NOVITÀ IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
Numerosi sono stati i provvedimenti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno riguardato la normativa della rivalutazione dei beni d’impresa. L’ultimo, oggetto della presente circolare, è il provvedimento contenuto nell’art. 110, commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modificazioni del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104).
L’art. 110 ha introdotto un nuovo provvedimento di rivalutazione “generale” dei beni che, a differenza dei precedenti, apporta importanti novità che si possono così riassumere:
- possibilità di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
- aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3%, particolarmente vantaggiosa rispetto a quella prevista, ad esempio, dalla Legge di bilancio 2020 che era del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
- AMBITO SOGGETTIVO
La rivalutazione può essere eseguita da imprese di qualsiasi natura giuridica, purché non adottino i principi contabili internazionali IFRS nella redazione del bilancio.
Non rileva il regime contabile adottato, motivo per il quale sono ammesse anche le imprese in contabilità semplificata.
- AMBITO OGGETTIVO
Oggetto di rivalutazione possono essere i beni materiali ed immateriali di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, ad esclusione dei beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. I beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Ne consegue che potranno essere oggetto di rivalutazione tanto le immobilizzazioni materiali quanto le immobilizzazioni immateriali anche se completamente ammortizzate.
Sono altresì esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, i quali potranno essere rivalutati solo se già riscattati dalla società.
Ai sensi dell’art. 110 comma 2, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. L’impresa, pertanto, può decidere di rivalutare un singolo bene senza dover necessariamente operare la rivalutazione anche per gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, come invece previsto dalle precedenti normative.
- BILANCI DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dal 1.07.2019 al 30.06.2020) se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Agosto” ed a condizione che i beni e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
- CONTABILIZZAZIONE E MODALITÀ DELLA RIVALUTAZIONE
A fronte del maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale viene rilevato, in contropartita, il corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione deve, infatti, essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.
Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la rivalutazione può essere eseguita tramite diverse modalità:
- rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico;
- riduzione del fondo ammortamento.
L’utilizzo di ciascuno di questi metodi conduce all’iscrizione in bilancio dello stesso valore contabile che, successivamente, va ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione. Di norma la rivalutazione non comporta la modifica della vita utile, che andrà invece effettuata nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni originarie di stima.
Per quanto concerne l’ammortamento dei maggiori valori, esso viene effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione. Ciò implica che nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati.
- EFFETTI FISCALI
La più importante novità riguarda, come detto, la possibilità di effettuare:
- una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica;
- una rivalutazione con efficacia sia civilistica che fiscale.
Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali
Se l’impresa non ha interesse a vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti sotto il profilo fiscale, la rivalutazione può essere effettuata solo ai fini civilistici, senza assolvimento di un’imposta sostitutiva. In tal caso, la rivalutazione determina l’insorgere di una differenza temporanea tra il valore contabile e il valore fiscale dei beni rivalutati e, pertanto, alla data della rivalutazione, la società iscrive imposte differite IRES ed IRAP a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore.
Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali
Nel caso opposto, il maggior valore attribuito ai beni rivalutati può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP mediante il versamento di un’imposta sostituiva nella misura del 3% per qualsiasi bene. Tale imposta può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo e viene portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.
In termini generali, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ipotizzando che la rivalutazione sia eseguita al
Ai fini, invece, della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, i maggiori valori sono riconosciuti a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita (nell’esempio precedente, i beni sono riconosciuti solo a partire dal 1.1.2024).
Nel caso in cui si procedesse al realizzo dei beni prima di tale data, le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate con riferimento al costo “ante rivalutazione”.
Dal momento che il valore contabile è pari al valore fiscale, non sorge alcuna differenza temporanea alla data di rivalutazione e, pertanto, la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui viene effettuata la rivalutazione.
- NATURA FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE E AFFRANCAMENTO
Il regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione dipende dalle modalità con cui viene effettuata la rivalutazione:
- Se la rivalutazione ha effetti solo civilistici, il saldo attivo rappresenta una riserva ordinaria di utili; in caso di distribuzione non si generano oneri in capo alla società;
- Se la rivalutazione ha anche effetti fiscali, il saldo attivo ha natura di riserva in sospensione di imposta; in caso di distribuzione sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci.
L’impresa ha la possibilità di affrancare ai fini fiscali, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%, anch’essa oggetto di rateizzazione su opzione da parte dell’impresa.
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