“Nuova” legge Sabatini – Semplificate le procedure

La cd. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 e successive modifiche, al fine di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI facilitando l’accesso al credito, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Le imprese non devono essere in liquidazione volontarie o sottoposte a procedure concorsuali né trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione sono i beni nuovi riferiti a:

  • Immobilizzazioni materiali relative a “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4;
  • Hardware, software e tecnologie digitali.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o generati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono inoltre soddisfare il duplice requisito dell’autonomia funzionale e della correlazione con l’attività produttiva svolta dall’impresa. Per le caratteristiche tecniche e l’ammissibilità dei beni si rimanda alla Circolare Mise-Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E.

Le agevolazioni

Consistono nella concessione:

  • Di finanziamenti per sostenere i suddetti investimenti, da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche fino ad intera copertura dello stesso.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) deve essere stipulato solo successivamente alla data di presentazione della domanda; (ii) non deve avere durata superiore a 5 anni; (iii) di importo compreso tra 20 mila euro e 4 milioni di euro; (iv) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili; (v) deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento o, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o dalla data del collaudo.

  • Di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico il cui ammontare viene determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, convenzionalmente, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: (i) 2,75% per gli investimenti ordinari; (ii) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie “industria 4.0).

Inoltre, i beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “Industria 4.0” possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30%; lo stesso vale per l’acquisizione, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliore l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Presentazione delle domande ed erogazione del contributo

Le domande di accesso sono presentate secondo le modalità previste dalla circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017, n. 14036, così come modificata dalla circ. 22.7.2019 n. 296976. La Legge di bilancio 2021 ha previsto, infine, che dal 1.1.2021 il contributo sia erogato in unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, anziché in sei quote annuali come previsto originariamente.

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