“Nuova” legge Sabatini – Semplificate le procedure
La cd. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 e successive modifiche, al fine di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI facilitando l’accesso al credito, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Le imprese non devono essere in liquidazione volontarie o sottoposte a procedure concorsuali né trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.
Ambito oggettivo
Oggetto dell’agevolazione sono i beni nuovi riferiti a:
- Immobilizzazioni materiali relative a “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4;
- Hardware, software e tecnologie digitali.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o generati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono inoltre soddisfare il duplice requisito dell’autonomia funzionale e della correlazione con l’attività produttiva svolta dall’impresa. Per le caratteristiche tecniche e l’ammissibilità dei beni si rimanda alla Circolare Mise-Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E.
Le agevolazioni
Consistono nella concessione:
- Di finanziamenti per sostenere i suddetti investimenti, da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche fino ad intera copertura dello stesso.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) deve essere stipulato solo successivamente alla data di presentazione della domanda; (ii) non deve avere durata superiore a 5 anni; (iii) di importo compreso tra 20 mila euro e 4 milioni di euro; (iv) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili; (v) deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento o, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o dalla data del collaudo.
- Di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico il cui ammontare viene determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, convenzionalmente, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: (i) 2,75% per gli investimenti ordinari; (ii) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie “industria 4.0).
Inoltre, i beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “Industria 4.0” possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30%; lo stesso vale per l’acquisizione, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliore l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Presentazione delle domande ed erogazione del contributo
Le domande di accesso sono presentate secondo le modalità previste dalla circ. Ministero Sviluppo economico
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