DEDUCIBILITÀ IMU AL 100%
Dal periodo di imposta 2022 “solare”, ovvero, dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2021 per i “non solari”, è prevista la totale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (art. 1 co. 4 – 5 e 772 – 773 della L. 27.12.2019 n. 160).
Analoga regola opera per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
In base alle istruzioni ai modelli REDDITI 2023:
- nel rigo RF16 occorre indicare l’intero ammontare dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS risultante a Conto economico;
nel rigo RF55, occorre indicare, con il codice 38, l’IMU, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
L’impostazione adottata trova fondamento nel fatto che, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.
Ne deriva che, laddove nel 2022 sia stata versata l’IMU di competenza dello stesso periodo, il relativo importo è indicato integralmente tra le variazioni in aumento (RF16) e tra quelle in diminuzione (RF55, codice 38) del modello REDDITI 2023.
RIFERIMENTO AI PROFESSIONISTI
Con riferimento ai professionisti si considerano strumentali gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale.
L’art. 43 co. 2 del TUIR fa dipendere la strumentalità dell’immobile da un dato di fatto rappresentato dall’utilizzo o meno del bene per fini legati esclusivamente all’attività esercitata.
RAGGUAGLIO AD ANNO
Nell’ipotesi di utilizzo dell’immobile quale strumentale solo per una parte dell’anno, la deducibilità IMU dovrebbe essere ragguagliata al periodo di effettivo utilizzo.
ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI AD USO PROMISCUO
Ai fini della deducibilità dell’imposta, occorre verificare che l’utilizzo sia effettuato in via esclusiva per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo.
PERCORSO NORMATIVO
- La percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è pari a:
- 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”).
Come già menzionato, tali deducibilità operano anche per l’IMI e l’IMIS per le Province autonome di Trento e Bolzano.
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