CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” – NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI-BIS”

L’art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (cd. “Sostegni-bis”) convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto con l’obiettivo di offrire ulteriori sostegni alle attività economiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica.  

Il nuovo contributo è articolato in tre componenti:

  • Un contributo automatico” pari a quello del DL “Sostegni”, a favore dei soggetti che, avendo presentato la relativa istanza, non abbiano indebitamente percepito il relativo contributo a fondo perduto o non lo abbiano restituito;
  • Se più conveniente, un contributo alternativo” parametrato al calo del fatturato relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • Un ulteriore contributoperequativo” legato al risultato economico d’esercizio.

Per quanto attiene a quest’ultimo, l’art. 1 co. 16-27 del DL 73/2021 ha stabilito che tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF.

Il contributo, in ogni caso, non spetta ai seguenti soggetti:

  • alle partite IVA che risultino non attive alla data del 26 maggio 2021;
  • agli organi e alle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, ai comuni, alle unioni di comuni, ai consorzi tra enti locali, alle associazioni e agli enti gestori di demanio collettivo, alle comunità montane, alle province e alle regioni, di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari, alle società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati, di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti nel corso dell’intera durata del periodo di emergenza, una determinata percentuale. L’importo del contributo non potrà comunque essere superiore all’ammontare di 150.000 euro.

Il riconoscimento del contributo avverrà previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione dell’istanza saranno definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza, inoltre, potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021. Non è escluso che il termine per la presentazione della dichiarazione sarà prorogata al 31.10.2021, così come auspicato dall’ANC.

Così come per gli altri contributi, anche il contributo “perequativo” può essere riconosciuto sotto forma di credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, alle attività di controllo e al regime sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 25 co. 9-14 del Decreto “Rilancio” per l’analogo contributo a fondo perduto previsto da tale ultima normativa.

Il contributo non concorre, al pari dei precedenti, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa.

L’efficacia delle disposizioni istitutive del contributo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del TFUE.

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