(Ministero del Lavoro, Nota n. 1118 del 17.01.2019)

In risposta ad apposito quesito, il Ministero del Lavoro, confermando sostanzialmente quanto previsto in passato, è intervenuto in ordine alla possibilità di distaccare l’apprendista.

Innanzitutto, è necessario considerare che, ferma restando la necessità della previsione del distacco nel piano formativo dell’apprendista, il distacco deve risultare legittimo in quanto motivato dall’ esistenza di un interesse del distaccante e, in via prioritaria, deve prevedere il rispetto degli impegni formativi assunti nei confronti del l’apprendista.

Pertanto, le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione sia interna che esterna ed al contempo consentire la necessaria assistenza del tutor che deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate.

Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.

Infine, per prevenire possibili situazioni elusive e che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato.

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

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